REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
1.
Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114
2.
Legge Regionale 23/12/1999, n. 135.
I N D I C E
Regolamento
CAPO I – Disposizioni generali
Art. 1 – Esercizio
dell’attività
Art. 2 – Posteggi
Art. 3 – Rilascio autorizzazione
Art. 4 – Disposizioni regionali
Art. 5 – Istruttoria della domanda
Art. 6 – Funzionario competente al rilascio
dell’autorizzazione
Art. 7 – Partecipazione al procedimento
CAPO II Mercato
art. 27, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 114/98
Art. 8 – Tipologia del mercato
Art. 9 – Estremi
degli atti formali di conferma del
mercato
Art. 10 – Giornate e orari di
svolgimento
Art. 11 – Richiamo della localizzazione, della
configurazione e
dell’articolazione del mercato
Art. 12 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione
delle
attrezzature di vendita
Art. 13 – Descrizione della circolazione pedonale e
veicolare
Art. 14 – Posteggi isolati
Art. 15 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta
organica
del mercato
Art. 16 – Assegnazione dei
posteggi nei mercati
Art. 17 – Assegnazione dei posteggi fuori mercati
Art. 18 – Modalità di assegnazione dei posteggi agli
spuntasti
Art. 19 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie
tasse
e tributi Comunali relativi alla
occupazione di suolo
pubblico,
allo Smaltimento dei rifiuti solidi e al
canone
d'uso delle attrezzature
Art. 20 – Criteri per il rilascio, la revoca, la decadenza o
la
sospensione,
la scadenza e la rinuncia dell'atto di
concessione
Art. 21 – Definizione di corrette
modalità di vendita
Art. 22 – Funzionamento del mercato
Art. 23 – Richiamo delle modalità
di subingresso
Art. 24 – Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la
vendita
dei generi
alimentari
Art. 25 – Revoca del posteggio per motivi di pubblico
interesse
Art. 26 – Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito
di
ristrutturazione o spostamento del
mercato
Art. 27– Eventuale
sospensione del mercato e delle altre forme di
Vendita in caso di festività
Art. 28– Sanzioni
pecuniarie e sanzioni accessorie
CAPO III – Fiere
Art. 29 – Data e giorni di
svolgimento
Art. 30 – Localizzazione, caratteristiche dimensionali e
tipologie
delle fiere
Art. 31 – Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi
Art. 32 – Vendita a mezzo veicoli
Art. 33 – Calcolo del numero delle presenze
Art. 34 – Rispetto della normativa igienico sanitaria
Art. 35 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico
Art. 36 – Norme in materia di
funzionamento delle fiere
Art. 37 – Determinazione degli orari
CAPO IV – Autorizzazione temporanee e mercati
straordinari
Art. 38 – Ambito di applicazione,
indirizzi e modalità
Art. 39 – Feste ed iniziative promozionali (coordinamento
delle
attività e
dei progetti)
Art. 40 – Sagre parrocchiali, festival e similari
CAPO V – Commercio itinerante
Art. 41 – Zone vietate
Art. 42 – Determinazione degli orari
CAPO VI – Disposizioni finali
Art. 43 – Variazione dimensionamento e localizzazione
posteggi
Art. 44 – Validità delle presenze
Art. 45 – Prodotti agricoli
Art. 46 – Attività stagionali
Art. 47 – Rinvio a disposizioni di legge
Art. 48 – Abrogazione di precedenti disposizioni
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1
Esercizio dell’attività
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su
posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su
qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L’esercizio
dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione
rilasciata a
persone fisiche o a società di persone regolarmente
costituite secondo le norme vigenti.
3. L’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo
di un posteggio è rilasciata, sulla base della normativa
regionale, dal Dirigente della V^
Ripartizione Polizia Municipale e Attività Produttive ed
abilita anche all’esercizio in forma
itinerante nell’ambito del territorio della Regione
Abruzzo.
4. Il
Dirigente della V^ Ripartizione Polizia Municipale e Attività Produttive
rilascia, altresì
l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita
sulle aree pubbliche esclusivamente in
forma itinerante, a favore del cittadino residente o
della Società di persone la cui sede legale
sia posta nel territorio comunale.
