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    » D.L.del nuovo CDS (Gennaio     2003)
    » Modifiche al CDS  (Agosto     2003)
     

     
    REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE


     

    1. Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114

    2. Legge Regionale 23/12/1999, n. 135.

    I N D I C E

     

    Regolamento

     

     

                CAPO I – Disposizioni generali

     

    Art.  1 –  Esercizio dell’attività

    Art.  2 –  Posteggi

    Art.  3 –  Rilascio autorizzazione

    Art.  4 –  Disposizioni regionali

    Art.  5 –  Istruttoria della domanda

    Art.  6 –  Funzionario competente al rilascio dell’autorizzazione

    Art.  7 –  Partecipazione al procedimento

     

                CAPO II         Mercato art. 27, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 114/98

     

    Art.  8 –  Tipologia del mercato

    Art.  9 – Estremi degli atti formali di conferma  del mercato

    Art. 10 – Giornate e orari di svolgimento

    Art. 11 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e

              dell’articolazione del mercato

    Art. 12 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione

              delle attrezzature di vendita

    Art. 13 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

    Art. 14 – Posteggi isolati

    Art. 15 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta organica

              del mercato

    Art. 16 – Assegnazione dei posteggi nei mercati

    Art. 17 – Assegnazione dei posteggi fuori mercati

    Art. 18 – Modalità di assegnazione dei posteggi agli spuntasti

    Art. 19 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse

                     e tributi Comunali relativi alla occupazione di suolo  

              pubblico, allo Smaltimento dei rifiuti solidi e al

              canone d'uso delle attrezzature

    Art. 20 – Criteri per il rilascio, la revoca, la decadenza o la

              sospensione,

                     la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

    Art. 21 – Definizione di corrette modalità di vendita

    Art. 22 – Funzionamento del mercato

    Art. 23 – Richiamo delle modalità di subingresso

    Art. 24 – Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita

              dei generi alimentari

    Art. 25 – Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

    Art. 26 – Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di

                     ristrutturazione o spostamento del mercato

    Art. 27–  Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di

              Vendita in caso di festività

    Art. 28–  Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

     

     

     

     

    CAPO III – Fiere

     

    Art. 29 – Data e giorni di svolgimento

    Art. 30 – Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie

              delle fiere

    Art. 31 – Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi

    Art. 32 – Vendita a mezzo veicoli

    Art. 33 – Calcolo del numero delle presenze

    Art. 34 – Rispetto della normativa igienico sanitaria

    Art. 35 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico         

    Art. 36 – Norme in materia di funzionamento delle fiere

    Art. 37 – Determinazione degli orari

     

                CAPO IV – Autorizzazione temporanee e mercati straordinari

     

    Art. 38 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

    Art. 39 – Feste ed iniziative promozionali (coordinamento delle

              attività e dei progetti)

    Art. 40 – Sagre parrocchiali, festival e similari

     

                CAPO V – Commercio itinerante

     

    Art. 41 – Zone vietate

    Art. 42 – Determinazione degli orari

     

                CAPO VI – Disposizioni finali

     

    Art. 43 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

    Art. 44 – Validità delle presenze

    Art. 45 – Prodotti agricoli

    Art. 46 – Attività stagionali

    Art. 47 – Rinvio a disposizioni di legge

    Art. 48 – Abrogazione di precedenti disposizioni

     

     


     

     

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

     

    Art. 1

    Esercizio dell’attività

     

    1.        Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

    a)        su posteggi dati in concessione per dieci anni;

    b)        su qualsiasi area purché in forma itinerante.

    2.            L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a

              persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

    3.            L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo

              di un posteggio è rilasciata, sulla base della normativa regionale, dal Dirigente della V^

              Ripartizione Polizia Municipale e Attività Produttive ed abilita anche all’esercizio in forma

              itinerante nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo.

    4.         Il Dirigente della V^ Ripartizione Polizia Municipale e Attività Produttive rilascia, altresì

              l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in

              forma itinerante, a favore del cittadino residente o della Società di persone la cui sede legale

              sia posta nel territorio comunale.

    5.         Per le modalità di rilascio dell’autorizzazione si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 5 della legge Regionale n. 135/99.

    6.            L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull’intero territorio nazionale.

    7.            L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti

    alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. A tal fine l’abilitazione alla somministrazione  deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

     

     

    Art. 2

    Posteggi

     

    1.         Il posteggio è quella parte di area pubblica della quale il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale.

