LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1997, N.83 SULL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Funzioni di Polizia locale
1. I Comuni, le Province e gli altri Enti locali esercitano le
funzioni di Polizia locale, urbana e rurale, di Polizia amministrativa e ogni
altra attività di Polizia, nelle materie loro attribuite o delegate dallo Stato
o dalla Regione.
Art. 2
Svolgimento dell'attività sul territorio
1. Le attività di Polizia si svolgono, di norma, nell’ambito territoriale
dell’Ente di Appartenenza, o di quello presso cui il personale sia stato
distaccato o comandato.
2. Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di
collegamento e di rappresentanza.
3. Le operazioni esterne di polizia, di iniziativa dei singoli durante il
servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla
flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.
4. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per
rinforzare altri corpi e servizi in particolare occasioni stagionali o
eccezionali, sono ammesse, nel rispetto delle disposizioni contenute negli
accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego in materia di
mobilità del personale, sulla base di appositi piani concordati tra le
amministrazioni interessate delle missioni va data preventiva comunicazione al
Prefetto.
Art. 3
Commissione giudicatrice dei concorsi
1. Le Commissioni giudicatrici, disciplinate dalle leggi vigenti, possono
essere integrate con un Esperto designato dalla Giunta Regionale.
Art. 4
Dipendenza del servizio di Polizia locale
1. La Polizia locale è alle dirette dipendenze del titolare del potere di
rappresentanza o suo delegato, che sovrintende impartendo le direttive di
carattere generale e vigilando sullo svolgimento del servizio e adotta i
provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il Comandante del Corpo e/o il Responsabile del servizio di Polizia locale
risponde direttamente al titolare del potere di rappresentanza o suo delegato
dell’addestramento, della disciplina, dell’impiego tecnico-operativo degli
operatori di Polizia locale. Gli addetti di Polizia locale sono tenuti ad
eseguire le direttive impartite dalle autorità competenti per i singoli
Settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
3. Nella gestione associata il relativo atto costitutivo disciplina
l’adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio fissandone i
contenuti essenziali. Il responsabile del servizio di Polizia locale gestito
in forma comune ha il compito di coordinare l’impiego tecnico-operativo degli
addetti sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni
associate. Egli è, altresì, responsabile della disciplina e dell’addestramento
del personale.
4. Gli addetti di polizia locale impiegati in servizi associati, sono
sottoposti all’autorità del titolare del potere di rappresentanza nel cui
territorio si trovano ad operare.
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Art. 5
Istituzione del servizio di Polizia Municipale
1. Per l’esercizio delle attività di Polizia Municipale i Comuni possono
istituire un apposito servizio di Polizia Municipale, con la dotazione di
personale, di mezzi e di strutture che assicuri lo svolgimento delle suddette
attività in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale,
tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche,
amministrative e socio-economiche dell’area servita.
Art. 6
Compiti degli addetti alla Polizia Municipale
1. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale nel territorio di competenza
o degli enti associati provvedono a:
a) vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre
disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali;
b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, di intesa
con le autorità competenti nonché in caso di privati infortuni;
c) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di
accertamento di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti
richiesti dalle competenti autorità;
d) prestare servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per
l’espletamento di attività e compiti istituzionali dell’ente di appartenenza;
e) collaborare nei limiti e nelle forme di legge e nell’ambito delle proprie
attribuzioni con le forze di Polizia dello Stato e della Protezione Civile;
f) svolgere compiti di Polizia Giudiziaria e le funzioni ausiliarie di
pubblica sicurezza ai sensi dell’art.5 della legge 7 marzo 1986, n.65,
nell’ambito delle proprie attribuzioni nei limiti e nelle forme di
legge.
2. Nell’espletamento delle funzioni di Polizia giudiziaria o di pubblica
sicurezza di cui alle lett. e) e f) del precedente comma, gli addetti al
servizio di Polizia Municipale sono posti, operativamente alle dipendenze
della competente autorità giudiziaria o di P.S., nel rispetto delle intese con
l’autorità locale e previa messa a disposizione degli addetti stessi da parte
dell’autorità medesima.
3.
Gli addetti di Polizia Municipale non possono essere destinati a compiti o
mansioni diversi da quelli esattamente indicati nella normativa vigente (Legge
07/03/1986 n.65). A tal uopo, entro anni 2 (due) dall’entrata in vigore della
presente legge, i Comuni, che hanno nel proprio organico operatori di Polizia
Municipale che svolgono, quali mansioni aggiuntive previste nel regolamento
comunale e nel bando di concorso per l’assunzione, funzioni non previste dalla
legge quadro sull’Ordinamento della Polizia Locale e dalla presente legge,
provvedono ad adeguare i regolamenti e le piante organiche alle nuove
disposizioni in materia.