5. Per le modalità di
rilascio dell’autorizzazione si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 5
della legge Regionale n. 135/99.
6. L’autorizzazione
all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione
alle fiere che si svolgono sull’intero territorio nazionale.
7. L’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti
alimentari
abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in
possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. A tal fine
l’abilitazione alla somministrazione
deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
Art.
2
Posteggi
1. Il posteggio è quella
parte di area pubblica della quale il Comune ha la disponibilità che viene data
in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività
commerciale.
2. La
concessione del posteggio ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile.
Art.
3
Rilascio autorizzazione
Il rilascio dell’autorizzazione
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’art. 5 della legge Regionale n. 135/99, è subordinato
alla presentazione al protocollo del Comune di una istanza mediante lettera
raccomandata.
La domanda deve contenere:
a) le generalità del richiedente o, in caso di società di persone,
la ragione sociale;
b) l'indicazione del codice fiscale
e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro
delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
d) gli estremi di identificazione
del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare
l'attività in forma itinerante;
e) l'attestazione del possesso dei
requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98.
Art.
4
Disposizioni regionali
Il presente Regolamento è adottato
in conformità agli indirizzi regionali approvati con provvedimento della
Regione n. 135 in data 23 dicembre 1999, pubblicato sul B.U.R.A. in data 28
dicembre 1999, n. 30.
Art.
5
Istruttoria della domanda
1. L’Ufficio
Commercio e Polizia Amministrativa competente all’istruttoria della domanda
provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile
del procedimento, il recapito telefonico del medesimo e gli orari di
ricevimento del pubblico.
2. Procede,
quindi alla verifica dei contenuti della domanda e all’accertamento, mediante
acquisizione d’ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di
quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 403.
3. Il
procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di
acquisizione della domanda al protocollo del Comune.
4. Entro il
suddetto termine le domande si intendono accolte e l’Ufficio è tenuto al
rilascio dell’atto autorizzatorio qualora non venga comunicato il provvedimento
di diniego.
5. Il termine
può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba
essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni ovvero siano
intervenute difficoltà negli accertamenti d’ufficio a causa di ritardi nelle
risposte da parte di altri Enti pubblici non imputabili al Comune.
Art.
6
Funzionario competente al rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del Dirigente della V^
Ripartizione Polizia Municipale e Attività produttive e deve contenere
l’intestazione del soggetto richiedente
in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto
dell’autorizzazione, l’ubicazione e la superficie di vendita del posteggio e il
mercato a cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma
itinerante, nonché eventuali
prescrizioni.
Art.
7
Partecipazione al procedimento
Il Comune garantisce ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la partecipazione del soggetto interessato
al procedimento consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica
inerente alla domanda nonché la sua partecipazione
ad eventuali riunioni operative inerenti la medesima.
CAPO II
MERCATO art. 27, comma 1, lett. d) decreto legislativo n. 114/1998
Art.
8
Tipologia del mercato
1. Il
commercio su aree pubbliche è svolto in
Piazza Garibaldi, sia su posteggi
dati in concessione per essere utilizzati quotidianamente
durante tutta la settimana, sia su
posteggi dati in concessione per essere utilizzati in uno
o più giorni della settimana indicati
dall'interessato.
Art.
9
Estremi degli atti formali di conferma del mercato
1. Il presente regolamento
disciplina tutte le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche
nonché il mercato che si svolge in Piazza Garibaldi istituito
con atto della Giunta Municipale
n. 43 in data
18/01/1996.
Art.
10
Giornate e orari di svolgimento
1. Il mercato di Piazza Garibaldi,
su metà plateatico ha svolgimento annuale, nei giorni di lunedì,
martedì,
giovedì e venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,00 (numero dei posteggi 42) nei
giorni di mercoledì e sabato il mercato
si svolge sull'intero plateatico e lungo l'anello stradale di Piazza Garibaldi
sempre dalle ore 7,30 alle ore 14,00
(numero dei posteggi 161).
