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BOZZA DEL REGOLAMENTO COMUNALE


 

REGOLAMENTO COMUNALE

SULL'ORDINAMENTO GENERALE

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

    DOTAZIONE ORGANICA –

    MODALITA’ DI ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI –

REQUISITI DI ACCESSO E PROCEDURE CONCORSUALI

DISPOSIZIONI GENERALI
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L'ATTIVITA'
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI
DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI


 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

  1. Il presente regolamento:

  1. Determina i principi fondamentali e le modalità operative di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale come previsto dal comma 2-bis dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dal comma 4 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  2. Contiene norme di organizzazione delle strutture organizzative in relazione alle disposizioni del vigente Statuto Comunale ed in conformità a quanto disposto dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed aggiunte;
  3. Disciplina la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
  4. Si propone lo scopo di assicurare autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità;
  5. Definisce le modalità di direzione e di assunzione delle decisioni e determina per ciascuno dei ruoli le responsabilità attribuite e i risultati attesi.

Art. 2 - Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento:

  1. trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente, di ruolo e non di ruolo;
  2. stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

Le norme del presente regolamento si integrano con le altre disposizioni regolamentari aventi attinenza con il personale, con diversi aspetti organizzativi e, in particolare, con le disposizioni primarie e secondarie relative alla disciplina del procedimento amministrativo.

Art. 3 - Individuazione del tipo di Ente.

  1. In relazione al disposto delle norme emanate con l'art. 2 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, con l'art. 21, commi 4 e 5 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e con l'art. 33, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, essendo questo Comune Ente di tipo 2 ai dipendenti può essere attribuita, quale apicale, la qualifica dirigenziale.

 

Art. 4 - Quadro di riferimento normativo

  1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento, si applicano le disposizioni seguenti, alle quali si fa espresso rinvio:

  1. delle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni; 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni; 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. della legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni;
  3. della legge 23 ottobre 1993, n. 421 e del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
  4. degli articoli non soppressi della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  5. dei Decreti del Presidente della Repubblica lì giugno 1979, n. 191; 7 novembre 1980, n. 810; 25 giugno 1983, n. 347; 13 maggio 1987, n. 268; 17 settembre 1987, n. 494; 3 agosto 1990, n. 333, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 50 di quest'ultimo decreto;
  6. dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo;
  7. della legge 20 maggio 1970, n. 300;
  8. delle altre disposizioni di legge applicabili ai rapporti di pubblico impiego presso gli Enti Locali, non contrastanti con quelle in precedenza elencate, con particolare riguardo a quelle del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13; e del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395;

  1. D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;

  1. delle eventuali nuove norme di legge inerenti la pubblica amministrazione in generale e gli Enti Locali in particolare.

  1. Per l'interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del Codice Civile con particolare riferimento alle norme richiamate nel comma precedente.

 


TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Capo I - Principi generali.

Art. 5 - Criteri generali di organizzazione.

  1. L'organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici, al fine di rendere l'attività del Comune più produttiva ed efficace, nel rispetto delle norme prima richiamate, si ispira ai seguenti criteri e principi:

  1. autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione;
  2. professionalità e responsabilità dei dipendenti;
  3. partecipazione democratica dei cittadini;
  4. pari opportunità tra uomini e donne;
  5. razionalizzazione e snellimento delle procedure;
  6. trasparenza nell'azione amministrativa;
  7. separazione tra direzione politica e gestione amministrativa;
  8. flessibilità nell'orario di servizio, nella mobilità e sulle mansioni;

2. In particolare disciplina:

  1. le sfere di competenza;
  2. le attribuzioni e le responsabilità;
  3. il raccordo dell'apparato amministrativo con l'organo politico-istituzionale, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

  1. Nell'ambito della propria autonomia e della distinta responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti sindacali individuati nel C.C.N.L., in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
  2. Per lo svolgimento della propria attività e per l'impiego delle risorse, la struttura organizzativa programma il lavoro per obiettivi e progetti, previa adozione di soluzioni organizzative atte ad assicurare i migliori risultati ai minori costi.

 

Capo II - Organizzazione

Art. 6 - Struttura organizzativa.

  1. La struttura organizzativa è articolata in Ripartizioni, Servizi/Uffici e Funzioni.
  2. La Ripartizione è la struttura organica di massima dimensione dell'ente, costituita da una o più aree, deputata:

  1. alle analisi dei bisogni per settori omogenei;
  2. alla programmazione;
  3. alla realizzazione degli interventi di competenza;
  4. al controllo, in itinere, delle operazioni;
  5. alla verifica finale dei risultati.

  1. L’Area comprende uno o più Servizi o Uffici secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.
  2. Il Servizio e/o Ufficio costituisce un'articolazione dell’Area. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente; svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica.
  3. La Funzione costituisce l’insieme delle attività svolte all’interno dei Servizi/Uffici di ciascuna Ripartizione. Gestisce l’intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; espleta inoltre attività di erogazione di servizi e prestazioni alla collettività.

 

Art. 7 - Individuazione e articolazione delle Ripartizioni.

