CENTRI SOCIALI DELLE FRAZIONI
STATUTO
Articolo 1
Ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 75 del 16.9.1982, d’intesa tra l’Amministrazione di Sulmona ed i Rappresentanti delle Frazioni Marane e Badia di Sulmona, sottoscritto in data_________, delibera n. _____, in merito alle politiche sociali, vengono istituiti Centri Sociali per le attività culturali ricreative, rivolti ai residenti delle Frazioni Marane, Badia ed altre località aventi sede nel fabbricato comunale sito in Via Marane, denominato "Centro Sociale Marane" e nella Frazione Badia nel fabbricato comunale ex scuola materna.
Articolo 2
I Centri sono autogestiti dai residenti che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente ed è aperto a tutti i cittadini e a tutte le componenti sociali.
Articolo 3
Ai Centri possono aderire in qualità di soci tutti i cittadini residenti nelle Frazioni. Il socio è tenuto al pagamento della quota individuale annua che sarà determinata dall’assemblea dei soci.
Il socio è tenuto inoltre al rispetto del presente Statuto.
I Centri rilasciano ad ogni socio apposito tesserino e ne tengono apposita nota sul registro.
Articolo 4
I Centri sono aperti a tutti i cittadini in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza.
Articolo 5
I Centri diurni nascono dalla volontà di dare una risposta ai bisogni vecchi e nuovi, espressi o latenti, dei bambini, dei ragazzi, degli adulti e degli anziani. Nascono anche dalla volontà di restituire al gioco dei bambini, dei ragazzi, degli adulti, spazi nel territorio di pertinenza dei Centri.
Essi sono principalmente centri per le relazioni con una diversificazione dell’attività tale da raggiungere, in modo e con proposte diverse, un’utenza diversificata. Vogliono proporsi come un servizio flessibile e informale che intende rispondere ai bisogni di tutta la popolazione della frazione.
I Centri si pongono i seguenti obiettivi:
- organizzare occasioni di integrazione educativo-didattica per la scuola volta a facilitare la messa a punto di molteplici forme di raccordo tra scuola ed extrascuola;
- predisporre itinerari d’esperienza extrascolastica per ragazzi, adolescenti e giovani di tipo aggregativo e socializzante, al fine di promuovere la costruzione di una coscienza di sé e, solo in seconda istanza, allo scopo di consentire l’acquisizione di determinate conoscenze, abilità o competenze;
- fornire alle famiglie occasioni per potersi incontrare, tessere relazioni e confrontarsi;
- proporre agli adulti occasioni di socializzazione, nell’ottica di un positivo recupero della propria individualità e di una valorizzazione delle capacità creative;
- stimolare opportunità di collaborazione con il tessuto associativo territoriale al fine di realizzare una proficua integrazione generazionale e un recupero e valorizzazione di professionalità e saperi.
Articolo 6
I locali e le attrezzature dei Centri sono forniti gratuitamente dal Comune e restano di proprietà del Comune stesso. Ogni attrezzatura acquistata autonomamente dai Centri rimane di proprietà del Comune.
La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, nonchè le spese per il riscaldamento, l’energia elettrica e la fornitura di acqua sono a carico del Comune di Sulmona.
Articolo 7
I soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dai Comitati di Gestione e dalle Assemblee.
I soci possono essere soggetti al richiamo orale o scritto e possono essere sospesi temporaneamente o espulsi per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni ed alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
b) quando, in qualunque modo, arrecano danni morali o materiali al Centro o a persone.
Le sospensioni e le espulsioni sono decise dal Comitato di Gestione a maggioranza assoluta dei suoi membri e devono essere notificate per iscritto agli interessati, specificando le motivazioni del provvedimento.
Le sospensioni e le espulsioni sono immediatamente esecutive. Gli associati sospesi o espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri che delibera in merito entro 15 giorni dalla data del ricevimento del ricorso.
Articolo 8
La gestione dei Centri si esplica attraverso:
l’Assemblea dei Soci;
il Comitato di Gestione;
il Presidente del Centro;
il Segretario-Tesoriere;
il Collegio dei Probiviri.
Articolo 9
L’elezione degli organismi di gestione (Comitato di Gestione, Presidente del Centro e del Collegio dei Probiviri) e le votazioni per l’approvazione degli ordini del giorno, sono di norma palesi.
Sono a scrutinio segreto quando la richiesta, motivata, viene avanzata da 1/5 degli aventi diritto.
Possono essere candidati negli organismi di gestione tutti i soci d’età superiore ai 18 anni.
Articolo 10
Le Assemblee nelle quali si determina e si forma la volontà dei Centri sono costituite da tutti i soci.
Le Assemblee sono convocate dai Presidenti dei Comitati di Gestione che ne dirigono la seduta.
Possono partecipare all’assemblea senza diritto di voto i rappresentanti dei sindacati, i cittadini o i rappresentanti di enti ed associazioni, secondo la volontà delle Assemblee in rapporto agli oggetti in discussione.
Le sedute delle Assemblee sono valide in prima convocazione se è presente il 51% dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci.