2. I
concessionari di posteggio entro le ore 7,30 devono avere installato il proprio
banco o
autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al
posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è permesso installarsi sul
mercato prima delle ore 7,00 e/o sgombrare il posteggio prima delle
ore 14,00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità
(nel qual caso ogni
operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
4. Entro le ore 14,30 tutti i
concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di
mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale
della stessa.
Art.
11
Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione
del mercato
1. L'area di mercato di Piazza
Garibaldi è quella configurata della planimetria particolareggiata
allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si
evidenziano:
a) l'ubicazione;
b) superficie complessiva del mercato;
c) superficie dei posteggi;
d) totale posteggi:
e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di
posteggi su area scoperta;
f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella
planimetria allegata nella quale sono indicati:
1. l'ubicazione
del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
-
l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il
dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai produttori
agricoli;
- la numerazione progressiva con la
quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Non è
consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla
vendita di prodotti
non alimentari e viceversa.
Art. 12
Modalità di accesso degli operatori e sistemazione
delle attrezzature di vendita
1. I
banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio
appositamente
delimitato dalla planimetria.
2. Non è
permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di
negozi.
3. In ogni
caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento
(ambulanze,
Vigili del Fuoco, Forze di Polizia) lungo l'anello stradale di
Piazza Garibaldi lato Farmacia
Delfino;
Art. 13
Descrizione della circolazione pedonale e veicolare
1. Dalle
ore 7,00 alle ore 14,30 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area
destinata al mercato,
fatti salvi i mezzi di emergenza, delle
forze di polizia o quelli appositamente autorizzati dal
Dirigente della V^ Ripartizione.
2. E'
inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il
trasporto della merce e dell'altro
materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di
mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni
del posteggio loro assegnato.
3. In caso
ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in altra area idonea.
Art. 14
Posteggi isolati
I posteggi
isolati sono individuati, ai sensi della L.R. 23/12/1999, n. 135, in
concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche, fatte salve le esigenze di traffico, viabilità,
urbanistica. Le aree mercatali sono quelle delimitate nelle planimetrie in
scala, allegate in calce al presente Regolamento quali parti integranti e
sostanziali, dalle quali si evidenziano:
a)
l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree
pubbliche;
b) la
superficie dei posteggi, il numero e l'esatta delimitazione.
Art. 15
Modalità di tenuta e consultazione della Pianta
organica del mercato
1. Presso
l'Ufficio Commercio-Polizia Amministrativa deve essere tenuto a disposizione
degli
operatori e di chiunque ne abbia
interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con
numeri arabi, nonché l'originale della Pianta organica con indicati i dati di
assegnazione di ogni concessione, la
superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni
qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio
Commercio-Polizia
Amministrativa, ha l'obbligo di provvedere
all'aggiornamento della Pianta organica.
3. Copia
della planimetria e della Pianta organica è depositata presso il Comando di
Polizia
Municipale-Sezione Commercio-Polizia
Amministrativa per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata alla ASL (Servizio
di igiene Pubblica) competente
per il territorio.
Art. 16
Assegnazione dei posteggi nei mercati
(art. 6
L.R. - 135/99)
1. In caso
di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamenti di mercati esistenti,
o in caso di posteggi resisi disponibili, il Dirigente della V^ Ripartizione
pubblica sull'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi
disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito di
ampliamento del mercato. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della
pubblicazione sull'albo pretorio, alle organizzazioni regionali di categoria
degli operatori del settore
maggiormente
rappresentative.
2. Il
bando deve contenere:
a)
l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione,
caratteristiche e identificazione;
b) il
termine di 60 giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la
domanda di cui all'art. 3 precedente;
c) il
termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non
potrà comunque
superare i 60 giorni dalla data di
pubblicazione del bando;
d) il
nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo;
e) ogni
altra notizia utile agli operatori.
3. Il
Dirigente della V^ Ripartizione assegna i posteggi resisi liberi e quelli
disponibili a seguito di ampliamento del mercato sulla base di una graduatoria
formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:
a) maggior numero di presenze effettivamente
maturate nell'ambito del mercato;
b)
anzianità dell'attività maturata come iscrizione nel Registro delle Imprese per
l'attività di commercio su aree pubbliche;
c) ordine
cronologico di presentazione delle domande.
