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    LO STATUTO DEL COMUNE DI SULMONA


    In questa sezione è riportato il testo integrale dello Statuto comunale del Comune di Sulmona (testo integrato con le modifiche approvate con delibera di C.C. n.56/C del 29.7.1996 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.48 straordinario del 13.12.1996 e n.3 straordinario dell'8.4.1997).


    PRESENTAZIONE
    NORME GENERALI
    ORGANI DI GOVERNO (Consiglio, Giunta, Sindaco)
    DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE
    DIFENSORE CIVICO
    ORDINAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI
    ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
    FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
    PATRIMONIO, FINANZE E CONTABILITA'
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


    PRESENTAZIONE

    Lo Statuto che troverete in questo opuscolo è la versione definitiva di quello approvato dalla precedente amministrazione e che, per disposizione statutaria, era soggetto a revisione nei due anni successivi.
    La sua edizione e diffusione sono state decise in omaggio ai principi innovatori in esso racchiusi.
    Anche a Sulmona, infatti, con la pubblicazione del proprio atto statutario sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo del 13 dicembre 1996, ha concluso un percorso di adeguamento e di autoregolazione avviato da una legge fondamentale: la 142 del 1990.
    Questo percorso ha comportato un processo di trasformazione e modernizzazione delle regole essenziali che sovraintendono al funzionamento della macchina amministrativa ed alla sua capacità di interagire con la realtà locale.
    Una tra le tematiche dominanti nel dibattito istituzionale ha riguardato e riguarda ancora proprio l'autonomia dei Comuni e la necessità di rendere le amministrazioni locali quanto più autosufficienti possibile, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello finanziario.
    L'adozione di statuti da parte dei Comuni ha coinciso quindi con il riconoscimento del principio di autonomia, che rompe con l'antico retaggio accentratore, tuttora presente in ampi settori delle istituzioni, e che tanto ha nociuto allo sviluppo ed al progresso di molte aree del paese.
    Prima che nascesse questa nuova, piccola "Costituzione" locale, il funzionamento dei Comuni era "de facto" demandato solo dalle disposizioni contenute in leggi di varia natura, senza mai riassumere in uno strumento organico le prerogative e le competenze fondamentali.
    Pertanto i cittadini erano sprovvisti di un mezzo essenziale per potere esercitare, in maniera efficace e compiuta, quella "sovranità popolare" esattamente nel punto in cui essa assume la sua forma più immediata e quotidiana: il Comune.
    Senza entrare nel merito dello Statuto dal punto di vista normativo, è utile però suggerire all'attenzione del lettore l'introduzione di regole e strumenti che possono determinare un salto di qualità fondamentale nel rapporto cittadino-istituzione.
    Le garanzie offerte in relazione alle forme di partecipazione, come petizioni e referendum; la tutela del cittadino rispetto al procedimento amministrativo rappresentate dal difensore civico e dalle modalità di accesso agli atti; il raccordo con problemi di interesse generale e con la realtà del territorio attraverso le conferenze cittadine e le consulte di quartiere o di frazione, rappresentano innovazioni di portata eccezionale.
    A patto che, naturalmente, si prenda piena coscienza di una formula non dichiarata, ma presente di fatto: democrazia = partecipazione = responsabilità.
    E lo statuto garantisce la democraticità delle forme di partecipazione e la responsabilità del singolo. da qui l'invito a "usare2 lo statuto per contribuire alla crescita personale e della collettività.
    Una parte della lacuna rappresentata dal funzionamento delle autonomie locali è stata quindi colmata. E' utile ricordare, inoltre, che anche la normativa relativa alla contabilità pubblica è stata adeguata ad una gestione più moderna delle risorse e della spesa, molto simile a quella delle imprese.
    Si può quindi affermare che è davvero cominciata un'epoca nuova per i cittadini dei Comuni e che il futuro di Sulmona, come di altre realtà, dipenderà dalla capacità di ognuno di noi di trarre il meglio da questo sforzo di modernizzazione.
    La sfida in corso per la nascita di una democrazia migliore deve essere raccolta con entusiasmo, proiettando l'impegno e la solidarietà di tutti, amministratori e amministrati, oltre le Colonne d'Ercole dell'anno 2000.

    Bruno Di Masci


    NORME GENERALI

    Art. 1
    Comune

    1. Il Comune di Sulmona è Ente autonomo, rappresenta, governa ed amministra la comunità dei cittadini sulmonesi e di quanti vivono nel territorio comunale. Riconosce e valorizza, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità degli uomini, chiamandole a concorrere con metodo democratico alla costruzione di una vita civile, libera, solidale e responsabile.

    Art. 2
    Territorio

    1. La circoscrizione del Comune di Sulmona si estende secondo la delimitazione territoriali riconosciuta sulla base dell'art.9 della legge 24.12.1954 n. 1228 e determinata dall'ISTAT (Istituto Centrale di Statistica) e confina con i Comuni di Pratola Peligna, Introdacqua, Bugnara, Pettorano sul Gizio, Pacentro, Prezza.

    Art. 3
    Stemma e Gonfalone

    1. Lo stemma della città di Sulmona, riconosciuto con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, e rappresentato araldicamente da uno scudo sannitico di rosso alle lettere d'oro, riproducenti l'emistichio ovidiano, S(ulmo) M(ihi) P(atria) E(st), disposte trasversalmente a mo' di banda, sormontate da corona di città turrita, formata di un cerchio sormontato da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di rosso.

    2. Il Gonfalone della Città è costituito da drappo rettangolare di bianco bordato d'oro, merlato alla guelfa nei lati minori, cinque merli in alto e quattro in basso, che porta in alto lo stemma rosso della città coronata e in basso il nome della città in lettere auree maiuscole.

    3. Quando viene esibito nelle cerimonie ufficiali, vengono appuntate sul gonfalone le decorazioni della medaglia d'argento al valore militare e ogni altra decorazione; esso è sempre accompagnato dal sindaco o da un Consigliere delegato ed è scortato dalla Polizia Municipale.

    4. L'uso dello Stemma e del Gonfalone è disciplinato in conformità alla legge ed agli usi, per fini istituzionali.

    5. La riproduzione e l'uso dello Stemma del Comune da parte di enti e associazioni può essere autorizzato di volta in volta dalla Giunta.