  1. Le Ripartizioni rappresentano le unità organizzative di massima dimensione, costituite da una o più aree, alle quali sono preposti i dipendenti appartenenti alla qualifica dirigenziale.
  2. I Servizi e/o Uffici rappresentano le unità organizzative di secondo livello alle quali sono preposti, su nomina del Sindaco, dipendenti appartenenti, di norma, alla 7^ e 8^ qualifica funzionale.
  3. Allo svolgimento delle Funzioni, sono preposti, con determinazione dei dirigenti, dipendenti appartenenti, alla 4^, 5^, 6^ e, nei casi espressamente previsti, di 7^ qualifica funzionale, coordinati e diretti dalle unità organizzative di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.
  4. Sono istituiti le Ripartizioni, le Aree, i Servizi/Uffici e le Funzioni di cui al seguente prospetto:
  5. RIPARTIZIONE

    SERVIZIO/UFFICIO

    FUNZIONE

    1^ - AREE AMMINSTRATIVA-LEGALE E SERVIZI AUSILIARI

       
     

    Personale-Organizzazione e Programmazione

     
       

    Stato giuridico ed economico

    Pensioni.

     

     

     

     

    Legale

     

     

     

     

     

    Segreteria Generale

     

     

     

    Delibere e contratti

     

     

     

     

     

     

     

     

    Informatizzazione e stampa atti.

     

     

    Segreteria organi istituzionali

     

     

    Protocollo

     

     

    Archivio

     

     

    Relazioni con il pubblico

     

     

    Notifiche

     

     

    Operatori messi

     

     

     

    2^ - AREA SERVIZI IN GESTIONE DIRETTA

     

     

     

    FARMACIA

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TRASPORTI URBANI

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    NETTEZZA URBANA DISCARICHE

     

    3^ - AREE.: DEMOGRAFICA-SOCIO CULTURALE-SCOLASTICA ED EDUCATIVA.

     

     

    AFFARI SOCIALI E CULTURALI

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CULTURA E TURISMO

     

     

    BIBLIOTECA

     

     

     

     

     

    MUSEO E PINACOTECA

     

     

    TEATRO

     

     

     

     

     

    ASILO NIDO

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SERVIZI SCOLASTICI

     

     

    CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE

     

     

     

     

    SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

     

     

     

     

     

    ANAGRAFE

     

     

     

     

     

    STATO CIVILE

     

     

     

     

     

     

     

     

    ELETTORALE

     

     

     

     

     

    LEVA MILITARE

     

     

    AUTENTICHE

    4^ - AREA ECONOMICA FINANZIARIA

     

     

     

    RAGIONERIA

     

     

     

     

     

     

     

     

    ENTRATE

     

     

     

     

     

     

     

     

    ECONOMATO E ACQUISTI

     

     

     

     

     

     

     

     

    PATRIMONIO

     

     

     

     

    5^ - AREA VIGILANZA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

     

     

    POLIZIA URBANA E RURALE

     

     

     

    POLIZIA URBANA, POLIZIA AMM.VA, IGIENE-SANITA’, INFORMAZIONI, PROTEZIONE CIVILE

     

     

     

     

     

    SEGNALETICA STRADALE

     

     

     

     

    ATTIVITA’ PRODUTTIVE

     

     

     

    COMMERCIO – MERCATI

     

     

    ARTIGIANATO – AGRICOLTURA

    6^ - AREA TECNICA, TECNICA MANUTENTIVA ED INFORMATICA.

     

     

    PROGETTAZIONE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    URBANISTICA

     

     

     

     

     

     

     

     

    LAVORI PUBBLICI

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SQUADRA LAVORI E MANUTENZIONE

     

     

    EDILIZIA

     

     

    ELETTRICITA’

     

     

    IDRAULICA

     

     

    FALEGNAMERIA

     

     

    VERDE PUBBLICO

     

     

     

     

     

    CIMITERO

     

     

     

     

     

    BAGNI PUBBLICI

     

     

    PALAZZO DI GIUSTIZIA

     

     

     

     

     

    MANOVALI

     

    INFORMATICA

     

     

  6. Le Ripartizioni possono essere modificate mediante variazioni del presente regolamento con deliberazione della Giunta comunale
  7. Le modifiche dell'articolazione organizzativa interna alle strutture di massimo livello sono disposte, relativamente all’attribuzione delle Funzioni, con determinazione di organizzazione dei dirigenti.

 

Art. 8 - Unità di progetto.

  1. Il Sindaco può istituire un'unità di progetto per il raggiungimento di obiettivi determinati e straordinari inerenti l'attività di programmazione dell'ente, affidandone la direzione ad un dirigente o ad un responsabile di Servizio, previa individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
  2. Nel provvedimento istitutivo saranno definiti i tempi di attuazione e le modalità di verifica dei risultati.

 

Art. 9 - Segretario Generale.

  1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  2. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Sindaco.
  3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Generale, sono disciplinate dalla legge.
  4. Al Segretario Generale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.
  5. Al Segretario Generale sono attribuite le seguenti funzioni:

    1. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
    2. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti delle aree Ripartizioni e ne coordina l'attività;
    3. partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
    4. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
    5. esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
    6. esercita ogni altra funzione compatibile con il modello organizzativo attuale e/o futuro.