4. Nei
mercati di nuova istituzione i posteggi sono assegnati sulla base dei seguenti
criteri in ordine
prioritario:
a)
maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio
su aree
pubbliche;
b) ordine
cronologico di presentazione delle domande.
Prima
della pubblicazione del bando di cui al comma 1. il Dirigente della V^ Ripartizione è tenuto ad espletare, fra
tutti gli operatori del mercato o dei già concessionari di posteggi, una
procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che
ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri di cui al comma 3. I residui
posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in
assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono
scambiare tra loro il posteggio.
E’ vietato
l’utilizzo di più di una autorizzazione nei mercati e nelle fiere da parte di
uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone.
Art. 17
Assegnazione dei posteggi fuori mercato
La
concessione dei posteggi isolati con impianti fissati o non fissati al suolo
nella misura rispettivamente del 50 % dei posteggi stessi, che può essere anche
decennale e la relativa autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente della V^
Ripartizione tramite bando comunale in base alle procedure di cui al precedente
art. 16 e in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:
a)
Maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di
commercio su aree pubbliche;
b) Ordine
cronologico di presentazione delle domande;
Art. 18
Modalità di assegnazione dei posteggi agli spuntisti
1. I
concessionari di posteggi non presenti l’ora stabilita ai sensi del precedente
art. 13 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e
saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle
tasse pagate.
2. I
posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione
in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non
utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il
commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel
mercato di cui trattasi.
3. Ai fini
dell'assegnazione dei posteggi l'ufficio competente formerà apposita
graduatoria per ogni mercato e distinta tra settore alimentare, settore non
alimentare e produttori agricoli includendo gli operatori che abbiano fatto
richiesta di posteggio, attribuendo a loro un punto per ogni giornata di
attività o di presenza alla "SPUNTA" all'inizio delle operazioni.
4.
L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in
graduatoria quale è definito dando la priorità:
a) all'operatore che ha il più alto numero
di presenze sul mercato (anzianità di presenza), quale che sia la sua residenza
o sede o nazionalità o specializzazione merceologica;
b) all'operatore che vanta la maggiore
anzianità nell'attività desumibile dal Registro delle Imprese.
5. La
graduatoria dei precari è tenuta dalla Polizia Municipale-Sezione Commercio
e Polizia Amministrativa.
Art. 19
Richiamo delle modalità di pagamento delle varie
tasse e tributi comunali relativi alla
occupazione di suolo pubblico, allo smaltimento dei
rifiuti solidi e al
Canone d'uso delle attrezzature
1. Le
concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni
temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed
aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite
dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio adottati dal
Consiglio comunale sulla base degli indirizzi regionali.
2. I
pagamenti dovranno essere effettuati presso l'ufficio competente, direttamente
o tramite
versamento sul c/c postale.
Art. 20
Criteri per il rilascio, la revoca, la decadenza o la
sospensione,
la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione
1. Il
Dirigente della V^ Ripartizione rilascia l'autorizzazione e l'atto di
concessione previsti dalla legge.
2. Il
Dirigente della V^ Ripartizione con proprio provvedimento dispone la revoca o
la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dalle disposizioni
regionali adottate con provvedimento della Giunta Regionale n. 135 in data
23/12/1999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 in data
28/12/1999, non appena si siano prodotte le cause che le motivano disponendo
per l'immediata comunicazione all'interessato tramite l'Ufficio competente.
3. Ai
sensi delle disposizioni in vigore, il Dirigente della V^ Ripartizione,
competente a ricevere il rapporto, a seguito della comunicazione da parte
dell'Organo accertatore circa casi di particolare gravità e recidiva, adotta i
conseguenti provvedimenti di:
a) sospensione
dell'autorizzazione;
b) revoca
della stessa;
4. La
concessione del posteggio è comunque sospesa nei casi di:
-
accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi
comunali (TOSAP, Rifiuti, Canone, Posteggi): la durata della sospensione è pari
al periodo di mancato versamento;
- recidiva
per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
-
infrazioni di particolare gravità previste dai regolamenti comunali, su
valutazione discrezionale del Dirigente della V^ Ripartizione a seguito della
ricezione del verbale di accertamento emesso dall’Organo di vigilanza.