    2.         La concessione del posteggio ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile.

     

     

    Art. 3

    Rilascio autorizzazione

     

    Il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche  di cui all’art. 5 della legge Regionale  n. 135/99,  è subordinato alla presentazione al protocollo del Comune di una istanza mediante lettera raccomandata.

    La domanda deve contenere:

    a)  le generalità del richiedente o, in caso di società di persone, la ragione sociale;

    b) l'indicazione del codice fiscale e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro

        delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;

    c)  l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;

    d) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare

        l'attività in forma itinerante;

    e) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98.

     

     

    Art. 4

    Disposizioni regionali

     

    Il presente Regolamento è adottato in conformità agli indirizzi regionali approvati con provvedimento della Regione n. 135 in data 23 dicembre 1999, pubblicato sul B.U.R.A. in data 28 dicembre 1999, n. 30.

     

     

    Art. 5

    Istruttoria della domanda

     

    1.      L’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa competente all’istruttoria della domanda provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico del medesimo e gli orari di ricevimento del pubblico.

    2.      Procede, quindi alla verifica dei contenuti della domanda e all’accertamento, mediante acquisizione d’ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R.  20 ottobre 1998, n. 403.

    3.      Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.

    4.      Entro il suddetto termine le domande si intendono accolte e l’Ufficio è tenuto al rilascio dell’atto autorizzatorio qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

    5.      Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni ovvero siano intervenute difficoltà negli accertamenti d’ufficio a causa di ritardi nelle risposte da parte di altri Enti pubblici non imputabili al Comune.

     

     

    Art. 6

    Funzionario competente al rilascio dell’autorizzazione

     

    L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del Dirigente della V^ Ripartizione Polizia Municipale e Attività produttive e deve contenere l’intestazione del soggetto richiedente  in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell’autorizzazione, l’ubicazione e la superficie di vendita del posteggio e il mercato a cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante,  nonché eventuali prescrizioni.

     

     

    Art. 7

    Partecipazione al procedimento

     

    Il Comune garantisce ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la partecipazione del soggetto interessato al procedimento consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica inerente alla domanda nonché la sua partecipazione ad eventuali riunioni operative inerenti la medesima.

               

     

     

    CAPO II

    MERCATO art. 27, comma 1, lett. d) decreto legislativo n. 114/1998

     

     

    Art. 8

    Tipologia del mercato

     

    1.         Il commercio su aree pubbliche è svolto  in Piazza Garibaldi, sia su posteggi

              dati in concessione per essere utilizzati quotidianamente durante tutta la settimana, sia su

              posteggi dati in concessione per essere utilizzati in uno o più giorni della settimana indicati

              dall'interessato.

     

     

    Art. 9

    Estremi degli atti formali di conferma del mercato

     

    1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche

        nonché il mercato che si svolge in Piazza Garibaldi istituito con atto della Giunta Municipale 

        n. 43  in data 18/01/1996.

     

     

    Art. 10

    Giornate e orari di svolgimento

     

    1. Il mercato di Piazza Garibaldi, su metà plateatico ha svolgimento annuale, nei giorni di lunedì,

    martedì, giovedì e venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,00 (numero dei posteggi 42) nei giorni di mercoledì e sabato il  mercato si svolge sull'intero plateatico e lungo l'anello stradale di Piazza Garibaldi sempre dalle ore 7,30  alle ore 14,00 (numero dei posteggi 161).

    2. I concessionari di posteggio entro le ore 7,30 devono avere installato il proprio banco o

        autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

    3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7,00 e/o sgombrare il posteggio prima                            delle  ore 14,00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni

       operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

    4. Entro le ore 14,30 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di

        mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

     

     

     

    Art. 11

    Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato

     

    1. L'area di mercato di Piazza Garibaldi è quella configurata della planimetria particolareggiata

        allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

         a) l'ubicazione;

         b) superficie complessiva del mercato;

         c) superficie dei posteggi;

         d) totale posteggi:

         e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta;

         f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

    1.      l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie            complessiva;

            -    l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare;

    -  il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi              annuali nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;

            - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

    2. Non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti

        non alimentari e viceversa.

     

     

    Art. 12

    Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

     

    1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente

       delimitato dalla planimetria.