  1. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per tale funzione verrà prevista un’indennità di direzione al Segretario Generale, con provvedimento del Sindaco di conferimento dell'incarico, con la decorrenza nonché nei limiti e modi che saranno stabiliti dalle apposite norme in materia.
  2. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 5 possono essere anche svolte quelle di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art. 51 della legge n. 142/1990, come sostituito dall'art. 6, comma 2, della legge n. 127/1997 quando, per qualsiasi ragione, non siano attribuite alla responsabilità di un dirigente ovvero in caso di vacanza del posto, di assenza o impedimento del dirigente preposto.
  3. Il Segretario Generale esprime il parere di legittimità sulle proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale a richiesta del Sindaco o dell'Assessore al ramo.

 

Art. 9 bis - Criteri per la nomina del Direttore generale.

l. Qualora il Sindaco intenda avvalersi di un Direttore generale, che non sia il Segretario Generale dell’ente, con proprio atto manifesta detta volontà attraverso un avviso pubblico di selezione.

L'avviso pubblico deve indicare:

  1. la durata dell'incarico;
  2. la presumibile decorrenza;
  3. il corrispettivo entro i limiti eventualmente stabiliti dalla legge;
  4. i requisiti richiesti;
  5. eventuali criteri di priorità nella scelta del candidato;
  6. eventuali ulteriori notizie;
  7. il curriculum.

2. L'avviso deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione; dalla data di pubblicazione nel B.U.R.A. al termine ultimo per la presentazione delle domande devono intercorrere 20 giorni.

3. Il Sindaco, esaminate le domande pervenute, eventualmente anche con l'ausilio di consulenti di comprovata competenza, invita ad un colloquio i candidati ritenuti essere in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze dell'ente in relazione al programma amministrativo da attuarsi, nell'ambito dei quali si effettuerà successivamente la scelta.

4. Anche in occasione del colloquio il Sindaco: ha facoltà di farsi assistere da qualificati consulenti.

5. Ai fini dell'esperimento delle procedure di cui sopra il Capo dell'Amministrazione può anche avvalersi del nucleo di valutazione.

6. Esperite le procedure di cui ai commi precedenti il Sindaco acquisisce il parere della Giunta il quale è espresso in un atto deliberativo e può avere ad oggetto la proposta al Capo dell'Amministrazione di un unico nominativo, oppure di una rosa di nominativi; la Giunta potrà anche semplicemente limitarsi a formulare Un giudizio di idoneità nei confronti di uno, più di uno, tutti o nessuno dei candidati.

7. Il parere della Giunta non è vincolante.

8. Il Sindaco, sentita la Giunta, procede alla nomina con proprio atto.

Art. 9 ter - Rapporti tra Direttore generale e Segretario generale.

I rapporti tra Direttore generale e Segretario generale sono disciplinati dal Capo dell'Amministrazione all'atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, cosi come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.

Art. 9 quater - Sostituzione del Direttore generale.

In caso di assenza o impedimento del Direttore generale le funzioni proprie dello stesso sono espletate dal Segretario generale, limitatamente a quelle di coordinamento e sovraintendenza dei dirigenti.'

 

Art. 10 - Vice Segretario Generale.

  1. E' istituita la figura del Vice Segretario Generale.
  2. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni.
  3. Le funzioni di Vice Segretario Generale sono attribuite, con provvedimento del Sindaco, ad un dirigente di Ripartizione in possesso del titolo di studio previsto per partecipare al concorso per Segretario comunale con preferenza tra quelli che abbiano svolto le funzioni di Segretario Comunale per almeno un quinquennio.
  4. In caso di vacanza del posto di Segretario Generale o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Generale lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge sempre che la struttura burocratica sia in grado di fare fronte al maggiore carico funzionale che, in mancanza del Segretario titolare, conseguirà al conferimento della reggenza o della supplenza al Vice Segretario Generale.
  5. Il Vice Segretario partecipa, se richiesto, alle sedute degli organi collegiali.
  6. In conformità allo Statuto Comunale, il Vice Segretario Generale ha una posizione di preminenza gerarchicamente più elevata rispetto agli altri dirigenti dell'Ente.

 

Art. 11 - Incarichi di funzioni dirigenziali.

  1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse il Sindaco tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

 


TITOLO III - L'ATTIVITA'

Art. 12 - Nucleo di valutazione.

l. La Giunta comunale istituisce il nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, D.LGS. 29/93 e artt. 39, 40, 41 D.LGS. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il nucleo di valutazione è formato dal Segretario Generale, che lo presiede, e da due esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, anche appartenenti alla Pubblica Amministrazione o a società specializzate in materia, individuati dalla Giunta Comunale a seguito di approvazione e pubblicazione di apposito avviso pubblico di selezione.

3. L'avviso pubblico deve indicare:

a) la durate dell'incarico;

b) la presumibile decorrenza;

c) il corrispettivo, entro i limiti eventualmente stabiliti dalla legge;

d) i requisiti richiesti;

e) eventuali criteri di priorità nella scelta del candidato;

eventuali ulteriori notizie utili;

g) il curriculum.

4. L'avviso deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione; dalla data di pubblicazione nel B.U.R.A. al termine ultimo per. la presentazione delle domande devono intercorrere 20 giorni.

5. Il Nucleo di Valutazione esercita le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto del Comune, dai regolamenti, dai Contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi.

6. Il Nucleo di valutazione opera 'in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi dì direzione politica.'

 

Art. 13 - Comitato di Coordinamento

l. Il Comitato di Coordinamento, che è composto dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale, sovrintende alle funzioni dei dirigenti.