5.
L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
2.
titolare che non inizi l'attività entro sei mesi dalla data
dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
3.
decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno
solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo
il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
4.
titolare che perda i requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs.
114/98.
6. La domanda di rinnovo, redatta
in carta legale, va presentata al Dirigente della V^ Ripartizione entro trenta
giorni dalla scadenza decennale.
7. Il Dirigente della V^
Ripartizione verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, rilascia
l'autorizzazione e riassegna il posteggio richiesto entro la scadenza del
termine.
8. La mancata presentazione della
domanda da parte del titolare del posteggio entro il termine di cui al comma 5
va considerata come rinuncia alla concessione del posteggio stesso che si rende
in tal modo libero, per l'assegnazione ad altro richiedente, con le procedure
previste dalle norme vigenti.
9. La comunicazione di rinuncia
alla concessione va inviata al Dirigente della V^ Ripartizione allegando alla
medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è
irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo
del Comune.
Art.
21
Definizione di corrette modalità di vendita
1. Gli operatori sono obbligati a
tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di
vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a
perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori.
2. Il posteggio non dovrà mai
rimanere incustodito.
3. Con l'uso del posteggio il
concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri,
ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. Le tende di protezione dei
banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 2
dalla verticale del limite di allineamento.
5. I pali di sostegno e
quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia,
non devono essere inferiori a mt. 2,20.
6. I posteggi dovranno essere
posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e
l'accesso alle abitazioni dei residenti. I posteggi devono essere separati da
almeno 50 centimetri.
7. E' vietato annunciare con
grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in
vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi,
musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non
recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai
residenti. In caso di cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il
proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente
entro l'area in concessione, sempre che tale automezzo non intralci il normale
svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato, né impedisca
l’eventuale possibile accesso di mezzi di pronto intervento.
8. E’ vietatoa la vendita e/o
l’esposizione di armi, esplosivi a articoli pirici non a norma, ed oggetti di
metallo prezioso.
Art.
22
Funzionamento del mercato
1. I mercati sono gestiti dal
Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e
l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per quest'ultimi,
all'affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione.
2. Gli Uffici preposti hanno
facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli
indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi
direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il
regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza
annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza
igienico-sanitario provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda
ASL.
4. Il Dirigente della V^
Ripartizione può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di
allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato
anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 10.
5. I concessionari non possono
occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche
con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
6. E' consentito mantenere nel
posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di
vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
7. E' obbligatoria la permanenza
degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza
maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad
impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso
contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti
Art.
23
Richiamo delle modalità di subingresso
1. Il subentro nella titolarità
dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al
subentrante, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 12
della L.R. n. 135/99 e della circolare del M.I.C.A. del 3/04/2000, prot. n.
650831 che prevede l’obbligo dell’intervento notarile nel deposito dell’atto di
trasferimento dell’azienda.
Art.
24
Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi
alimentari
1. La vendita e la
somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta alle norme comunitarie e
nazionali che tutelano le esigenze igienico – sanitarie e alla vigilanza ed al
controllo dell'autorità sanitaria.
2. Le modalità di vendita e i
requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con
apposita ordinanza. La materia è attualmente disciplinata dall'Ordinanza del
Ministero della Sanità del 26 giugno 1995, per la parte non espressamente
indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e
Veterinaria, nonché dalla L. 283/62 e relativo regolamento di attuazione n.
327/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 7
dell'Ordinanza del Ministero della Sanità citata al comma 2, le autorizzazioni
all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e di bevande sono rilasciata
previo accertamento, da parte dell'Autorità sanitaria territorialmente
competente, della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere
igienico-sanitario.