    2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

    3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze,

        Vigili del Fuoco,  Forze di Polizia) lungo l'anello stradale di Piazza Garibaldi lato Farmacia

        Delfino;

     

     

    Art. 13

    Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

     

    1. Dalle ore 7,00 alle ore 14,30 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato,

       fatti salvi i mezzi di emergenza, delle forze di polizia o quelli appositamente autorizzati dal

       Dirigente della V^ Ripartizione.

    2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e       dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo         spazio  globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

    3. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in altra area idonea.

     

     

     

    Art. 14

    Posteggi isolati

     

    I posteggi isolati sono individuati, ai sensi della L.R. 23/12/1999, n. 135, in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le esigenze di traffico, viabilità, urbanistica. Le aree mercatali sono quelle delimitate nelle planimetrie in scala, allegate in calce al presente Regolamento quali parti integranti e sostanziali, dalle quali si evidenziano:

    a) l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

    b) la superficie dei posteggi, il numero e l'esatta delimitazione.

     

     

     

     

     

     

    Art. 15

    Modalità di tenuta e consultazione della Pianta organica del mercato

     

    1. Presso l'Ufficio Commercio-Polizia Amministrativa deve essere tenuto a disposizione degli

        operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con    l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta organica con indicati i dati di

        assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

    2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio-Polizia

        Amministrativa, ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della Pianta organica.

    3. Copia della planimetria e della Pianta organica è depositata presso il Comando di Polizia

       Municipale-Sezione Commercio-Polizia Amministrativa per il Servizio di Vigilanza e,   limitatamente ai generi alimentari, è inviata alla ASL (Servizio di igiene Pubblica) competente     per   il territorio.

     

     

    Art. 16

    Assegnazione dei posteggi nei mercati

    (art. 6 L.R. - 135/99)

     

    1. In caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamenti di mercati esistenti, o in caso di posteggi resisi disponibili, il Dirigente della V^ Ripartizione pubblica sull'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione sull'albo pretorio, alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore

    maggiormente rappresentative.

    2. Il bando deve contenere:

    a) l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione;

    b) il termine di 60 giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'art. 3 precedente;

    c) il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non potrà comunque

        superare i 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando;

    d) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo;

    e) ogni altra notizia utile agli operatori.

    3. Il Dirigente della V^ Ripartizione assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

    a)  maggior numero di presenze effettivamente maturate nell'ambito del mercato;

    b) anzianità dell'attività maturata come iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;

    c) ordine cronologico di presentazione delle domande.

    4. Nei mercati di nuova istituzione i posteggi sono assegnati sulla base dei seguenti criteri in ordine

       prioritario:

    a) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree

        pubbliche;

    b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

    Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1.  il Dirigente della V^ Ripartizione è tenuto ad espletare, fra tutti gli operatori del mercato o dei già concessionari di posteggi, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri di cui al comma 3. I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare tra loro il posteggio.

    E’ vietato l’utilizzo di più di una autorizzazione nei mercati e nelle fiere da parte di uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone.

     

     

    Art. 17

    Assegnazione dei posteggi fuori mercato

     

    La concessione dei posteggi isolati con impianti fissati o non fissati al suolo nella misura rispettivamente del 50 % dei posteggi stessi, che può essere anche decennale e la relativa autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente della V^ Ripartizione tramite bando comunale in base alle procedure di cui al precedente art. 16 e in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

    a) Maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;

    b) Ordine cronologico di presentazione delle domande;

     

     

    Art. 18

    Modalità di assegnazione dei posteggi agli spuntisti

     

    1. I concessionari di posteggi non presenti l’ora stabilita ai sensi del precedente art. 13 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

    2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

    3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi l'ufficio competente formerà apposita graduatoria per ogni mercato e distinta tra settore alimentare, settore non alimentare e produttori agricoli includendo gli operatori che abbiano fatto richiesta di posteggio, attribuendo a loro un punto per ogni giornata di attività o di presenza alla "SPUNTA" all'inizio delle operazioni.

    4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in graduatoria quale è definito dando la priorità:

        a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza), quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità o specializzazione merceologica;

         b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal Registro delle Imprese.

    5. La graduatoria dei precari è tenuta dalla Polizia Municipale-Sezione Commercio e  Polizia Amministrativa.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Art. 19

    Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi alla

    occupazione di suolo pubblico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e al

    Canone d'uso delle attrezzature

     

     

    1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio adottati dal Consiglio comunale sulla base degli indirizzi regionali.