Art. 7
Modalità di esercizio del servizio e segni distintivi
1. Il servizio è svolto in uniforme tranne che in particolari casi nei quali
è necessario essere in abiti civili per l’espletamento del servizio, come da
Regolamento comunale.
2. L’uniforme degli addetti alla Polizia Municipale è stabilita, nel modello
e nelle ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dall’allegato della
presente legge.
3. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla Polizia Municipale
recano lo stemma e la denominazione dell’ente di appartenenza nonché il numero
personale di matricola. Essi sono conformi ai modelli previsti dall’allegato.
4. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla Polizia
Municipale, in relazione alle funzioni attribuite, sono stabiliti
dall’allegato della presente legge.
5. E' fatto divieto di utilizzare distintivi diversi da quelli stabiliti dalla
presente legge.
Art. 8
Caratteristiche dei mezzi
1. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Municipale sono applicati
i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dall’allegato della
presente legge.
2. Per l’espletamento di particolari servizi di istituto, possono essere
utilizzati mezzi di trasporto privi di contrassegni.
Art. 9
Dotazione organica
1. La dotazione organica della Polizia Municipale di norma è formata da un
atto per ogni 700 abitanti o frazioni di 700 e con un minimo di due
addetti.
Art. 10
Norme generali per l’istituzione del Servizio di Polizia
Municipale
1. La Polizia Municipale provvede all’espletamento delle funzioni indicate
all’art.6.
2. In ogni Comune il servizio di Polizia Municipale deve essere svolto con
modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell’anno. A tale
fine i Comuni possono adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.
3. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di Polizia
Municipale sono espletati da almeno sette operatori, possono procedere
all’istituzione del Corpo di Polizia Municipale.
Art. 11
Regolamento comunale
1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali,
i gradi, lo stato giuridico e le funzioni del personale di Polizia Municipale
sono disciplinati dal Regolamento comunale entro i limiti fissati dalle leggi
vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme
contenute nella presente legge.
2. I regolamenti comunali devono essere adeguati alle disposizioni della
presente legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore e possono
normativizzare i gradi iniziali dei nuovi assunti, rimanendo impregiudicati i
diritti acquisiti.
3. I regolamenti comunali devono essere inviati al Ministero dell’Interno per
il tramite del Commissario di Governo, nonché alla Giunta Regionale - Settore
Enti Locali.
Art. 12
Gradi della Polizia Municipale
1. Nella determinazione dei gradi da attribuire al personale della Polizia
Municipale, il Regolamento comunale tiene conto dei seguenti livelli massimi
attribuibili al Comandante:
a) nei comuni classificati 1/A, grado di Colonnello;
b) nei comuni capoluogo di provincia, grado di Tenente
Colonnello;
c) nei Comuni che non sono capoluogo di provincia, grado di
Maggiore;
d) nei Comuni di classe 2, grado di Capitano;
e) nei Comuni di classe 3, grado di Tenente;
f) nei Comuni di classe 4, con almeno due posti di operatori di
Polizia Municipale, grado di Sottufficiale (Maresciallo con n.1 barretta
verticale argentata).
2. Agli Ufficiali sono attribuibili i gradi inferiori a quello del Comandante
a scalare, rapportati allo scalare della qualifica funzionale rivestita.
3. Ai Sottufficiali, fatta eccezione per quelli dei Comuni di classe 4, sono
attribuibili i gradi di Maresciallo Maggiore aiutante, costituiti da tre
barrette verticali argentate ed una stelletta per spallina, soggolo piatto
argentato con due righe orizzontali e quattro barrette argentate verticali per
il berretto.
4. Agli addetti di Polizia Municipale semplici dopo 10 anni di servizio di
ruolo effettivo è attribuibile il grado di agente con un V, dopo 20 anni di
servizio di ruolo effettivo due V e dopo 25 anni di servizio di ruolo
effettivo tre V.
5. I Comandanti, di qualsiasi grado, indossano i gradi contornati da filetto
rosso ai singoli distintivi.
6. I distintivi di grado sono quelli descritti nell’allegato alla presente
legge.