La convocazione si effettua mediante: avvisi nella sede sociale, negli Uffici Comunali, sui muri del paese, almeno 5 giorni prima della seduta e dovrà essere indicato l’O.d.G. da discutere.
Ogni socio può essere portatore di massimo 3 deleghe.
Articolo 11: Assemblea
Le Assemblee:
· eleggono tra i soci del Centro, il Comitato di gestione, il Presidente e il Collegio dei Probiviri e provvede alla sostituzione dei rappresentanti suddetti in caso di membri dimissionari o deceduti, alla prima riunione utile;
· programma e approva il Piano Annuale di lavoro e altre singole iniziative secondo la proposta e i risultati del dibattito;
· approva il bilancio consuntivo e preventivo, approva le norme interne che disciplinano le attività del Centro;
· su proposta del Comitato di Gestione, in caso di votazione segreta, nomina la Commissione Elettorale per l’espletamento delle elezioni di cui all’art. 9, ratifica i verbali della Commissione Elettorale;
· si riunisce di norma almeno tre volte l’anno.
Articolo 12 - Commissioni Elettorali
In caso di votazione segreta le Assemblee nominano le Commissioni Elettorali composte da tre soci delle Assemblee, di cui uno con le funzioni di Presidente.
Verificano la validità delle candidature, svolgono tutte le operazioni elettorali, redigono un verbale con i risultati elettorali che dovrà essere ratificato dalle Assemblee dei soci.
Articolo 13: Comitati di Gestione.
Il Comitato di Gestione può essere composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri di età non inferiore a 18 anni. Il numero dei componenti dei Comitato di Gestione è stabilito dall’Assemblea dei Soci. I Comitati di Gestione assumono decisioni con la presenza di un numero di membri superiore alla metà dei componenti. I candidati e gli elettori devono essere aderenti ai Centri da almeno 3 mesi dalla data delle elezioni. In caso di votazione segreta gli elettori esprimono un numero di preferenze (su lista unica) pari alla metà degli eliggendi arrotondata all’unità superiore.
Le elezioni avverranno in un unico giorno e dovranno tenersi dalle ore 10,00 alle ore 20,00.
Lo spoglio delle schede, inserite in un’urna sigillata, avviene subito dopo la chiusura del seggio, in seduta pubblica e deve concludersi entro lo stesso giorno. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
In caso di votazione palese sono eletti i soci che conseguono il maggior numero di voti.
Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, i consiglieri comunali, i rappresentanti delle OO. SS., gli operatori sociali e gli operatori culturali del Comune. Partecipa a tutte le riunioni del comitato di Gestione il Sindaco o un suo delegato.
I Comitati, che si riuniscono almeno una volta al mese, durano in carica tre anni e i suoi componenti decadono dalla carica per espressa dichiarazione, o per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive. I Comitati propongono all’Assemblea i programmi delle attività e i bilanci preventivi e consuntivi; provvedono a tutte le altre iniziative che non sono attribuite dal presente Statuto alle Assemblee o ai Presidenti dei Centri, eleggono nel suo seno un vicepresidente ed un segretario-tesoriere. Aprono un conto bancario intestato ai Centri Sociali con firma congiunta per gli assegni del Presidente e del tesoriere. Costituiscono tra i soci gruppi di lavoro per una migliore ed efficiente gestione. Ammettono al Centro, come soci effettivi, per ragioni di opportunità, anche i cittadini non residenti; stabiliscono l’orario di apertura e chiusura del Centro.
Articolo 14: Presidenti
I presidenti, in qualità di rappresentanti di tutti i soci, sono responsabili della buona tenuta dei locali e delle attrezzature esistenti. Convocano l’Assemblea nei termini dell’art. 10 e nei tempi previsti dall’art. 11 ed ogni volta che ne faccia richiesta almeno 1/3 dei soci o la maggioranza dei membri dei Comitati di Gestione; hanno la rappresentanza dei Centri e delle Assemblee e firmano tutti gli atti amministrativi.
Durano in carica tre anni, possono essere rieletti una sola volta; convocano, presiedono e coordinano le attività del comitato di Gestione e dei gruppi di lavoro; assumono in casi eccezionali e di assoluta necessità, in collaborazione con il vicepresidente, le decisioni di competenza dei Comitati, portandole a ratifica di questo nella riunione successiva.
In caso di impedimento o di assenza prolungata del Presidente, le funzioni vengono assunte dal vicepresidente. Curano l’esecuzione delle decisioni delle Assemblee e dei Comitati di Gestione utilizzando all’uopo membri dei Comitati di Gestione o altri soci appositamente delegati con il consenso dei Comitati.
Articolo 15: Segretario-Tesoriere
I Segretari-Tesorieri redigono i verbali delle assemblee, firmano gli assegni congiuntamente ai Presidenti, gestiscono le entrate e le uscite dei Centri rendendone conto al Comitato di Gestione mediante apposita documentazione ogni trimestre e alle Assemblee dei soci annualmente.
Articolo 16: Collegi dei Probiviri
I Collegi rimangono in carica tre anni e sono composti da tre membri eletti dalle Assemblee preferibilmente per cittadini non residenti alle frazioni. Decidono entro 15 giorni dalla presentazione dei ricorsi scritti sulle proposte di sospensione ed espulsione e su ogni altro provvedimento disciplinare nei riguardi dei soci.