    Art. 4
    Principi e funzioni

    1. Il Comune, quale Ente di governo autonomo della comunità sulmonese, ne cura e disciplina ed amministra gli interessi generali: assolve le funzioni ed esercita i poteri propri e quelli delegati, promuovendo lo sviluppo sociale, culturale, economico e politico della comunità, sulla base dello statuto e nel quadro costituzionale e legislativo dell'autonomia locale.

    2. Il Comune collabora con lo Stato, con la regione abruzzo, con la Provincia, con la Comunità Montana e con gli altri Comuni ed enti, promuovendo e partecipando il coordinamento delle rispettive attività e la programmazione degli interventi; assume le iniziative ed assolve le funzioni connesse al ruolo della Città quale centro di riferimento del comprensorio, partecipa alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoraili regionali, e concorre alle opere di interesse sovracomunale, proponendone la realizzazione.

    3. Il Comune in particolare:
    a) assicura la libera, attiva e responsabile partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative fondamentali per lo sviluppo della vita sociale, sostenendo a tal fine la diffusione delle informazioni e la conoscenza delle iniziative e dell attività comunali;
    b) promuove la solidarietà nei confronti dei più deboli e svantaggiati, con la particolare attenzione agli anziani ed ai disabili; persegue la attuazione del principio di eguaglianza, garantendo pari opportunità tra uomo e donna; sostiene le iniziative per l'infanzia e per l'inserimento dei giovani nella vita sociale; assicura, salvo casi di impossibilità oggettiva, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, nei restanti organi collegialidel Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
    c) promuove la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della comunità e dei beni artistici ed architettonici che ne rappresentano significativa testimonianza, particolarmente nel centro storico;
    d) sostiene la diffusione della cultura, la ricerca e l'applicazione delle innovazioni tecnologiche, nel rispetto della vita e dell'ambiente, la istruzione, anche universitaria, assicurando i servizi did competenza comunale che siano necessari;
    d1) adotta ogni inziativa necessaria alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale di Sulmona e dell'interno Centro Abruzzo;
    d2) favorisce l'integrazione e l'inserimaneto degli stranieri nella realtà sociale e lavorativa di Sulmona e del centro Abruzzo;
    e) governa l'assetto e l'uso del territorio, programmando la riqualificazione dei centri abitati e lo sviluppo degli insediamenti, delle infrastrutture e dei servizi, nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente, nel contesto di un sistema di parchi e riserve naturali;
    f) promuove lo sviluppo della ecnomia locale, assicurando le infrastrutture di competenza comunale, sostenendo la crescita dell'imprenditoria ed il lavoro, in collaborazione con enti ed organizzazioni istituzionalmente rappresentativi delle attività economiche e produttive; valorizza l'artigianato, segnatamente fondato sulla tradizione artistica locale; assicura i servizi necessari allo sviluppo ordinato ed organico del commerci oe del turismo, promuovendo le attività ricettive, di ospitalità e dello Sport; esercita funzioni di polizia locale con il Corpo di Polizia Municipale in base alla legge;
    g) conforma la propria attività agli interessi della collettività del Centro Abruzzo.

    Art. 5
    Potestà normativa

    1. Il Comune disciplina le materie attribuite alla propria competenza, secondo i principi dell'autonomia locale, nel quadro delle leggi e dello Statuto, ed adotta i relativi regolamenti.

    2. I regolamenti sono emanati ed entrano in vigore con la loro pubblicazione nell'albo pretorio, una volta divenuta esecutiva la deliberazione che li ha adottati, per quindici giorni o per il diverso termine stabilito dal regolamento stesso.

    3. Sono deliberati con la maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati, i regolamenti previsti per la attuazione dello Statuto nelle seguenti materie:
    a) funzionamento del Consiglio comunale;
    b) decentramento e partecipazione, referendum consultivo;
    c) difensore civico;
    c1) codice di condotta;
    d) organizzazione amministrativa e misure per l'esercizio del diritto di accesso e di informazione;
    e) contabilità e contratti, incarichi professionali.

    Art. 6
    Attività amministrativa

    1. Le funzioni amministrative sono esercitate, anche in coordinamento con le altre amministrazioni pubbliche, seguendo il metodo della programmazione e con criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nell'interesse esclusivo della comunità locale.

    2. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di buon andamento e di imparzialità.

    3. Le procedure amministrative assicurano la trasparenza dell'attività amministrativa e, in conformità delle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, la conoscibilità degli atti e la partecipazione degli interessati al procedimento. A tale scopo garantisce le informazioni, la conoscenza degli atti e l'accesso agli uffici dell'Amministrazione in conformità alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti.


    ORGANI DI GOVERNO

    Art. 7
    Organi di governo

    1. Sono Organi di Governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco. Ciascuno di essi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, rappresenta gli interessi generali della comunità locale e ne esprime il governo, con le funzioni e le competenze previste dalla legge e dallo Statuto.

    Art. 8
    Consiglio comunale

    1. Il Consiglio comunale, quale organo di diretta rappresentanza democratica della comunità locale, approva, su proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo dell'Ente, esercita il controllo sul perseguimento degli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento contenente gli indirizzi approvati e compie tutti gli atti rientranti nella competenza ad esso attribuita dalla legge e dallo Statuto.

    2. La composizione del Consiglio comunale è regolata dalla legge.

    Art. 8 bis
    Presidente del Consiglio

    1. Il Consiglio comunale, nella prima seduta di insediamento, è presieduta dal Consigliere anziano, che viene individuato nel componente eletto con il maggior numero di voti di preferenza individuale, e che esercita tali funzioni fino alla elezione del Presidente del Consiglio. In caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere che lo segue con il maggior numero di voti di preferenza individuale.

    2. Nella sua prima seduta il Consiglio comunale provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato, disponendo le eventuali surroghe. Agli adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.

    3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede alla elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice presidente con votazione a scrutinio palese. Il Presidente è eletto a maggioranza dei 2/3 dell'assemblea.