Art. 13
Gestione intercomunale o coordinata tra i Comuni
1. I Comuni, per ragioni di economicità ed efficienza, possono gestire le
funzioni di Polizia Municipale a carattere ricorrente, stagionale od
occasionale, in modo coordinato mediante la stipula di apposite convenzioni
tra loro, secondo i principi dell’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
prevedendo l’impiego del personale su tutto il territorio interessato, nonché
l’organizzazione di strutture e strumenti operativi.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme e i modi della
gestione coordinata nonché i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie
dei Comuni interessati.
3. Al Sindaco, o suo delegato, sono riservati nell’ambito del territorio
comunale di competenza le funzioni di vigilanza nell’espletamento dei
provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché l’emanazione
delle direttive di Polizia Municipale.
4. La Regione incentiva tali forme di gestione coordinata contribuendo
all’acquisto di mezzi e strumenti operativi necessari alla loro istituzione e
funzionamento, nella misura massima del 30% della spesa globale documentata
dagli enti locali interessati.
5. Per l’accesso al beneficio di cui al presente articolo i Comuni devono far
pervenire al Settore Enti Locali, la richiesta opportunamente documentata,
allegando la documentazione attestante la gestione coordinata del servizio
mediante convenzione. Alla richiesta deve essere allegata, quale requisito per
accedere ai finanziamenti, una dichiarazione a firma del Sindaco, nella quale
si attesti che il personale del Corpo o del Servizio di Polizia Municipale
utilizza le uniformi ed i distintivi di grado, previsti dalla presente legge e
che il Comune ha ottemperato a quanto previsto dalle disposizioni della
presente legge.
6. Il Settore Enti Locali comunica, previa acquisizione del parere del
Servizio Bilancio reso sulla base di idonea documentazione, agli Enti
interessati l’ammissione al contributo entro 90 giorni dalla data di
presentazione della domanda secondo le indicazioni del precedente comma 5.
Entro lo stesso termine è comunicata l’esclusione delle domande non
ammissibili per mancanza dei requisiti richiesti o insufficienza di fondi a
disposizione per l’anno in corso.
7. Le domande di contributo saranno esaminate in rigoroso ordine cronologico
di presentazione e nello stesso ordine saranno concessi i benefici previsti
fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.
Art. 14
Affidamento della gestione associata
1. Le Comunità Montane e le associazioni sovracomunali, in attuazione
dell’art. 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 148 promuovono l’esercizio
associato e l’organizzazione del servizio di Polizia Municipale.
2. Ai fini di cui al comma 1 i Comuni realizzano le intese sulla reciproca
utilizzazione temporanea del personale e dei mezzi operativi.
3. Alle attività associate promosse e realizzate dalle Comunità Montane sono
estesi i benefici previsti all’art. 18, comma 4, secondo le modalità indicate
dall’art. 13, commi 5, 6 e 7".
Art. 15
Rappresentanza legale
1. Nella ipotesi di gestione associata dei servizi, le direttive al personale
di Polizia Municipale, fatta salva la competenza di ciascun sindaco
nell’ambito del proprio Comune, sono impartite dal legale rappresentante della
associazione sovracomunale.
FUNZIONI DI POLIZIA PROVINCIALE
Art. 16
Istituzione del Corpo di Polizia Provinciale
1. Per l’esercizio delle attività di Polizia Locale le Province, per le
funzioni ed i compiti ad esse attribuiti, entro 180 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge possono istituire, con apposito atto deliberativo,
il corpo di Polizia Provinciale, con la dotazione di personale, di mezzi e di
strutture che assicuri lo svolgimento di tutte le attività di Polizia in
materia continuativa, efficiente e professionale su tutto il territorio
provinciale, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche,
urbanistiche e socio-economiche dell’area servita.
Art. 17
Regolamento provinciale
1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali,
lo stato giuridico e le funzioni del personale di Polizia Provinciale
dell’area di vigilanza, sono disciplinati dal Regolamento provinciale entro i
limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel
rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2. L’organigramma, le modalità di espletamento dei servizi di Polizia
provinciale, le uniformi ed i distintivi sono definiti da appositi regolamenti
da adottarsi da parte delle Amministrazioni provinciali entro 180 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
3. I regolamenti provinciali devono essere inviati al Ministero dell’Interno
per il tramite del Commissario di Governo, nonché alla Giunta Regionale -
Settore Enti Locali.
Art. 18
Gestione interprovinciale o coordinata tra gli Enti.
1. Gli Enti sovracomunali possono stipulare con le Province apposite
convenzioni a carattere stagionale od occasionale, per l’erogazione dei
servizi di loro competenza.
2. Le Province, per ragioni di efficienza, possono gestire i servizi di
Polizia provinciale mediante la stipula di apposite convenzioni tra loro,
secondo i principi dell’art. 24 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.