2. Il Comitato di Coordinamento provvede a verificare l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia.

 

Art. 14 - La conferenza dei servizi dei Dirigenti.

l. La conferenza dei servizi dei dirigenti è composta dal Segretario Generale e da tutti i dirigenti di Ripartizione.

2. La conferenza di servizio è convocata e presieduta dal Segretario Generale.

3. La conferenza dei dirigenti esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo; su richiesta degli organi di governo avanza anche suggerimenti ed esprime valutazioni su problematiche concernenti il funzionamento della struttura comunale, l'ambiente di lavoro e la formazione professionale.

4. Essa svolge inoltre un ruolo di collegamento delle strutture organizzativi con gli organi di governo; vigila sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti.

5. La partecipazione del Segretario Generale e dei dirigenti alla Conferenza è obbligatoria.

6. La conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera in forma palese. Le funzioni di Segretario sono svolte, a rotazione, dai componenti la Conferenza, con esclusione del Presidente.

7. La conferenza si riunisce, di norma, una volta al mese.

 

Art. 15 - Attività di gestione.

l. I dirigenti di Ripartizione e, su disposizioni di questi, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi svolgono tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico.

2. In particolare, agli stessi, sono attribuiti:

  1. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  2. la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
  3. la stipulazione dei contratti;
  4. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  5. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  6. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  7. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  8. l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
  9. ogni altra competenza compatibile con il modello organizzativo attuale e/o futuro.

3. Il Regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei dirigenti in materia di acquisizione dei beni, prestazioni di servizi e di realizzazione di opere.

4. Il Sindaco può delegare, ai singoli dirigenti, ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi.

5. In caso di assenza o impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di gestione, questi sono adottati dal funzionario che legittimamente lo sostituisce.

6. I dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili dei Servizi e/o Uffici i quali adottano comunque gli atti ed i provvedimenti di competenza del diligente, quando questi abbia un interesse personale all'atto.

7. Per gli atti di gestione di cui al precedente comma 2, lettera a) (commissioni di gara), b) e c) trovano applicazione le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale sui contratti.

8. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Sindaco può disporre, previa contestazione, salvi i casi di urgenza, che l'atto sia adottato dal Segretario Generale, dando comunicazione al Consiglio Comunale del relativo provvedimento.

9. L'annullamento in sede di autotutela, di atti illegittimi è disposta dal Sindaco, sentito il Segretario Generale, con ordinanza motivata entro due giorni dal ricevimento della determinazione dirigenziale.

10. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il Segretario Generale.

Art. 16 - Le determinazioni.

l. Per assolvere le funzioni loro assegnate, i dirigenti di Ripartizione adottano atti di gestione che assumono la forma della "Determinazione". Le determinazioni di particolare rilevanza devono essere adottate d'intesa con l'assessore al ramo.

2. Le determinazioni sono elencate, in numero progressivo cronologico annuale, in apposito registro tenuto presso ciascuna Ripartizione.

3. Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, ogni dirigente trasmette alla Segreteria Generale l'elenco delle determinazioni adottate affinché sia affisso all'albo pretorio, nella sede del Comune, per 15 giorni consecutivi. Le determinazioni sono immediatamente eseguibili, con l'eccezione di cui al successivo comma 4.

4. Le determinazioni dirigenziali che comportano impegni di spesa sono trasmesse al Responsabile del Servizio Ragioneria e sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. Copia di tutte le determinazioni, contestualmente all'adozione, dovrà essere inviata al Sindaco.

6. In relazione al disposto dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno indicare il nome e cognome del responsabile del procedimento.

 

Art. 17 - Il procedimento amministrativo.

l. Ai procedimenti amministrativi di competenza della struttura organizzativa, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, si applicano le norme del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.

2. Nello svolgimento di ciascun procedimento amministrativo, sono disposti solo gli adempimenti strettamente necessari per il compimento dell'istruttoria e per l'emissione del provvedimento, indispensabili per l'adozione di decisioni motivate o espressamente prescritte da leggi o da regolamenti.

3. I procedimenti devono essere conclusi con l'adozione di un motivato provvedimento nel termine stabilito, per ciascun procedimento, dallo speciale Regolamento. In esso sono indicati, altresì, i servizi o gli uffici responsabili dell'istruttoria e l'organo competente all'adozione del provvedimento.

4. Quando non siano prescritte obbligatoriamente forme procedimentali, l'attività amministrativa del Comune deve svolgersi con modalità semplici ed economiche e con esiti immediati.

 


TITOLO IV - LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Capo I - La dotazione organica.

Art. 18 - Dotazione organica.

l. La dotazione organica del personale dipendente e la sua articolazione strutturale e funzionale risulta dall'allegato "A" al presente regolamento.

2. Le variazioni alla dotazione organica sono disposte dalla Giunta Comunale su proposta della Conferenza dei dirigenti, sentite le Organizzazioni Sindacali.

3. La variazione comporta l'individuazione ed elencazione dei posti di ruolo secondo l'inquadramento previsto dai contratti di lavoro ed è suddivisa unicamente per qualifiche funzionari e figure professionali.

Art. 19 - Figure professionali.

l. Le figure professionali sono definite dal Servizio Personale, d'intesa con la Conferenza dei Dirigenti e sentite le Organizzazioni Sindacali, conformemente alla classificazione prevista dall'allegata tabella 1 al D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

2. In conseguenza dell'emanazione di nuove disposizioni o a seguito del verificarsi di nuove e diverse esigenze, la Giunta Comunale, con la procedura di cui al comma precedente, provvede alla variazione delle figure professionali previste.