    4. Il Vice Presidente viene eletto, a scrutinio palese, a maggiornaza assoluta dei consiglieri assegnati.

    5. Il Presidente del Consiglio comunale, non è componente di Commissioni consiliari permamenti, cui peraltro può intervenire senza diritto di voto. Egli presiede al conferenza dei Presidenti delle Commissioni, coordina l'attività delle commissioni stesse, attivandone il lavoro e ricevendone le conclusioni.

    6. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. la proposta veiene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

    7. Il Presidente e il Vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

    Art. 8 ter
    Funzioni del Presidente del Consiglio comunale

    1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai Regolamenti.

    2. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dallo Statuto.

    3. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno.
    Il Presidente sottopone al parere delle commissioni consiliari permanenti, le proposte di deliberazione previste dal regolamento. Salvo diverso accordo con i proponenti o doversa scadenza stabilita dalla legge, egli è tenuto ad iscriversi all'ordine del giorno del Consiglio, entro i venti giorni successivi qualora siano presentate dal Sindaco, dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri, entro i trenta giorni successivi qualora siano presentate da un numero inferiore di Consiglieri. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Sindaco, disponendo per l'iscrizione all'ordine del giorno.

    4. Il Presidente riceve, come i capigruppi consiliari, copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta.

    Art. 9
    Funzionamento del Consiglio

    1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato, in sostituzione della legge e dello Statuto, da apposito regolamento.

    2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

    3. Il Consiglio si riunisce, inoltre, in via straordinaria, quando ne fa richiesta il Sindaco o almeno un quinto dei Consiglieri. In tal caso la seduta deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

    4. In prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati; in seconda convocazione la presenza di almeno quattro consiglieri salvo diversa disposizione di legge.

    5. Le deliberazioni sono adottate con voto palese e sono approvate quando hanno ottenuto la maggioranza dei voti espressi, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto o determinati dal regolamento.

    Art. 10
    Consiglieri comunali

    1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta la comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, ed ha il diritto ed il dovere di concorrere alla formazione della volontà del Consiglio ed a scolgere ogni altra attività connessa al suo ufficio nell'interesse esclusivo della comunità.

    2. Le dimissioni dalla carica devono essere scritte e comunicate al Consiglio; hanno efficacia dalla loro presentazione. Il Presidente ne informa il Consiglio, nella prima seduta utile, che provvede immediatamente alla sostituzione.

    3. Il Consiglio dichiara decaduto il Consigliere comunqle che, senza giustificato motivo, non partecipa ad almeno quattro sedute consecutive.

    4. Per l'espletamento del proprio mandato il Consigliere ha diritto di ottenere dal Comune e dagli enti dipendenti ogni informazione ed elemento di conoscenza o di valutazione utile; può consultare atti e documenti, essendo tenuto al segreto nei casi determinati dalla legge, ottenendone copia.

    5. Il Sindaco, al termiendi ogni anno, rende pubbliche le assenze dei consiglieri in relazione alle deliberazioni assunte.

    Art. 11
    Gruppi consiliari

    1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un Gruppo consiliare.

    1 bis. I Gruppi consiliari si costituiscono sulla base delle liste elettorali di appartenenza dei Consiglieri.
    Il Consigliere che intenda aderire ad un Gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale di appartenenza deve darne formale comunicazione al presidente del Consiglio con l'accettazione dl nuovo gruppo, se esistente. I Consiglieri che non concorrono a comporre un Gruppo o non aderiscono ad alcun gruppo costituito, fanno parte del gruppo Misto.

    1 ter. I Gruppi consiliari che si costituiscono sulla base della lista elettorale di appartenenza dei Consiglieri o sulla base di liste elettorali che siano rappresentate nel Consiglio Regionale d'Abruzzo, non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti.
    con l'eccezione del Gruppo Misto, i Gruppi consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno due consiglieri.

    2. Ciascun gruppo elegge nel suo seno il capogruppo; in sua mancanza o impedimento ne esercita le funzioni il Consigliere appartenente al gruppo che ha riportato nelle elezioni il maggior numero di voti.

    3. Ai gruppi consiliari sono assicurate le strutture e gli strumenti necessari per il loro funzionamento.

    Art. 11 bis
    Conferenza dei Capigruppo

    1. I capigruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale per esercitare le funzioni indicate dal presente Statuto e dairegolamenti e per definire, unitamente al Sindaco o ad un Assessore suo delegato, la programmazione dei lavori del Consiglio comunale.

    2. Il Presidente convoca altresì, entro cinque giorni, la Conferenza dei Capigruppo ogni qualvolta lo richiedano il sindaco o almeno due Capigruppo.

    3. La Conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione permanente per il problemi istituzionale e per le relazioni internazionali del Comune.

    Art. 12
    Commissioni Consiliari

    1. Il Consiglio, su comunicazione del Presidente del Consiglio, istituisce nel proprio seno le commissioni consiliari permamenti previste dal Regolamento, secondo le modalità previste nei successivi comuni.

    2. Il Consiglio può istituire commissioni speciali, determinandone durata e compiti; può, inoltre, istituire gruppi di lavoro con funzioni istruttorie o consultive, chiamandone a far parte anche esperti estranei all'amministrazione.

    3. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri, le materie di competenza e le forme di pubblicazione degli atti e dei lavori delle Commissioni.

    4. Le Commissioni permanenti devono essere composte da Consiglieri che rappresentino anche con voto plurimo complessivamente tutti i Gruppi. ciascun gruppo consiliare comunica al Presidente del Consiglio il nominativo del componente effettivo e, per quelli composti da due o più consiglieri, del componente supplente nelle singole Commissioni Consiliari permanenti e speciali.

    5. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con la competenza delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. esse hanno queli compiti principali l'espressione del parere sugli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio e l'istruttoria di atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio comunale, il controllo politico-amministratvio, lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale.

    6. Il Presidente del Consiglio comunale convoca almeno una volta l'anno una conferenza dei Presidenti delle commissioni consiliari permanenti per raccordarne l'attività con quella dell'Assemblea.

    7. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco o degli assessori, nonché dei funzionari e dirigenti del comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

    8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento.

    Art. 13
    Giunta comunale

    1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori ed esercita collegialmente le sue funzioni.