    2. I pagamenti dovranno essere effettuati presso l'ufficio competente, direttamente o tramite

        versamento sul c/c postale.

     

     

    Art. 20

    Criteri per il rilascio, la revoca, la decadenza o la sospensione,

    la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

     

    1. Il Dirigente della V^ Ripartizione rilascia l'autorizzazione e l'atto di concessione previsti dalla legge.

    2. Il Dirigente della V^ Ripartizione con proprio provvedimento dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dalle disposizioni regionali adottate con provvedimento della Giunta Regionale n. 135 in data 23/12/1999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 in data 28/12/1999, non appena si siano prodotte le cause che le motivano disponendo per l'immediata comunicazione all'interessato tramite l'Ufficio competente.

    3. Ai sensi delle disposizioni in vigore, il Dirigente della V^ Ripartizione, competente a ricevere il rapporto, a seguito della comunicazione da parte dell'Organo accertatore circa casi di particolare gravità e recidiva, adotta i conseguenti provvedimenti di:

    a) sospensione dell'autorizzazione;

    b) revoca della stessa;

    4. La concessione del posteggio è comunque sospesa nei casi di:

    - accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (TOSAP, Rifiuti, Canone, Posteggi): la durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento;

    - recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento;

    - infrazioni di particolare gravità previste dai regolamenti comunali, su valutazione discrezionale del Dirigente della V^ Ripartizione a seguito della ricezione del verbale di accertamento emesso dall’Organo di vigilanza.

    5. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

    2.      titolare che non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

    3.      decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

    4.      titolare che perda i requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98.

    6. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, va presentata al Dirigente della V^ Ripartizione entro trenta giorni dalla scadenza decennale.

    7. Il Dirigente della V^ Ripartizione verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, rilascia l'autorizzazione e riassegna il posteggio richiesto entro la scadenza del termine.

    8. La mancata presentazione della domanda da parte del titolare del posteggio entro il termine di cui al comma 5 va considerata come rinuncia alla concessione del posteggio stesso che si rende in tal modo libero, per l'assegnazione ad altro richiedente, con le procedure previste dalle norme vigenti.

    9. La comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Dirigente della V^ Ripartizione allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

     

     

     

     

     

    Art. 21

    Definizione di corrette modalità di vendita

     

    1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori.

    2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

    3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

    4. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 2 dalla verticale del limite di allineamento.

    5. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,20.

    6. I posteggi dovranno essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti. I posteggi devono essere separati da almeno  50 centimetri.

    7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti. In caso di cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempre che tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato, né impedisca l’eventuale possibile accesso di mezzi di pronto intervento.

    8. E’ vietatoa la vendita e/o l’esposizione di armi, esplosivi a articoli pirici non a norma, ed oggetti di metallo prezioso.

     

     

    Art. 22

    Funzionamento del mercato

     

    1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per quest'ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione.

    2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

    3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitario provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ASL.

    4. Il Dirigente della V^ Ripartizione può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 10.

    5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

    6. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

    7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti

     

    Art. 23

    Richiamo delle modalità di subingresso

     

    1. Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 135/99 e della circolare del M.I.C.A. del 3/04/2000, prot. n. 650831 che prevede l’obbligo dell’intervento notarile nel deposito dell’atto di trasferimento dell’azienda.

     

     

     

    Art. 24

    Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari

     

    1. La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico – sanitarie e alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

    2. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza. La materia è attualmente disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla L. 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 327/1980, e successive modifiche ed integrazioni.

    3. Ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità citata al comma 2, le autorizzazioni all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e di bevande sono rilasciata previo accertamento, da parte dell'Autorità sanitaria territorialmente competente, della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico-sanitario.

    4. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalle disposizioni di legge in vigore, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Decorsi sei mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.

    5. L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto alle norme di carattere igienico-sanitario.

     

     

     

    Art. 25

    Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

     

    1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:

    - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;

    - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

    2. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali vigenti.

    3. La revoca del posteggio può essere temporanea.

    4. Qualora la concessione di posteggio sia revocata per motivi di viabilità e traffico o altri motivi di pubblico interesse, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere nel territorio comunale, un altro posteggio che non può avere superficie inferiore a quello revocato e che deve essere localizzato in conformità a scelte concordate con i rappresentanti degli operatori presenti nel mercato.