3. Il cambiamento della figura professionale necessita di un previo accertamento della professionalità necessaria e di idonea formazione.

 

Art. 20 - Mansioni individuali.

l. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'attribuzione di incarichi di direzione.

2. Il prestatore di lavoro è adibito a mansioni equivalenti a quelle di assunzione, in relazione ad esigenze di servizio, su disposizione del dirigente della Ripartizione. Tali variazioni non comportano alcuna modifica del trattamento economico.

Art. 21 - Mobilità interna.

l. Il dipendente può, in casi di necessità, essere adibito a svolgere le sue mansioni anche presso Servizi e/o Uffici appartenenti ad aree diverse per il tempo necessario. Tale spostamento si effettua con ordine di servizio del Segretario Generale, sentiti i dirigenti interessati.

 

Art. 22 - Dipendenza gerarchica.

l. I dirigenti delle Ripartizioni sono responsabili dei risultati delle attività svolte dai servizi e dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le direzioni organizzativi e di gestione del personale.

2. Tenuto conto della normativa che regola il rapporto di lavoro e considerata l'organizzazione del Comune, la dipendenza gerarchica comporta che il lavoro sia organizzato in determinate posizioni e che le prestazioni, come prima disciplinate, siano verificate e valutate.

Art. 23 - Verifica dell'attività.

l. La verifica dell'attività svolta dai funzionari e impiegati preposti ai vari Servizi e/o Uffici avviene alla fine di ogni anno, in relazione al piano di attività annuale previsto dalla contrattazione integrativa.

 

Art. 24 - Attribuzione temporanea di mansioni superiori.

l. Il prestatore di lavoro, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a mansioni della qualifica immediatamente superiore, ai sensi dell'art. 56 del D.LGS. 3.2.1993, n. 29:

a) nel caso di vacanza di posto di organico, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili sino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quelli per ferie, sempre che sussistano le condizioni previste al successivo comma 5 del presente articolo.

2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento della medesima.

3. L’esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

4. L'assegnazione a mansioni superiori è disposta con determinazione del dirigente della Ripartizione alla quale appartiene il dipendente. Se il dipendente interessato appartiene ad altra Ripartizione, provvede il Segretario Generale.

5. Si considera svolgimento di mansioni superiori, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.


TITOLO V - L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI

Capo 1 - Ammissione agli impieghi

Art. 25 - Contenuto.

l. Con il presente titolo vengono dettate norme in materia di accesso all'impiego, a tempo indeterminato, pieno o parziale, integrative ed applicative di quelle contenute nel decreto dei Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ad oggetto: 'Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, in applicazione degli artt. 36 e 36bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 26 - Modalità di accesso - Mobilità esterna.

l. L'accesso ai posti di ruolo ha luogo, nel limite dei posti disponibili, con le procedure di cui all'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

2. Prima di procedere alle assunzioni saranno esperite le procedure dì mobilità, comunicando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, le disponibilità di posti che si intendono coprire con le assunzioni. Trascorsi inutilmente 45 giorni dalla richiesta, saranno avviate le procedure di reclutamento.

3. La mobilità esterna è disciplinata da apposito regolamento comunale.

 

Art. 27 - Commissione esaminatrice

  1. La Commissione esaminatrice dei concorsi è cosi composta:

  • Segretario Generale, Presidente, per i soli concorsi di accesso alle qualifiche dirigenziali;
  • Il Dirigente della Ripartizione cui appartiene il posto messo a concorso, Presidente;
  • n. 2 componenti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso, scelti fra funzionari o dirigenti delle pubbliche amministrazioni, oppure docenti, che non ricoprano cariche politiche, che non siano componenti dell'Organo di direzione politica dell'Ente o di altri Enti, che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali, muniti delle autorizzazioni delle rispettive amministrazioni a svolgere la funzione di Commissario di concorso.

  1. Almeno un terzo della composizione della Commissione, salvo motivata impossibilità, deve essere composto da rappresentanti di sesso femminile che posseggano i requisiti e non detengano incompatibilità di cui al precedente primo comma.
  2. Possono, inoltre, essere nominati componenti delle Commissioni esaminatrici, nei limiti e purché in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi del presente articolo, i dipendenti di questo Ente purché esperti nelle materie delle prove d'esame.
  3. La nomina delle Commissioni esaminatrici: e del segretario delle Commissioni è di competenza della Giunta Comunale, su proposta del dirigente della Ripartizione cui appartiene il posto messo a concorso.
  4. Le funzioni di segretario di ciascuna Commissione sono di norma esercitate da un dipendente della Ripartizione cui appartiene il posto da coprire, provvisto di qualifica non inferiore alla sesta.
  5. Non possono far parte di Commissioni esaminatrici dei concorsi componenti per i quali sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e, 52 del Codice di Procedura Civile.
  6. Per i soli concorsi a posti della Polizia Municipale, uno dei due esperti facenti parte della Commissione esaminatrice può essere designato dalla Giunta Regionale, ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della L.R. 2 agosto 1997, n. 83.