    Art. 14
    Funzioni della Giunta comunale

    1. La Giunta comunale esercita le funzioni di amministrazione locale non riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio, al Sindaco o agli organi di decentramento, né di competenza del Segretario generale o dei Dirigenti.

    2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio al quale riferisce periodicamente, e comunque annualmente con la presentazione del conto consuntivo, sulla attività svolta.

    3. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica, salvo diversa determinazione e delibera con l'intervento di almeno tre componenti oltre il Sindaco ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Sindaco.

    4. Il funzionamento della Giunta può essere disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio.

    Art. 15
    Sindaco

    1. Il Sindaco rappresenta la Città di Sulmona e la comunità locale, ne esprime l'unità di governo ed esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
    Egli è anche membro del Consiglio.

    1 bis. Il Sindaco nomia i compponenti della Giunta tra cui un Vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla presentazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo.

    2. Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio ed inoltre convoca e presiede la Giunta fissando l'ordine del giorno delle adunanze; determina le materie attribuite a ciascun assessore informando, anche delle eventuali modifiche, il Consiglio nella prima adunanza utile; assicura, promuovendone e coordinandone l'attività, l'unità di indirizzo e l'efficacia dell'azione politico amministrativa della Giunta.

    3. Sovraintende, anche attraverso il Segretario generale, al funzionamento dellìAmministrazione comunale ed all'assolvimento delle funzioni statli o regionali attribuite o delegate al Comune.

    4. il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assena o impedimento e negli altri casi previsti dalla legge.
    In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età.

    5. Il Sindaco può delegare ad assessori funzioni di propria competenza ed attribuire incarichi a consiglieri per il compimento di specifici atti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

    6. I requisiti e la condizione giuridica ed il trattamento economico del Sindaco sono stabiliti dalla legge.

    Art. 16
    Assessore

    1. Ciascun assessore, nell'ambito delle materie attribuite alla sua competenza, concorre all'attuazione, in coordinamento con il Sindaco e la Giunta, dell'indirizzo politico-amministrativo degli indirizzi di governo approvati dal Consiglio.

    2. I requisiti, la durata in carica, la condizione giuridica ed economica dell'assessore sono stabiliti dalla legge. L'assessore comunica le sue dimissioni al Sindaco che ne informa il Consiglio.

    Art. 17
    Elezione e durata in carica del sindaco e del Consiglio comunale

    1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente ai Consiglieri comunali, secondo le modalità previste dalla legge.

    2. I requisiti di eleggibilità, la durata in carica e la condizione giuridica ed economica del Sindaco e dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge.

    3. Il deposito delle liste e delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa per la campagna elettorale cui le liste e i cadnidati intoendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.


    DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

    Art. 18
    Petizioni e istanze

    1. Tutti possono rivolgere al Comune petizioni ed istanze per esporre comuni necessità, chiedere provvedimenti e promuovere interventi nelle materie di competenza comunale.

    2. Il Sindaco, al quale la petizione o la istanza è proposta, può disporre che ne venga accertata la autenticità, anche quanto alla identità di chi l'ha sottoscritta o la riferibilità ad un ente o associazione, salvo che la petizione o la istanza sia presentata da un Consigliere comunale o dal difensore civico cui sia stata dall'interessato rimessa.

    3. Della istanza e delle determinazioni adottate viene data comunicazione al Consiglio ed al difensore civico. Se le determinazioni non sono adottate entro novanta giorni, il difensore civico accerta le ragioni del ritardo e ne informa il proponente. In ogni caso il proponente è informato sia delle determinazioni adottate, sia delle ragioni dell'eventuale ritardo e comunque delle iniziative assunte.

    4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti destinati ad incidere su situazioni giuridiche soggettice, l'interessato può partecipare ai procedimenti stessi nei modi e nelle fomre stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento discplinante i diversi tipi di procedimenti ed individuando i relativi responsabili.

    Art. 19
    Proposte

    1. Cittadini, enti o associazioni possono esercitare l'iniziativa per atti di competenza del Comune, concernenti interessi collettivi, presentando proposte, definite e complete, accompagnate, come condizione di ricevibilità, da una relazione che illustri l'interesse collettivo perseguito ed il provvedimento proposto.

    2. La proposta, rivolta al Sindaco, è da questi rimessa all'organo competente a deliberare e ne è data comunicazione al difensore civico.

    3. Se la proposta è stata sottoscritta da almeno 300 elettori o da almeno 3 associazioni rappresentative compessivamente di almeno 300 iscritti, in ordine ad essa deve essere adottata una deliberazione entro 180 giorni dal suo deposito.

    4. Se la proposta rientra in materia di competenza del Consiglio o della Giunta essa è inserita d'ufficio, a cura rispettivamente del Presidente del Consiglio o del Sindaco, nell'ordine del giorno della successiva sessione del Consiglio o della Giunta.

    Art. 20
    Libere forme associative

    1. Il Comune riconosce e valorizza, anche quale strumento di partecipazione popolare alla vita ed alla amministrazione della comunità local, le libere forme associative dei cittadini, che perseguono finalità di rilevante interesse sociale o che comunque siano rappresentative di interessi diffusi o collettivi.
    Presso il Comune viene istituito l'Albo delle Associazioni formalmente costituite.

    2. Il Comune agevola, nell'ambito delle proprie competenze, le famiglie, le istituzioni culturali e scientifiche o artistiche, le comunità di lavoratori e professionali, ogni altra formazione speciale di ispirazione civile o religiosa, che concorrono liberamente allo sviluppo della comunità, adempiendo ai doveri di solidarietà sociale.

    3. Il Comune può promuovere iniziative associative che concorrano a realizzare la partecipazione popolare su base di quartiere o di frazione.

    4. Il Comune sostiene, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative di rilevante interesse pubblico e sociale che enti, istituzioni, associazioni liberamente realizzano, promuovendo lo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità; in particolare sostiene le attività a favore delle persone più deboli e svantaggiate, poste in essere senza fini di lucro da organizzazioni del volontariato.