4. Il mancato rispetto delle norme
di carattere igienico-sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme
direttamente desumibili dalle disposizioni di legge in vigore, oltreché all'applicazione
delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione
della concessione del posteggio. Decorsi sei mesi e perdurando il mancato
rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.
5. L'autorità sanitaria provvede a
disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio
in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto alle norme di
carattere igienico-sanitario.
Art.
25
Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
1. Qualora si debba procedere alla
revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà
essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i
seguenti criteri di priorità:
- nell'ambito dei posteggi
eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
- nell'ambito delle aree di
mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso
non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il
numero di posteggi in esso previsti.
2. E' comunque fatto salvo il
rispetto delle disposizioni regionali vigenti.
3. La revoca del posteggio può
essere temporanea.
4. Qualora la concessione di
posteggio sia revocata per motivi di viabilità e traffico o altri motivi di
pubblico interesse, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere nel
territorio comunale, un altro posteggio che non può avere superficie inferiore
a quello revocato e che deve essere localizzato in conformità a scelte
concordate con i rappresentanti degli operatori presenti nel mercato.
Art.
26
Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito
di ristrutturazione o spostamento del mercato
1.Gli atti concernenti
l’istituzione, la modificazione e la soppressione di nercati e fiere nonché lo
spostamento e la definizione dei regolamenti sono sottoposte all’acquisizione
del parere delle associazioni di categoria degli operatori del settore e dei
consumatori presenti nella Regione tra quelle più rappresentative a livello
nazionale.
2. Il Dirigente della V^ Ripartizione
comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio
l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il
mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle
preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo
l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:
a) dell'anzianità di frequenza
quali concessionari dei posteggi;
b) in caso di parità, sulla base
dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al Registro Imprese.
Art.
27
Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita in caso
di festività
1. Qualora la
giornata di svolgimento del mercato coincida con festività civili e religiose,
il mercato in questione si effettuerà regolarmente nei giorni di mercoledì e
sabato, senza anticipazioni di sorta.
2. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Comune
rende pubblico il calendario dei mercati e delle fiere dell’anno successivo e
indicano eventualmente le date e i motivi di pubblico interesse per i quali le
predette manifestazioni non potranno avere luogo nonché le date del loro
recupero.
Art.
28
Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie
1. Chiunque viola le disposizioni
della presente disciplina è punito con le sanzioni di cui all'art. 29 del
D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, salvo che leggi e norme particolari non prevedano
diverse sanzioni.
2. Nel
caso di confisca della merce, col medesimo provvedimento il Dirigente della V^
Ripartizione stabilisce anche in ordine alla vendita o alla
distruzione, sentito il responsabile
dell’Ufficio Economato del Comune in ordine alla valutazione complessiva
del valore della
stessa.
CAPO III
Fiere e feste
Art.
29
Data e giorni di svolgimento
1. Le
Fiere e le feste annuali che hanno
svolgimento nel comune di Sulmona sono le seguenti:
a)
- Festa di S.Giuseppe;
b)
- Festa di Venerdì e Sabato Santo;
c)- Festa
della S.Pasqua: vendita limitata ai seguenti generi (giocattoli, art. ludici, noccioline, frutta secca, dolciumi e
bigiotteria, somministrazione di alimenti e bevande);
d)
- Festa di Lunedì dell'Angelo;
e)
- Festa di S.Panfilo;
f)
- Festa di S.Giuseppe Artigiano;
g)
- Festa di S.Pietro Celestino;
h)
- Festa di S.Francesco;
i)
- Festa di S.Antonio;
l)
- Festa della Madonna degli Angeli;
m) - Fiera della città di Sulmona;
n) - Festa di S.Liberata.
Art.
30
Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie delle fiere
,delle feste e delle sagre
Le caratteristiche
delle fiere sono riportate nelle planimetrie allegate in calce al presente
Regolamento nelle quali sono
indicati:
-
l'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie
complessiva;
-
il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo
dei posteggi;
-
la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli
posteggi destinati al settore alimentare e al settore non alimentare.
Art.
31
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
1. La concessione del posteggio è
limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera o della festa i quali
verranno resi pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno ai sensi dell'art.