3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme e i modi della
gestione coordinata, nonché i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie
degli Enti interessati.
4. Al titolare del potere di rappresentanza o suo delegato, nell’ambito del
territorio di competenza, sono riservate le funzioni di indirizzo per
l’espletamento dei provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti,
nonché l’emanazione delle direttive di Polizia Locale.
Art. 19
Rappresentanza legale
1. Nella ipotesi di gestione associata dei servizi, le direttive al Personale
di Polizia Provinciale, fatta salva la competenza di ciascun Presidente
nell’ambito della Provincia, sono impartite dal legale rappresentante
dell’Associazione sovraprovinciale.
Art. 20
Caratteristiche dei mezzi
1. I mezzi (automezzi, motomezzi etc.) in dotazione della Polizia provinciale
devono avere caratteristiche tecniche tali da assicurare la massima efficienza
per l’erogazione dei servizi in riferimento alle caratteristiche morfologiche
del territorio delle singole Province.
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Art. 21
Istituzione della Scuola Regionale di Polizia Locale
1. Con la presente legge si disciplina la Scuola Regionale di Polizia Locale.
2. L’organizzazione e la gestione della Scuola di Polizia Locale è affidata
al Settore Enti Locali.
3. La Scuola Regionale di Polizia Locale ha lo scopo di garantire la
formazione, la qualificazione e l’aggiornamento dei Comandanti, Ufficiali,
Sottufficiali ed operatori di Polizia Locale.
4. La Scuola Regionale può, su richiesta e di concerto con gli Enti locali
interessati, svolgere attività didattiche per la formazione di candidati a
corsi pubblici per l’accesso ai posti di Comandante, Ufficiali, addetti al
coordinamento e controllo e operatori di Polizia Locale.
5. Le finalità suindicate sono perseguite mediante l’organizzazione di corsi
regionali di formazione, qualificazione ed aggiornamento
professionale.
Art. 22
Corsi Regionali
1. I corsi regionali si tengono di volta in volta in varie città d’Abruzzo
presso strutture pubbliche della Regione o di altri Enti locali.
2. Le materie e le ore complessive dei corsi sono programmate dal
responsabile della Scuola Regionale di Polizia Locale, su disposizione del
componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, sentito il parere del
Comitato Tecnico per la Polizia Locale.
3. I docenti dei corsi, scelti tra magistrati, docenti universitari,
avvocati, tecnici, ufficiali di Polizia Locale ed esperti delle varie materie,
in base a criteri oggettivi approvati dalla Giunta Regionale su proposta del
Comitato Tecnico Regionale, sono nominati dal componente la Giunta preposto al
Settore Enti Locali, su proposta del dirigente la Scuola di Polizia Locale.
4. Il Settore Enti Locali comunica entro il 31 dicembre di ogni anno il
programma dei corsi che la Regione intende svolgere nell’anno successivo
indicando il tipo, la durata, le date di svolgimento, le città sede dei corsi,
le materie, nonchéle modalità di partecipazione.
5. Gli enti locali devono comunicare entro il mese di gennaio di ogni anno
l’adesione ai vari corsi indicando con precisione il numero, le generalità e
la qualifica degli addetti che si intende far partecipare.
6. Ai corsi possono essere ammessi i Comandanti, gli Ufficiali, i
Sottufficiali, gli operatori di Polizia Locale e i candidati ai concorsi
specificati nel 4° comma del precedente articolo 25 della presente legge*.
(Presumibilmente è da ritenere che il riferimento all’art.25 è errato)
7. A conclusione di ogni corso si terranno una o più prove per la valutazione
del profitto individuale dei partecipanti e per il rilascio dell’attestato.
8. In fase di prima applicazione della presente legge, le comunicazioni di
cui al precedente 5° comma devono essere fatte dai Comuni entro 30 giorni
dall’avvenuta comunicazione da parte della Regione della organizzazione dei
corsi per l’anno 1997.
9. Il materiale didattico relativo ad ogni corso va conservato presso la
scuola di Polizia Locale ed inviato ad ogni singolo ente.
Art. 23
Direzione della Scuola di Polizia Locale
1. La Direzione della Scuola Regionale di Polizia Locale e l’organizzazione
dei corsi, data la particolarità della materia e del profilo professionale,
sono affidate dalla Giunta Regionale, su proposta del componente la Giunta
preposto al Settore Enti Locali, e sentito il parere del Comitato Tecnico
Regionale, ad un dirigente regionale del Settore Enti Locali.