     

     

    Art. 26

    Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito

    di ristrutturazione o spostamento del mercato

     

    1.Gli atti concernenti l’istituzione, la modificazione e la soppressione di nercati e fiere nonché lo spostamento e la definizione dei regolamenti sono sottoposte all’acquisizione del parere delle associazioni di categoria degli operatori del settore e dei consumatori presenti nella Regione tra quelle più rappresentative a livello nazionale.

    2. Il Dirigente della V^ Ripartizione comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:

    a) dell'anzianità di frequenza quali concessionari dei posteggi;

    b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al Registro Imprese.

     

     

     

     

    Art. 27

    Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita in caso di festività

     

    1.      Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con festività civili e religiose, il mercato in questione si effettuerà regolarmente nei giorni di mercoledì e sabato, senza anticipazioni di sorta.

    2.       Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Comune rende pubblico il calendario dei mercati e delle fiere dell’anno successivo e indicano eventualmente le date e i motivi di pubblico interesse per i quali le predette manifestazioni non potranno avere luogo nonché le date del loro recupero.

     

     

     

    Art. 28

    Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

     

    1. Chiunque viola le disposizioni della presente disciplina è punito con le sanzioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, salvo che leggi e norme particolari non prevedano diverse sanzioni.

    2. Nel caso di confisca della merce, col medesimo provvedimento il Dirigente della V^

        Ripartizione stabilisce anche in ordine alla vendita o alla distruzione, sentito il responsabile     dell’Ufficio Economato del Comune in ordine alla valutazione complessiva del valore della  

        stessa.

     

     

     

     

    CAPO III

    Fiere e feste

     

     

    Art. 29

    Data e giorni di svolgimento

     

    1.         Le Fiere  e le feste annuali che hanno svolgimento nel comune di Sulmona sono le seguenti:

                a) - Festa di S.Giuseppe;

                b) - Festa di Venerdì e Sabato Santo;

    c)- Festa della S.Pasqua: vendita limitata ai seguenti generi (giocattoli, art. ludici,  noccioline, frutta secca, dolciumi e bigiotteria, somministrazione di alimenti e bevande);

                d) - Festa di Lunedì dell'Angelo;

                e) - Festa di S.Panfilo;

                f) - Festa di S.Giuseppe Artigiano;

                g) - Festa di S.Pietro Celestino;

                h) - Festa di S.Francesco;

                i) - Festa di S.Antonio;

                l) - Festa della Madonna degli Angeli;

              m) - Fiera della città di Sulmona;

              n) - Festa di S.Liberata.

     

     

    Art. 30

    Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie delle fiere ,delle feste e delle sagre

     

    Le caratteristiche delle fiere sono riportate nelle planimetrie allegate in calce al presente

    Regolamento nelle quali sono indicati:

    -  l'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie complessiva;

    -  il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

    -  la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi destinati al settore alimentare e al settore non alimentare.

     

     

    Art. 31

    Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

     

    1. La concessione del posteggio è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera o della festa i quali verranno resi pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 135/99.

    2. Le domande per l'assegnazione dei posteggi debbono pervenire al Comune almeno novanta giorni prima dello svolgimento della fiera e sono inoltrate, a mezzo raccomandata. Fa stato la data del timbro postale di spedizione.

    3. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:

         a) più alto numero di presenze nella fiera indipendentemente dal tipo di autorizzazione

    b) maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;

        c) maggiore anzianità di iscrizione al registro degli Esercenti il Commercio con riferimento

            al settore di attività.

    4 La graduatoria di cui al comma precedente è affissa all'Albo comunale almeno venti giorni prima della data dello svolgimento della fiera.

    5 L'assegnazione dei posteggi segue la numerazione prevista nell'allegata planimetria secondo l'ordine di graduatoria.

    6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, sempre che presente.

    7. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.

    7. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 3.

    8. L'operatore può presentare annualmente domanda di assegnazione di posteggi per un numero di manifestazioni non superiore a tre. In tali casi la concessione decade se non viene usata per una sola volta.

     

     

     

    Art. 32

    Vendite a mezzo veicoli

     

    1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 26 giugno 1995.

     

     

    Art. 33

    Calcolo del numero delle presenze

     

    1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti a norma dell’art. 23, comma 3, della L.R. 135/99.

     

    Art. 34

    Rispetto della normativa igienico sanitaria

     

    1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dall'ordinanza del Ministro della sanità del 26 giugno 1995 a cui sono adeguati regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.