    5. Gli enti, le associazioni e le organizzazioni indicate nei commi precedenti, che hanno una stabile organizzazione ed una significativa presenza nella comunità di Sulmona, concorrono a rappresentare e manifestare interessi collettivi e possono collaborare con il Comune, segnalando comuni necessità e sollecitando attività e provvedimenti volti al buon governo della città.

    Art. 21
    Consulte

    1. Consulte permanenti sono istituite e regolamentate dal Consiglio comunale per specifiche materie o su base territoriale.

    2. Le consulte, alle quali partecipano anche organizzazioni rappresentative di interessi collettivi, concorrono all'approfondimento dei problemi rimessi al loro esame o alla loro competenza ed alla individuazione di soluzioni; deliberano i pareri che siano ad esse richiesti; elaborano le proposte che ritengono opportuno formulare nell'ambito delle loro attribuzioni.

    3. Ciascuna consulta riferisce annualmente al Consiglio sulla attività svolta.

    4. Le consulte sono sciolte nei casi previsti dal regolamento e comunque con la cessazione del Consiglio che le ha nominate.

    Art. 22
    Conferenze ed assemblee cittadine

    1. Il Sindaco, sentita la Giunta o su deliberazione del Consiglio comunale, indice conferenze cittadine o convoca pubbliche assemblee per discutere problemi amministrativi di interesse generale.

    2. Alle conferenze sono invitati a partecipare cittadini ed esperti, nonché organizzazioni rappresentative delle categorie direttamente interessate.

    3. Le assemblee sono aperte a tutti i cittadini e possono riguardare anche solo una parte del territorio comunale.

    4. Il Consiglio comunale è informato nella prima seduta utile delle valutazioni emerse nella conferenza o nell'assemblea.

    Art. 23
    Referendum consultivo

    1. Referendum consultivi possono essere indetti, con delibera del Consiglio comunale, nelle materie di esclusiva competenza comunale.

    2. Il quesito che si sottopone alla consultazione popolare deve essere chiaro ed univoco e non può riguardare provvedimenti finanziari, fiscali o tariffari, né concernere persone.

    3. Il referendum deve essere indetto, previa valutazione di ammissibilità da parte di un comitato di garanti costituito dal Presidente del Tribunale, o, in caso di suo impedimento, dal Presidente della C.E.M., dal Difensore civico e dal Segretario del Comune, quando è richiesto da 1.000 elettori.

    4. La consultazione può aver luogo anche nella sola parte del territorio comunale interessata al quesito proposto.

    5. Con regolamento, in conformità alle leggi ed in attuazione dello Statuto, sono disciplinate le modalità e le procedure della consultazione.

    6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni. La eventuale reiezione deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

    Art. 24
    Decentramento

    1. Sono istituite consulte territoriali di quartiere o di frazione per assicurare la partecipazione dei residenti e delle associazioni rappresentative di interessi collettivi.

    2. Il numero, l'ambito territoriale, la organizzazione e la composizione delle consulte sono disciplinate con regolamento.


    DIFENSORE CIVICO

    Art. 25
    Difensore civico

    1. Il difensore civico garantisce, nell'interesse della comunità, delle minoranze, degli stranieri e dei singoli cittadini, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale, compresi le istituzioni, le aziende speciali e gli altri enti controllati dal Comune, gli enti pubblici che gestiscono servizi comunali, i soggetti privati, concessionari di servizi comunali, vigilando sulle relative attività e segnalando ogni disfunzione, carenza o ritardo.

    2. Il difensore civico è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente al Sindaco ed ai Consiglieri comunali, secondo le modalità previste dal regolamento. Dura in carica quattro anni. Può essere rieletto per un solo altro mandato.

    3. Può essere eletto difensore civico chi è eleggibile alla carica di Consigliere comunale e sia in possesso degli altri requisiti di qualificazione professionale, competenza e garanzia di indipendenza stabiliti dal regolamento per assicurare autorevolezza alla sua funzione di garanzia.
    E' altresì incompatibile con ogni altra carica pubblica e con incarichi direttivi in organismi politici o sindacali. Non può essere nominato difensore civico colui che ha ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretario o dirigenti del Comune o dirigenti e amministratori di aziende speciali e altri enti controllati dal Comune, nonché di Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevono da esso, a qualunque titolo, sovvenzioni o contributi.

    4. Il difensore civico giura, prima di assumere il suo uffizio, di assolvere le sue funzioni nell'interesse esclusivo della comunità, delle minoranze, degli stranieri e dei singoli cittadini, davanti al Consiglio comunale.

    5. Il difensore civico cessa dalla carica al termine del mandato ed è prorogato nelle funzioni sino alla nomia di chi gli succede nella titolarità dell'ufficio. cessa altresì dalla carica per dimissioni, dalla presentazione delle stesse al sindaco, e per decadenza, quando nel corso del mandato si verifica un impedimento che non consenta la prosecuzione delle funzioni o una causa che non ne avrebbe consentito la elezione.

    6. Il difensore civico può essere revocato dal consiglio comunale per gravi inadempimenti su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

    6 bis. Il difensore civico, in caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal candidato che segue nella graduatoria dei non eletti.

    7. Il difensore civico si impegna a non presentarsi candidato alle elezioni che interessano il territorio del Comune di Sulmona durante i tre anni successivi alla cessazione della sua attività.

    Art. 26
    Ufficio del difensore civico

    1. Al difensore civico sono assicurati mezzi e personale per l'ufficio di segreteria, che da lui dipende funzionalmente. L'ufficio provvede a fornire, a quanti ne facciano richiesta, ogni informazione sulle modalità di esercizio del diritto di accesso. Per le spese di funzionamento è assegnato apposito fondo nel bilancio del Comune.

    2. Al difensore civico è corrisposta una indennità non superiore a quella dell'Assessore, determinata dal regolamento.

    3. Il difensore civico ha accesso a tutti i documenti della amministrazione, può chiedere chiarimenti e informazioni ai funzionari responsabili dei procedimenti, e non gli può essere opposto il segreto d'uicio salvo espressa previsione di legge. Può formulare osservazioni e suggerimenti per il buon andamento della amministrazione e chiedere, qualora ne riscontri i presupposti, che sia promossa azione disciplinare nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione responsabili di inerzie, ritardi o irregolarità.