2. L’incarico di Direttore della Scuola REgionale di Polizia Locale ha la
durata in carica quanto la durata del Comitato Tecnico Regionale.
Art. 24
Osservatorio Regionale di Polizia Locale
1. E' istituito l’Osservatorio Regionale di Polizia Locale.
2. Presso l’Osservatorio Regionale di Polizia Locale è costituito un sistema
informatizzato per la raccolta di leggi, decreti, circolari e quant’altro
attiene all’attività della Polizia Locale, cui possono accedere i corpi ed i
servizi di Polizia Locale.
3. La Direzione dell’Osservatorio Regionale di Polizia Locale è affidata
dalla Giunta Regionale, su designazione del componente la Giunta preposto al
Settore Enti Locali, ad un dirigente regionale del Settore Enti
Locali.
COMITATO TECNICO REGIONALE
Art. 25
Comitato Tecnico
1. Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Componente la Giunta
preposto al Settore Enti Locali, nomina, con proprio decreto il Comitato
Tecnico Regionale per la Polizia Locale, che dura in carica quattro anni ed è
composto da:
a) il Componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, o Dirigente del
Settore da lui delegato che lo presiede;
b) il Direttore della Scuola Regionale di Polizia Locale;
c) un rappresentante dell’UPI;
d) un rappresentante dell’ANCI;
e) un rappresentante dell’UNCEM;
f) n.6 esperti in materia designati dalle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, appartenenti alla Polizia
Locale;
g) un ufficiale di Polizia Municipale designato dall’ANCPUM regionale;
h) un operatore di Polizia Municipale designato dall’ANVU Abruzzo.
1. Il componente che non partecipa a tre sedute consecutive, senza
giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dal Presidente della Giunta
Regionale.
2. L’onere complessivamente valutato per le spese del Comitato così come
composto al precedente comma 1 è di L. 3.000.000 e trova, per l’anno 1996 la
necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio
regionale - 11425.Per gli esercizi successivi sui pertinenti capitoli dei
corrispondenti bilanci regionali.
Art. 26
Compiti del Comitato
1. Il Comitato Tecnico Regionale ha funzione di studio, informazione e
consulenza tecnica e giuridica in materia di Polizia Locale.
2. Esso, in particolare, provvede ad esprimere alla Giunta Regionale pareri
in merito alle prescrizioni di cui alla presente legge, nonché proposte sulle
iniziative atte a migliorare, comunque, l’efficienza dei servizi.
3. La Giunta regionale, entro 90 giorni emana apposito regolamento per il
funzionamento del Comitato Tecnico Regionale.
NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 27
Applicazione ad altri Enti Locali
1. Gli Enti locali diversi dai Comuni esercitano le funzioni di Polizia
Locale di cui sono titolari a mezzo di appositi servizi, disciplinati dai
regolamenti dell’Ente di appartenenza.
2. A questi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla
presente legge sostituendo al Comune e ai suoi organi l’Ente locale e gli
organi corrispondenti.
3. Per quanto attiene alla divisa, fermo restando quanto previsto
dall’allegato) i colori saranno grigio chiaro per quella di rappresentanza e
verde loden per quella ordinaria.
4. Per quanto attiene ai mezzi, i colori saranno di base grigioverde, le
scritte rosso pantone in negativo.
Art. 28
Regolamento degli Enti Locali
1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
i Comuni e gli altri Enti Locali adeguano i loro regolamenti.
2. Decorsi inutilmente i termini suddetti, il Comitato Regionale
di Controllo e le Sezioni Provinciali, nominano un Commissario, che provvede
all’adozione dei relativi atti.
3. I Comuni e gli altri Enti Locali entro due anni successivi
dall’entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguarsi a tutte le
disposizioni in essa contenute.
Art. 29
Norma finanziaria
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge,
valutato per l’anno 1997 in L.50.000.000, si provvede ai sensi dell’art. 38
della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con
il fondo globale iscritto al cap. 324000 - quota parte delle partite n.5 -
Elenco n.4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio
1996.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 03, Tit. 2, Ctg. 3, Sez.
01) il capitolo 32320 denominato: "Contributi in conto capitale ai comuni
associati la gestione del servizio di Polizia", con lo stanziamento di sola
competenza di L.50.000.000.
3. Gli oneri relativi alla realizzazione di corsi per operatore di
polizia locale gravano sullo stanziamento del pertinente capitolo di spesa 32430
del bilancio di previsione 1997 e, per gli esercizi successivi sui
corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali".
Art. 30
Norma finale
1. La legge regionale n.59 del 20 luglio 1989 è abrogata.
2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 2 Agosto 1997
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