Art. 28 - Compenso alla Commissione esaminatrice.

l. Alle commissioni esaminatrici compete il compenso nella misura di seguito fissata, derivante dall'applicazione del D.L. del 23 marzo 1995 e successive modificazioni:

- per le selezioni di personale sino alla quarta qualifica funzionale inclusa, in totale lorde £. 200.000 a commissario, oltre £. 700 per ciascun candidato selezionato. Al segretario delle Commissioni di selezione competono i suddetti compensi ridotti del 20%;

- nei concorsi per la copertura di profili di quinta e sesta qualifica funzionale competono in totale £. 480.000 lorde a commissario, oltre L. 800 per ciascun elaborato corretto o candidato esaminato. Il compenso da corrispondere al segretario delle commissioni per la copertura di tali posti subisce una riduzione del 20% degli importi di cui sopra; nei concorsi per la copertura di profili dalla settima qualifica funzionale in poi competono in totale a ciascun commissario £. 600.000 lorde, oltre £. 1.000 per ciascun elaborato corretto o candidato esaminato. Il compenso spettante al segretario delle Commissioni per tali concorsi è ridotto nella misura del 20% degli importi di cui sopra.

2. Ai componenti delle commissioni esaminatrici che abbiano residenza al di fuori del Comune di Sulmona, sede delle prove d'esame, compete il rimborso delle spese di viaggio sotto forma di indennità chilometrica nella misura stabilita dalla normativa in vigore per i dipendenti pubblici.

3. Ai dirigenti del Comune di Sulmona, quando presidenti delle Commissioni di concorso a posti ricadenti nella rispettiva Ripartizione, non compete compenso alcuno essendo la presidenza di dette Commissioni compito d'istituto rientrante nell'esercizio delle mansioni d'obbligo, così come parimenti non compete compenso al Segretario Generale in qualità di presidente delle Commissioni di concorso per la copertura di posti da dirigente.

4. Ai membri aggiunti, eventualmente aggregati "e Commissioni di concorso, competono i compensi specificati all'art. 3 del D.P.C.M. 23 maggio 1995.

5. Nei concorsi per titoli ed esami, i compensi integrativi, rispettivamente, di £. 800 e di £. 1.000, sono aumentati del 20%

6. Sono fatti salvi, fin d'ora, gli eventuali aggiornamenti dei compensi che intervenissero per effetto di nuove disposizioni, che saranno applicate, anche nel caso che il concorso sia in itinere, purché non si sia conclusa la prova orale.

 

Art. 29 - Selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento.

  1. La selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento trova disciplina nel successivo Capo VII.

 

Art. 30 - Assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette.

l. Le assunzioni obbligatorie degli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni e integrazioni, sono disposte con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto del programma annuale delle assunzioni e delle procedure di cui agli articoli da 29 a 32 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 31 - Riserva dei posti al personale interno.

l. I bandi di pubblico concorso devono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà essere elevata fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 6, comma 8, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.

2. Alla riserva dei posti può accedere il personale, di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo, di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con un'anzianità di servizio di due anni. Per, i posti a concorso fino alla 7^ q. f. compresa e ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionari diverse, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

3. La riserva non opera per l'accesso ai posti unici relativi alle qualifiche apicali dirigenziali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra le: diverse figure professionali della stessa qualifica funzionale.

4. La riserva non opera, salvo quanto previsto nella prima parte del 2° comma del presente articolo, se il titolo di studio sia espressamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso.

5. I posti oggetto di riserva sono annualmente determinati nel programma delle assunzioni.

Art. 32 - Copertura dei posti.

1 . Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del. bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei tre anni successivi.

2. Le procedure concorsuali, tenuto conto del numero dei concorrenti, devono essere ultimate nel minor tempo possibile.

3. Nel bando di concorso l'amministrazione indica il numero dei posti disponibili alla data del bando di concorso e quello dei posti riservati al personale interno, nonché alle categorie protette dalla Legge 482/68, precisando che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. Il termine di 3 anni si intende automaticamente adeguato ad eventuali modificazioni della durata che intervenissero per effetto di legge.

Art. 33 - Requisiti generali - Limiti di età.

l. Per accedere all'impiego, gli interessati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, cosi come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; la partecipazione ai concorsi non è soggetta ai limiti di età, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

  1. Solo per le figure professionali di cui al 1 seguente prospetto, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, il limite di età massimo è fissato come a fianco di ciascuna indicato:

N.D.

Q.F.

FIGURA PROFESSIONALE

MOTIVO

LIMITE MASSIMO DI ETA’

1

Dir.le

Dirigente area vigilanza e attività produttive – 5^ Ripartizione

In relazione ai particolari adempimenti di pubblica sicurezza e di polizia in generale

50 anni

2

8^

Funzionario direttivo P.M.

In relazione ai particolari adempimenti di pubblica sicurezza e di polizia in generale

50 anni

3

6^

Istruttore di P.M.

In relazione ai particolari adempimenti di pubblica sicurezza e di polizia in generale

50 anni

4

5^

Agente di P.M.

In relazione ai particolari adempimenti di pubblica sicurezza e di polizia in generale

50 anni

5

5^

Autisti Trasporti Urbani

Necessità particolari riflessi nella guida per salvaguardia pubblica e privata incolumità di persone e cose

50 anni

6

4^

Autisti di N.U. e Automezzi

Necessità particolari riflessi nella guida per salvaguardia pubblica e privata incolumità di persone e cose

50 anni

 

 

 

 

 

Art. 34 - Altri requisiti - Prove d'esame - Modalità di copertura posti d'organico.