17 della L.R. n. 135/99.
2. Le domande per l'assegnazione
dei posteggi debbono pervenire al Comune almeno novanta giorni prima dello
svolgimento della fiera e sono inoltrate, a mezzo raccomandata. Fa stato la
data del timbro postale di spedizione.
3. La graduatoria per
l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di
priorità:
a) più alto numero di presenze nella fiera indipendentemente
dal tipo di autorizzazione
b) maggiore anzianità di
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
c) maggiore anzianità di iscrizione al registro degli Esercenti
il Commercio con riferimento
al settore di attività.
4 La graduatoria di cui al comma
precedente è affissa all'Albo comunale almeno venti giorni prima della data
dello svolgimento della fiera.
5 L'assegnazione dei posteggi
segue la numerazione prevista nell'allegata planimetria secondo l'ordine di
graduatoria.
6. L'operatore assegnatario che
nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro
l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si
procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro
operatore, sempre che presente.
7. Se l'assegnatario non può
partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al
rimborso delle tasse già pagate. I giorni della fiera saranno considerati ai
fini del conteggio delle presenze.
7. I posteggi che, esaurita la
graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità
previste al comma 3.
8. L'operatore può presentare
annualmente domanda di assegnazione di posteggi per un numero di manifestazioni
non superiore a tre. In tali casi la concessione decade se non viene usata per
una sola volta.
Art.
32
Vendite a mezzo veicoli
1. E' consentito l'esercizio
dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se
appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite
dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 26 giugno 1995.
Art.
33
Calcolo del numero delle presenze
1. E' confermata la validità delle
graduatorie esistenti a norma dell’art. 23, comma 3, della L.R. 135/99.
Art.
34
Rispetto della normativa igienico sanitaria
1. Si intendono integralmente
richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere
igienico-sanitario stabilite dall'ordinanza del Ministro della sanità del 26
giugno 1995 a cui sono adeguati regolamenti comunali d'igiene per le parti di
competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme
di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni
previste dalle medesime, anche alla sospensione e alla revoca della concessione
del posteggio.
Art.
35
Tariffe per la concessione del suolo pubblico
1. Le tariffe per la concessione
dal suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.
Art.
36
Norme in materia di funzionamento delle fiere
1. Le feste e le fiere sono
gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere
istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi
ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno Schema di convenzione.
2. Gli Uffici preposti hanno
facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli
indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni a loro
direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di
garantire il regolare svolgimento delle attività.
3. Al servizio di vigilanza
provvede la Polizia Municipale.
4. Al servizio di vigilanza
igienico-sanitario provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ASL.
5. Il Dirigente della V^
Ripartizione provvede a fissare gli orari di carico e scarico delle merci,
d’allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di
mercato.
6. I concessionari non possono
occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né
occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
7. Le tende di protezione al banco
di vendita debbono essere collocate ad un’altezza dal suolo non inferiore a
2,20 mt. e possono sporgere per non più di due metri.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi
sonori, fatto salvo quanto previsto al comma nove.
9. E' consentito l'uso di
apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari
e battitori sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli
stessi operatori negli spazi limitrofi.
10. E' consentito mantenere nel
posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di
vendita, a condizione che rientri entro lo spazio destinato al posteggio
assegnato.
11. E' obbligatoria la permanenza
degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario
l'operatore assente a tutti gli effetti.
Art.
37
Determinazione degli orari
1. Gli orari e calendari dei
mercati e delle fiere sono stabiliti ai sensi dell’art. 17 della L.R. 135/99
2. In ogni caso l'orario di
vendita è lo stesso per tutti gli operatori della fiera o della festa.
CAPO IV
Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari
Art.
38
Ambito di applicazione, indirizzi e modalità
1. Il rilascio di autorizzazioni
temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene nel rispetto degli
indirizzi e delle modalità di cui al presente Capo e sentite le organizzazioni
dei commercianti pi ù rappresentative a livello provinciale.