    3 bis. Il difensore civico riceve e, inoltre istruisce, avvalendosi dei poteri di cui sopra, le istanze e segnalazioni di cittadini, enti e associazioni tese a far cessare ogni ipotesi di disfunzione, carenza o ritardo nonché comportamenti da parte di organi o uffici dell'Amministrazione comunale non coerenti con i principi di imparzialità amministrativa. Di tali istanze o segnalazioni dà immediata comunicazione all'organo o ufficio competente, dal quale riceve le eventuali relazioni esplicative ed al quale comunica, all'esito dell'istruttoria, i risultati degli accertamenti, con gli eventuali suggerimenti e rilievi, nonché qualora ne ravvisi i presupposti, con l'invito a far cessare ogni ipotesi di inerzia, ritardo o irregolarità, avvalendosi altresì del potere di richiedere l'esercizio dell'azione disciplinare. Di tale attività egli tiene costantemente informato il Consiglio.

    3 ter. Il difensore civico vigila sul rispetto delle norme del codice di Condotta d parte del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri e di tutti i dipendenti dell'Amministrazione comunale. a tal fine compie, d'ufficio o su segnalazione di qualunque cittadino, tutti gli accertamenti che riterrà necessari avvalendosi dei poteri di cui al comma precedente. del risultato di tali accertamenti, qualora ritenga sussistenti i presupposti della violazione e quest'ultima sia ascritta a componenti di organi di governo dell'ente, dà comunicazione all'interessato ed al Consiglio comunale, intervenendo nella prima sessione successiva previo inserimento della questione, su sua richiesta, nell'ordine del giorno della seduta. nel caso di violazione, ascritta ai dipendenti dell'Amministrazione, di essa e dell'invito a farla cessare dà comunicazione all'interessato ed al superiore gerarchico.

    4. Il difensore civico viene invitato alle sedute del Consiglio senza diritto di voto; può esprimenre opinioni o pareri inerenti il suo ufficio, se richiesto. Riceve, come i capigruppo consiliari, copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta. i consiglieri hanno diritto di accesso alle segnalazioni del difensore civico al Sindaco, per le quali non vi siano ragioni di segretezza.

    5. Il difensore civico presenta annualmente al Consiglio comunale un rapporto sull'andamento della amministrazione e su quanto riscontrato nell'esercizio delle sue funzioni, e formula osservazioni generali suggerendo interventi ed iniziative per migliorare l'andamento dell'amministrazione stessa. Può fare immediata relazione al consiglio per le questioni di straordinaria importanza ed urgenza. La relazione annuale del difensore civico è allegata agli atti consiliari e resa pubblica.

    6. il difensore civico può esercitare l'azione popolare.


    SERVIZI COMUNALI

    Art. 27
    Servizi pubblici comunali

    1. Il Comune assicura i servizi pubblici locali essenziali per la comunità e ne agevola l'uso da parte dei cittadini più svantaggiati. promuove e sostiene la organizzazione degli altri servizi per lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale.

    2. Nel rispetto delle finalità sociali, la gestione dei servizi comunali deve rispondere a criteri di efficienza e di economicità.

    Art. 28
    Gestione dei servizi

    1. I servizi pubblici comunali possono essere gestiti direttamente dall'amministrazione in economia o con apposita istituzione, ovvero costituendo aziende speciali o attribuendoli in concessione.

    2. Quando le caratteristiche tecniche del servizio o esigenze organizzative e funzionali rendono opportuno il concorso imprenditoriali pubblico di privati, il Comune partecipa a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o ne promuove la costituzione.

    Art. 29
    Istituzione, aziende speciali

    1. L'istituzione costituisce un organismo strumentale per l'esercizio di servizi sociali anche di carattere culturale e formativo, dotato di autonomia di gestione.
    Con il regolamento sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di controllo della efficienza di gestione.

    2. L'azienda speciale è un ente strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, con proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale, che ne disciplina i principi di organizzazione e di funzionamento.

    2. Istituzioni o aziende speciali sono istituite dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

    4. Sono organi delle istituzioni e delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione (formato da 4 membri), il Presidente ed il Direttore.

    Art. 30
    Amministratori e dirigenti

    1. Gli amministratori ed i direttori delle istituzioni e delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Possono essere nominati cittadini che abbiano requisiti di professionalità e competenza.

    Art. 31
    Conferenza sui servizi

    1. E' istituita la Conferenza dei servizi comunali per pogrammare e coordinare l'indirizzo generale dei pubblici servizi locali.

    2. La Conferenza è convocata dal Sindaco almeno due volte all'anno entro il primo trimestre.


    ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

    Art. 32
    Organizzazione amministrativa

    1. L'organizzazione amministrativa del Comune, articolata in ripartizioni, uffici e servizi, secondo criteri di funzionalità, efficienza ed economicità di gestione. è attuata con regolamento con modalità che consentano la verifica della qualità e quantità dei servizi resi e, preferenzialmente, la organizzazione degli stessi per funzioni omogenee.

    2. Gli apparti amministrativi collaborano con gli organi di governo per la predisposizione degli elementi di valutazione necessari per la determinazione degli indirizzi e dei programmi del Comune, operano per la loro attuazione e per la verifica dei risultati.

    3. La funzione amministrativa è attuata con procedimenti che individuano l'unità organizzativa responsabile della istruttoria, degli adempimenti e del provvedimento finale.

    Art. 33
    Personale

    1. I dipendenti del Comune sono a servizio dei cittadini e della comunità ed assicurano nell'esercizio delle proprie funzioni, secondo le diverse competenze e responsabilità, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

    2. Il Comune valorizza la formazione, le attitudini e la capacità professionale dei dipendenti.

    3. Lo stato giuridico ed economico del personale è disciplinato in conformità alla legge, agli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con Decreto del Presidente della Repubblica, e mediante appositi regolamenti.

    Art. 34
    Segretario generale

    1. Il Segretario generale sovrintende gli uffici e ne coordina l'attività, raccordando le strutture e le funzioni burocratiche con gli organi di governo del Comune. Dipende funzionalmente dal Sindaco ed opera nel quadro delle direttive impartitegli.