  1. Nell'allegato A) al presente regolamento è riportata la dotazione organica del personale e nell'allegato B), sono indicati gli specifici requisiti da possedersi, le prove d'esame da superarsi per l'accesso ai singoli posti di organico, nonché le modalità di loro copertura. Tali specifici requisiti, nonché quelli generali di cui al precedente articolo 33, devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

CAPO II - CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI

Art. 35 - Bando di concorso.

  1. L'accesso a tempo indeterminato a posti dalla 5^ all'8^ qualifica funzionale avviene mediante concorso per titoli ed esami secondo le norme dal Capo Il al Capo VI del presente Titolo.

  1. Il bando di concorso pubblico, indetto, secondo lo schema allegato al presente Regolamento (allegato C), con provvedimento del dirigente, deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 3, comma 2', del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:

  1. il numero dei posti messi a concorso, la figura professionale, l'area e la qualifica funzionale di appartenenza con il relativo trattamento economico e specificare il numero dei posti riservati al personale in servizio presso lente, nonché alle categorie protette dalla legge 482/68, se ricorre la fattispecie;
  2. le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell'aspirante, concernenti:

  • le generalità, complete di dato e luogo di nascita e di residenza;
  • la cittadinanza;
  • il titolo di studio;
  • il godimento dei diritti civili e politici ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
  • inesistenza o meno di condanne penali e di pendenze penali,
  • l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione,
  • l'eventuale destituzione, dispensa, interdizione, decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione con l'indicazione dei relativi motivi,
  • l'idoneità fisica all'impiego,
  • la posizione nei riguardi degli obblighi militari,
  • i servizi presso pubbliche amministrazioni,
  • il curriculum formativo-professionale;
  • i titoli vari,

  • i titoli che danno precedenza o preferenza nella nomina, a parità di merito;
  • l'indirizzo al quale debbono essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

  1. i documenti ed i titoli da allegarsi alla domanda;
  2. l'ammontare della tassa da corrispondere per la partecipazione al concorso e le modalità di versamento;
  3. i termini per l'assunzione in servizio dei vincitori;
  4. le modalità che saranno seguite per convocare i concorrenti ammessi alla prova concorsuale, nonché la possibilità di consultare testi di legge non commentati, codici e dizionari;
  5. eventuale limite di età ai sensi del precedente art. 33, comma 2;
  6. ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile.

3. Qualora il bando preveda una percentuale di posti riservati alle categorie protette di cui alla legge n. 482/1968 e successive modificazioni e integrazioni, il bando deve prevedere che alla domanda venga allegato il certificato dell'Ufficio Provinciale del Lavoro attestante l'iscrizione negli appositi elenchi delle categorie protette formati da detto Ufficio.

4. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale e non possono essere variate se non prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda e con contestuale protrazione del termine di presentazione dell'istanza per un periodo di tempo pari a quello già trascorso dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 36 - Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità.

  1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice conformemente allo schema allegato al presente Regolamento (allegato 'D'), dovrà essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano al protocollo dell’Ente entro il termine fissato dal bando.
  2. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante ovvero dal protocollo del Comune. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
  3. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il quarantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del bando o dell'avviso di concorso.

4. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.

5. La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa ovvero consegnata a mano, parimenti in busta chiusa. Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportato il concorso, il nome e il cognome del candidato.

6. Nella domanda gli aspiranti, oltre al cognome e nome, l'esatta indicazione del concorso, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione:

a) la data e il luogo di nascita;

b) la residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiano; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dei 15 febbraio 1994, serie generale n. 6 1;

d) iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti,

l) l'idoneità fisica all'impiego (il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda il tipo di handicap nonché dichiarare il possesso del requisito generale dell'idoneità all'impiego compatibilmente con la natura dei proprio handicap;

g) la non destituzione dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

h) la non dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

i) la non decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 127 - lettera d) - del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

1) la non interdizione dai pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;

m) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (se il servizio militare è stato prestato, occorre precisare, il grado, l'Arma e il periodo. Nel caso di servizio alternativo civile, occorre precisare la mansione, la sede assegnata e il periodo);

n) il possesso dei titolo di studio richiesto;

o) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la specificazione dell'Ente, dell'area, qualifica, profilo professionale e durata,'

p) il curriculum formativo/professionale, di cui al successivo art. 47 dei presente regolamento;

q) il possesso di eventuali titoli vari ritenuti utili ai fini della valutazione, di cui al successivo art. 48 del presente regolamento;

r) il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto dei Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificati dal D.P.R. 30.70.1996, n. 693, art. 5, e dall'art. 2 - comma 9 - della legge

16.6.1998, n. 19 1;

s) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché dei numero telefonico.

7. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione.

Art. 37 - Documenti da allegare alla domanda.

l. I concorrenti devono allegare alla domanda, in carta semplice:

a) il documento comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso;

b) eventuali titoli ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a parità di merito così come individuati dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e successivamente integrato dal comma 9 dell'art. 2 della legge 16.6.1998, n. 191.

2. Qualora il bando preveda una percentuale di posti riservati alle categorie protette di cui alla legge n. 482/1968 e successive modificazioni e integrazioni, il concorrente che abbia titolo alla riserva deve allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con espressa manifestazione della volontà di avvalersi della riserva, il certificato dell'Ufficio Provinciale del Lavoro attestante l'iscrizione negli appositi elenchi delle categorie protette formati da detto Ufficio.