2. Le autorizzazioni temporanee
possono essere rilasciate:
- in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla
promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività
commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito
di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali di
configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- quale momento e strumento di promozione dello specifico
comparto del commercio su aree pubbliche;
- in occasione di festività, fiere mercato o sagre.
3. Il rilascio delle
autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate
specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa
risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella
quale si colloca.
4. Il numero dei posteggi e più in
generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i
settori di attività ammessi ed i termini per la presentazione delle domande,
sono stabiliti di volta in volta dal Dirigente della V^ Ripartizione
compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse
pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti di cui all'art. 39.
Art.
39
Feste ed iniziative promozionali
(Coordinamento delle attività e dei progetti)
1. E' condizione preliminare al
rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da
parte di soggetti privati o l’elaborazione da parte del Comune, di specifici
progetti o iniziative nei quali debbano essere quantomeno evidenziate:
- le finalità;
- le specializzazioni merceologiche interessate;
- gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il
progetto di allestimento delle attrezzature;
- l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede
l'ammissione.
2. Il rilascio della concessione
per l'occupazione del suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.
3. Il possesso, da parte dei
singoli operatori, dell'autorizzazione di cui all’art. 5 della legge
Regionale n. 135/99, sostituisce, a tutti gli effetti, il
rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire, per richiesta della
parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso
dell'autorizzazione predetta, sempre che, in possesso dei requisiti per
l’esercizio del commercio.
Art.
40
Sagre parrocchiali, festival e similari
1. Nell'ambito delle sagre
parrocchiali, dei festival e di altre manifestazioni similari, il rilascio
dell’autorizzazione temporanea alla vendita su aree o spazi privati è
unicamente soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114/1998
e della L.R. n. 135/99.
2. Le
domande di autorizzazione debbono essere presentate d'intesa con il soggetto
organizzatore.
CAPO V
Commercio itinerante
Art.
41
Zone vietate
1. Il
commercio in forma itinerante può essere esercitato su tutte le aree pubbliche
per le quali non esista espresso divieto:
2. L'esercizio del commercio su
aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
-
nel Centro Storico, intendendosi come tale la zona delimitata dalle Vie
di Circonvallazione Occidentale e Orientale, V.le Matteotti;
-
Area antistante Ospedale Civile e P.zza B.Micarelli, P.le S.Francesco,
aree antistanti edifici scolastici,
strutture sanitarie e militari in genere, Ponte e Piazza Capograssi, Via
Giovanni XXIII per tutta la sua lunghezza, l'incrocio tra Via Gorizia-Via
Trieste-Viale Patini-Viale S.Antonio.
3. Qualora non sia diversamente
stabilito, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito
esclusivamente a mezzo di veicoli attrezzati, fermo restando che la sosta degli
autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni
che disciplinano la circolazione stradale.
Art.
42
Determinazione degli orari
1. L'orario di vendita per
l'esercizio del commercio in forma itinerante
è stabilito ai sensi dell’art. 17 della L.R. 135/99.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art.
43
Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
1. Le variazioni del
dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione,
sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità
o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento
ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie
che ne costituiscono gli Allegati.
Art.
44
Validità delle presenze
1. Ai fini della validità della
partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi
vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se
trattasi di società del suo legale rappresentante; in entrambi i casi è ammessa
la presenza di un collaboratore familiare o di un dipendente.
Art.
45
Prodotti agricoli
1. Agli effetti del presente
regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui
alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori
agricoli ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n.
300/1992.
2. Nel caso in cui l'esercizio
dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di
presentazione della denuncia equiparata alla data di rilascio
dell'autorizzazione semprechè trattasi di denuncia regolare.
Art.
46
Attività stagionali
1. Si considerano attività
stagionali quelle che hanno validità non superiore a tre mesi per l'esercizio
dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere
stagionale.
Art.
47
Rinvio a disposizioni di legge
1. Per quanto non previsto dal
presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti
vigenti e in particolare quelle di cui alla legge regionale del 23 dicembre
1999 n.135 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni
regionali di attuazione.
Art.
48
Abrogazione di precedenti disposizioni
1. Con l'entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti
presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.
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