Articolo 17: Fondo Sociale
Il fondo sociale è costituito:
- dalle quote di iscrizione e dalle offerte da parte dei soci e dei cittadini;
- dai proventi dell’autofinanziamento che si esplica attraverso la gestione di attività varie;
- dai contributi degli associati ed enti;
- da contributi comunali.
Articolo 18: Bilancio Consuntivo e Preventivo
Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere presentato di massima dall’Assemblea dei soci entro il 30 novembre dell’anno precedente.
Il bilancio consuntivo comprende l’esercizio socioeconomico dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, viene approvato dalle Assemblee dei soci a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta e deve essere approvato dalle Assemblee entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Articolo 19
I programmi e i bilanci consuntivi e preventivi, approvati dall’Assemblea, vanno trasmessi entro 15 giorni dall’approvazione, al Comune che con apposita deliberazione di Giunta ne prende atto.
Articolo 20: Gruppi di Lavoro
I Gruppi di Lavoro possono essere costituiti temporaneamente o stabilmente ed hanno ad oggetto della propria attività, preordinate all’attuazione degli scopi dei Centri, settori così come deciso dal Comitato di Gestione (es. amministrazione, manutenzione dei locali del Centro, acquisti, attività culturali ricreative, gite, rapporti con altre componenti cittadine, bar, lavori socialmente utili, segretariato sociale).
Ogni gruppo nomina nel suo interno un coordinatore che, preferibilmente, è un membro dei Comitati di Gestione.
Articolo 21
Le iniziative dei Centri sono di massima autofinanziate:
- con il contributo di tutti gli associati e/o dei singoli soci partecipanti alle varie iniziative;
- con i contributi del Comune, della Regione Abruzzo, dei cittadini, associazioni ed altri Enti.
USO DEL CENTRO
Articolo 22: Orario e calendario di apertura
I Centri promuovono periodicamente indagini sulla propria utenza, in modo da valutare l’efficacia dei servizi erogati, la validità degli orari di apertura, le modalità di fruizione da parte del pubblico.
L’accesso ai servizi e alle attività dei Centri sono consentite a tutti con l’obbligo dell’osservanza delle norme di accesso e di comportamento previste.
L’orario di apertura al pubblico e il calendario saranno stabiliti dai Comitati di Gestione. Esse saranno strutturai in modo da consentire una fruizione la più larga possibile da parte dell’utenza.
Articolo 23
Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta delle Assemblee dei soci. Le modifiche proposte devono essere approvate dal Consiglio Comunale.
Il presente Statuto si applica anche ad altri Centri Sociali che l’Amministrazione comunale dovesse istituire nel Centro Urbano o in altre Frazioni.
Articolo 24
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge statali e regionali o le deliberazioni del Consiglio Comunale e segnatamente le disposizioni del Consiglio Comunale.
Articolo 25: Norma Transitoria
La Giunta Comunale provvederà, dopo l’approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Comunale, alla predisposizione degli atti necessari alla costituzione della prima Assemblea dei soci per l’elezione degli Organi di Gestione e del Regolamento per il funzionamento e l’uso dei locali.
Tutti i materiali e gli strumenti del Centro devono sempre essere adoperati con ogni cura ed attenzione, in modo che non vengano danneggiati.
E’ severamente vietato fare segni, rompere, macchiare o danneggiare in qualsiasi modo i materiali utilizzati e tutto quanto presente nell’ambiente.
Chi, per negligenza, incuria o altro motivo danneggia materiali o altri strumenti è tenuto al risarcimento del danno.
In caso di recidiva, a seconda della gravità del danno, può essere determinata l’esclusione temporanea dal Centro per un periodo definito dal Presidente.
Analoga cura ed attenzione deve essere riservata da parte degli utenti agli spazi ed alle strutture del Centro. Eventuali danni apportati dagli utenti saranno determinati e risarciti secondo le modalità sopra indicate.
Gli utenti sono tenuti, in tutti i locali del Centro aperti al pubblico, ad evitare qualsiasi atto molesto o rumoroso o contrario a norme di civile convivenza. Devono altresì tenere un comportamento decoroso e conforme alle elementari norme del rispetto degli altri.
Non è consentito introdurre negli spazi, giochi o altro materiale senza il preventivo assenso del Presidente.
Nelle attività dei minori la presenza dell’adulto non è obbligatoria, ma è consigliata soprattutto per la fascia di età 3-6 anni.
La presenza degli adulti dovrà essere ricercata il più possibile nell’ottica di un recupero delle valenze formative dell’attività ludica per tutte le età e per offrire opportunità a grandi e piccini di condividere momenti di vita insieme attraverso il gioco.
L’uso delle sale per altre iniziative non inerenti le attività del Centro, ma comunque di carattere culturale o educativo o socializzanti, sarà possibile purché non concomitante con le attività programmate, previa autorizzazione del Comitato di gestione e previo pagamento di una quota che verrà stabilita nel Regolamento.
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