    2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime, anche alla sospensione e alla revoca della concessione del posteggio.

     

     

    Art. 35

    Tariffe per la concessione del suolo pubblico

     

    1. Le tariffe per la concessione dal suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.

     

     

     

     

    Art. 36

    Norme in materia di funzionamento delle fiere

     

    1. Le feste e le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno Schema di convenzione.

    2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni a loro direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.

    3. Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Municipale.

    4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitario provvede, nell'ambito delle proprie competenze,   l'Azienda ASL.

    5. Il Dirigente della V^ Ripartizione provvede a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, d’allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.

    6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

    7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un’altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt. e possono sporgere per non più di due metri.

    8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma nove.

    9. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari e battitori sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.

    10. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientri entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.

    11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

     

     

     

    Art. 37

    Determinazione degli orari

     

    1. Gli orari e calendari dei mercati e delle fiere sono stabiliti ai sensi dell’art. 17 della L.R. 135/99

    2. In ogni caso l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori della fiera o della festa.

     

     

     

     

    CAPO IV

    Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari

     

     

    Art. 38

    Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

     

    1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Capo e sentite le organizzazioni dei commercianti pi ù rappresentative a livello provinciale.

    2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

        - in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali di configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

        - quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;

         - in occasione di festività, fiere mercato o sagre.

    3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

    4. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i settori di attività ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Dirigente della V^ Ripartizione compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti di cui all'art. 39.

     

     

     

     

     

    Art. 39

    Feste ed iniziative promozionali

    (Coordinamento delle attività e dei progetti)

     

    1. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte di soggetti privati o l’elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti o iniziative nei quali debbano essere quantomeno evidenziate:

     - le finalità;

     - le specializzazioni merceologiche interessate;

     - gli spazi richiesti e la loro localizzazione;

     - le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;

     - l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.

    2. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

    3. Il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione di cui all’art. 5 della legge Regionale  n. 135/99,  sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire, per richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso dell'autorizzazione predetta, sempre che, in possesso dei requisiti per l’esercizio del commercio.

     

    Art. 40

    Sagre parrocchiali, festival e similari

     

    1. Nell'ambito delle sagre parrocchiali, dei festival e di altre manifestazioni similari, il rilascio dell’autorizzazione temporanea alla vendita su aree o spazi privati è unicamente soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114/1998 e della L.R. n. 135/99.

    2. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate d'intesa con il soggetto

        organizzatore.

     

     

     

    CAPO V

    Commercio itinerante

     

     

    Art. 41

    Zone vietate

     

    1.         Il commercio in forma itinerante può essere esercitato su tutte le aree pubbliche per le quali non esista espresso divieto:

    2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:

    -  nel Centro Storico, intendendosi come tale la zona delimitata dalle Vie di Circonvallazione Occidentale e Orientale, V.le Matteotti;

    -  Area antistante Ospedale Civile e P.zza B.Micarelli, P.le S.Francesco, aree antistanti edifici scolastici,  strutture sanitarie e militari in genere, Ponte e Piazza Capograssi, Via Giovanni XXIII per tutta la sua lunghezza, l'incrocio tra Via Gorizia-Via Trieste-Viale Patini-Viale S.Antonio.

    3. Qualora non sia diversamente stabilito, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente a mezzo di veicoli attrezzati, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

     

     

     

    Art. 42

    Determinazione degli orari

     

    1. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante  è stabilito ai sensi dell’art. 17 della L.R. 135/99.

     

     

     

     

     

    CAPO VI

    Disposizioni finali

     

     

    Art. 43

    Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

     

    1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

     

     

    Art. 44

    Validità delle presenze

     

    1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante; in entrambi i casi è ammessa la presenza di un collaboratore familiare o di un dipendente.

     

     

    Art. 45

    Prodotti agricoli

     

    1. Agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.

    2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione semprechè trattasi di denuncia regolare.

     

     

     

     

    Art. 46

    Attività stagionali

     

    1. Si considerano attività stagionali quelle che hanno validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale. 

     

     

    Art. 47

    Rinvio a disposizioni di legge

     

    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti e in particolare quelle di cui alla legge regionale del 23 dicembre 1999 n.135 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni regionali di attuazione.

     

     

    Art. 48

    Abrogazione di precedenti disposizioni

     

    1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.