    2. Lo stato giuridico ed economico del Segretario generale sono stabiliti dalla legge.

    3. Il Segretario generale:
    a) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente;
    b) esprime pareri di legittimità sulle proposte di deliberazione;
    c) può rogare atti e contratti nell'interesse del Comune;
    d) sovrintende gli uffici, ne coordina le funzioni; emana istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; cura l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti, determinando le unità organizzative responsabili e vigilando sulla esecuzione;
    e) assegna l'istruttoria delle pratiche alle varie struttre e dirime i conflitti di competenza fra i dirigenti delle strutture medesime;
    f) emana, sentiti i dirigenti e le organizzaioni sindacali, i provvedimenti di mobilità intersettoriali del personale sino all'8^ qualifica funzionale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti adottati dall'Amministrazione;
    g) convoca e presiede la conferenza dei dirigenti che è riunita almno ogni trimestre;
    h) adotta gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti alla responsabilità di un dirigente ovvero in caso di vacanza del posto;
    i) esercita ogni altra funzione a lui demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

    Art. 35
    Vice Segretario generale

    1. Il Vice Segretario generale coadiuva il Segretario generale, ne segue le direttive e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

    2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Vice Segretario generale, ad un Dirigente possono essere attribuite dalla Giunta per un tempo determinato le funzioni di Vice Segretario generale.

    3. Il Vice Segretario generale deve possedere, oltre i requisiti generali previsti per partecipare al Concorso per Segretario comunale, anche quelli stabiliti dal Contratto Nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti locali relativi alla 1^ qualifica dirigenziale.

    4. Il Vice Segretario generale ha un posizione di premimenza gerarchicamente più elevata rispetto agli altri dirigenti dell'Ente.

    Art. 36
    Responsabilità e nomina dei dirigenti

    1. I Dirigenti sono responsabili delle strutture di massima dimensione in seno al Comune e provvedono ad attuare i programmi ed i progetti lorro affidati in conformità agli indirizzi politico amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.

    2. I Dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

    3. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse umane e strumentali e du controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati, secondo le modalità stabilite dagli appositi regolamenti.

    4. Il regolamento specifica e disciplina il rapporto funzionale tra i Dirigenti ed il Segretario nonché quello con i funzionari ed i responsabili degli uffici e dei servizi i quali devono sottoscrivere, insieme ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile su proposte di deliberazione o provvedimenti avanzati dai propri uffici e servizi.

    5. Gli incarichi di dirigente e di responsabili degli uffici e dei servizi sono conferiti preferibilmente a personale proveniente dalle carriere comunali, secondo criteri di competenza, merito e capacità professionale, oppure ad eseprti esterni, per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, qualora sia richiesta una rilevante esperienza acquisita in attività uguali od analoghe a quelle previste e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

    6. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali, di responsabili d'ufficio e delle restanti strutture spetta al Sindaco quando si debba procedere alla copertura provvisoria di posti vacanti o al conferimento di incarichi a tempo determinato, anche al di fuori delle qualifiche di organico, per il raggiungimento di specifici obiettivi secodno le modalità previste dal regolamento. Il Sindaco adotta i provvedimenti relativi, sentito il Segretario generale e la Giunta comunale.

    7. La responsabilità di direzione e la posizione di responsabile di ufficio e di servizio sono attribuite a tempo determinato, salvo rinnovo espresso con provvedimento motivato. I soggetti nominati possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, con un procedimento che garantisce il contraddittorio, indipendentemente da eventuali speciiche azioni disciplinari, in caso di rilevanti inefficienze nello svolgimento dell'attività e nel perseguimento degli obiettivi assegnati.

    Art. 36 bis
    Funzioni ed attribuzioni dei dirigenti

    1. I dirigenti:
    a) esercitano i poteri di spesa, nei limiti di stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità;
    b) determinano, informandone le Organizzazione Sindacali, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo gli indirizzi del Sindaco, definendo in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa cui sono preposti;
    c) adottano i provvedimenti di censura, gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti a questo, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi e dagli accordi aziendali;
    d) individuano e coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, definiti in base alla legge 7 agosto 1990, n.241;
    e) verificano e controllano le attività dei dipendenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
    f) organizzano e dirigono le strutture operative alle quali sono preposti;
    g) studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridco-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifico attinenti le materie di competenza;
    h) elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentare;
    i) emanano, nell'ambito della struttura a cui sono preposti, istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
    l) presiedono tutte le gare per acquisti ed alienazioni di beni, per somministrazioni ed appalti di opere e servizi secondo le modalità disciplinate dal regolamento dei contratti; assumono la responsabilità in ordine alla relativa procedura e stipulano i contratti in tutti i casi in cui l'ufficiale rogante sia Segretario Generale;
    m) presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale, escluso quelle relative al reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, che sono presiedute dal Segretario Generale;
    n) partecipano ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seo all'Amministrazione e possono, previa disposizione del Sindaco, rappresentare il Comune in Enti, Aziende e Società a partecipazione comunale;
    o) provvedono al miglior utilizzo del personale assegnato alla struttura, alla distribuzione ad esso degli affari e adottano i provvedimenti di mobilità interna alla struttura in posti di pari qualifica funzionale o, in caso di particolari e temporanee esigenze di servizio, in posti superiori alla qualifica posseduta o immediatamente inferiori alla stessa.

    2. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi del Comune, spetta ai dirigenti e limitatamente alle materie di propria competenza:
    a) la emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenza o analoghi il cui rilascio, sulla base di accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali o da deliberazioni comunali, sia obbligatorio;
    b) gli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza quali, rispettivamente, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché, giuste le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n.15, autenticazioni e legalizzazioni;
    c) gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti documenti amministrativi quali, ad esempio, gli ordini relativi a lavori, forniture, ecc.;
    d) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessano atti od operazioni rimessi alla loro competenza.

    3. Nell'ambito delle materie di propria competenza i dirigenti individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso alla emanazione di provvedimenti amministrativi.

    4. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alle competenze dei dirigenti di settori.

    5. Salvo diversa previsione regolamentare i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano le ripartizioni cui sono preposti.


    FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

    Art. 37
    Collaborazione tra Province e Comuni

    1. Il Comune promuove e realizza la collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e gli altri Comuni - in particolare del comprensorio - nelle forme previste dall'ordinamento delle autonomie locali, in modo precipuo per la organizzazione e gestione coordinata di servizi.

    2. Il Comune promuove la costituzione di una conferenza di Sindaci del comprensorio sulmonese per la predisposizione di programmi e per la gestione di servizi comuni.

    Art. 38
    Convenzioni e Consorzi

    1. Convenzioni con la Provincia e con altri Comuni stabiliscono il coordinamento di rispettive funzioni o servizi.

    2. Consorzi sono costituiti tra gli stessi enti per la gestione associata di uno o più servizi, secondo criteri di maggiore funzionalità ed economicità di gestione.

    Art. 39
    Accordi di programma

    1. Il Comune partecipa, con le modalità previste dalla legge, agli accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono l'azione integrata e coordinata di più enti e amministrazioni.


    PATRIMONIO, FINANZE E CONTABILITA'

    Art. 40
    Patrimonio

    1. Il Comune conserva, gestisce e valorizza il proprio patrimonio, nel quadro della disciplina legislativa e del regime giuridico proprio dei beni pubblici comunali, considerati beni dell'intersa comunità.

    2. Il Comune concorre alla salvaguardia dei beni storico-artistici e monumentali della città, anche mediante la loro acquisizione e destinazione ad uso e a godimento pubblico.

    3. La gestione dei beni comunali, disciplinata con regolamento, è improntata a criteri di economicità ed efficienza.

    4. Le entrate acquisite mediante la alienazione dei beni immobili, non vincolate per legge ad altre destinazioni, sono impiegate per il finanziamento degli investimenti, secondo il relativo programma.

    5. Viene istituita una banca dati avvalendosi di strumenti informativi e telematici sì da mettere il patrimonio informativo a disposizione dei cittadini e delle imprese operanti nel territorio comunale.

    Art. 41
    Finanza comunale

    1. Il Comune è dotato, nel quadro dell'ordinamento delle autonomie locali ed in conformità alle leggi, di autonomia finanziaria e contabile. Esercita la potestà impositiva e attinge alle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione.

    2. Nell'esercizio della potestà impositiva il Comune dispone il prelievo per il concorso della comunità alle spese pubbliche in rapporto alla capacità contributiva.

    3. Il corrispettivo per il godimento di servizi pubblici è richiesto in rapporto ai costi e alla utilizzazione degli stessi, salvaguardando, secondo criteri di giustizia ed equità, le categorie di cittadini più svantaggiate.

    4. Le scelte di spesa sono effettuate secondo programmi di allocazione delle risorse compatibili con le risorse finanziarie a disposizione o di certa acquisizione.

    5. Le risorse finanziarie sono utilizzate con criteri di economicità, di efficienza della spesa, tenendo conto nell'interesse della comunità dei benefici e dei costi.

    Art. 42
    Bilancio e programmazione finanziaria

    1. La programmazione finanziaria in base alle risorse di certa acquisizione, è rappresentata dal bilancio annuale di previsione, dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale. Tali atti, improntati ad una chiara lettura dei programmi, dei servizi e degli interventi, devono essereapprovati dal Consiglio nei termini e corredati dei documenti prescritti dalla legge e devono rispondere ai principi di universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.

    2. La giunta propone al Consiglio, unitamente al bilancio annuale, il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, con i lpiano finanziario per la realizzazione. Il programma è aggiornato annualmente in relazione ed in conformità ai bilanci annuali poliennali.

    Art. 43
    Collegio dei revisori

    1. Il Collegio dei revisori, composto di 3 membri, è eletto dal Consiglio comunale con le modalità e per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.

    2. Il Collegio dei revisori in collaborazione con gli organi del Comune, esercita la vigilanza ed il controllo della regolarità contabile e finanziaria della gestione.

    3. Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno accesso agli atti e documenti del Comune. Possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio per riferire o illustrare specifiche questioni attinenti alla gestione finanziaria.

    Art. 44
    Regolamento di contabilità

    1. La contabilità comunale è disciplinata in conformità alla legge ed allo Statuto, da apposito regolamento.

    2. Il regolamento disciplina il rapporto tra centri di entrata, centri di spesa e contabilità generale e prevede forme di controllo economico, interno della gestione che consentano la valutazione dell'andamento dell'attività finanziaria ed economica del Comune, l'accertamento dell'equilibrio del bilancio, la verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.


    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Art. 45
    Entrata in vigore e diffusione dello Statuto

    1. Lo Statuto entra in vigore, in conformità alla legge, 30 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    2. Dopo la pubblicazione copia dello Statuto è inviata agli uffici pubblici, ai cittadini che ne facciano richiesta ed agli enti ed associazioni di rilevante interesse sociale o rappresentativi di interesse collettivi.

    Art. 46
    Regolamenti per l'attuazione dello Statuto

    1. I regolamenti espressamente previsti per l'attuazione dello Statuto e relativi a Consiglio comunale, Giunta comunale, Difensore Civico, Referendum, all'accesso ai documenti e visione atti amministrativi, alle commissioni, al funzionamento per la organizzazione dei servizi ed uffici, nonché del personale sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, ed approvati dal Consiglio, in conformità all'art.5. le medesime materie rimangono disciplinate dalle disposizioni regolamentari in vigore, in quanto compatibli con lo Statuto, sino alla adozione dei nuovi regolamenti.

    Art. 47
    Revisione dell Statuto

    1. Le revisione dello Statuto è deliberata con le procedure previste dall'ordinamento delle autonomie locali.

    2. Dopo due anni dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio comunale dedica una sessione ordinaria alla valutazione dell'espereinza maturata nell'applicazione dello stesso e delibera organicamente le modifiche che reputa opportune.

    3. A tal fine gli organi e gli uffici del Comune segnalano al Sindaco i problemi offerti dalla esperienza della applicazione e della interpretazione dello Statuto. I cittadini, le altre amministrazioni ed ogni altro ente possono concorrere all'opera di revisione dello Statuto segnalando problemi, prospettando ed illustrando le modificazioni che ritengono utili.