3. Tutti i documenti allegati devono essere elencati nella domanda e, ove in copia, devono essere debitamente autenticati.

Art. 38 - Diffusione del bando di concorso.

l. Di ogni concorso è data pubblicità mediante affissione, per trenta giorni consecutivi, di apposito manifesto all'Albo Pretorio comunale e dei Comuni limitrofi, nonché mediante esposizione del manifesto stesso in luoghi pubblici del Comune.

2. E' altresì pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale quando riguardi la copertura di posti a tempo indeterminato.

3. Copia del bando o avviso è anche inviata alla Sezione Circoscrizionale dell'Ufficio di Collocamento e della Massima Occupazione.

4. La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, che deve essere contemporanea alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, deve protrarsi sino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 39 - Riapertura del termine e revoca del concorso.

l. L'Amministrazione può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro tale termine appaia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, insufficiente per assicurare un esito soddisfacente del concorso.

2. Ha inoltre facoltà di revocare il concorso per ragioni di interesse pubblico in qualunque fase, purché non siano iniziate le prove.

 

Art. 40 - Commissione esaminatrice - Convocazione - Verbali.

  1. Alla prima convocazione della Commissione esaminatrice provvede il Presidente mediante avviso scritto.
  2. Le convocazioni successive saranno preferibilmente concordate fra tutti i membri.
  3. In mancanza di accordo fra tutti i membri dovrà essere osservata a procedura di cui al precedente primo comma.
  4. La Commissione esaminatrice è un collegio perfetto. Essa decide, a maggioranza palese, delle ammissioni e delle esclusioni.
  5. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.
  6. La Commissione accerta che le domande siano pervenute entro i termini fissati dal bando e che contengano i documenti e tutte le dichiarazioni richieste e la loro completezza. Stabilisce, in conseguenza, l’ammissione o meno dei concorrenti.
  7. Di ogni seduta della Commissione il Segretario di essa redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.
  8. Nel verbale di insediamento della Commissione, i Commissari devono dare atto espressamente della insussistenza o meno delle cause di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.P.C..
  9. Della stessa seduta, ai fini di una più sistematica redazione, potranno essere redatti anche più verbali.
  10. Ciascun Commissario, fermo restando l’obbligo della firma dei verbali del concorso, può fare inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni anche in merito a presunte irregolarità rilevate nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la Commissione.
  11. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti lo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto scritto e firmato, che deve essere allegato al verbale.
  12. I componenti chiamati a far parte della Commissione esaminatrice, nonché il segretario della Commissione, possono continuare nell’incarico ricevuto sino al suo esaurimento anche se nel frattempo siano cessate le qualifiche in base alle quali l’incarico è stato affidato.
  13. Al termine dei lavori i verbali sottoscritti dai Commissari e dal segretario, e tutti gli atti del concorso, sono rimessi al Sindaco.

 

Art. 41 – Irregolarità delle domande.

  1. Le domande pervenute fuori termine comportano l’esclusione dal concorso.
  2. Le domande contenenti dichiarazioni e/o documentazioni incomplete o irregolari possono essere sanate entro il termine stabilito dalla Commissione esaminatrice, che non può essere inferiore a giorni 15 dal ricevimento della raccomandata a.r., di richiesta di sanatoria delle irregolarità rilevate.

 

Art. 42 – Imposta di bollo.

  1. L’istanza di partecipazione ai concorsi, nonché la documentazione allegata, sono esenti dal bollo. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono tenuti a regolarizzare nel bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego.

 

 

Capo III – Valutazione dei titoli e degli esami.

Art. 43 – Punteggio.

  1. La Commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:

  1. Punti 30 per la prima prova scritta;
  2. Punti 30 per la seconda prova scritta o prova pratica;
  3. Punti 30 per la prova orale;
  4. Punti 10 per i titoli.

Nei concorsi a posti a tempo indeterminato da Dirigente, i titoli non sono oggetto di valutazione, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, trattandosi di concorsi per soli esami.

Art. 44 – Valutazione dei titoli.

  1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati dal precedente art. 43, sono così ripartiti:
  2. I Categoria – Titoli di studio punti: 4

    II Categoria – Titoli di servizio punti: 4

    III Categoria – Curriculum formativo professionale punti: 1

    IV Categoria – Titoli vari e culturali punti: 1

    Tornano punti: 10

  3. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

 

Art. 45 – Valutazione dei titoli di studio.

  1. I complessivi 4 punti disponibili per titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue:
  2. Titoli espressi in decimi

    Titoli espressi in sessantesimi

    Titoli espressi con giudizio complessivo

    TITOLI DI LAUREA

    Valutazione

    Espressi in centodecimi

    Espressi in centesimi

    Da

    A

    Da

    A

    Da

    A

    Da

    A

    6,00

    6,50

    7,50

    8,50

    6,49

    7,49

    8,49

    10,00

    36

    40

    46

    55

    39

    45

    54

    60

    Sufficiente

    Buono

    Distinto

    Ottimo

    66

    71

    86

    101

    70

    85

    100

    110

    60

    76

    91

    96

    75

    90

    95

    100

    1

    2

    3

    4

     

     

     

  3. Nella presente categoria nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l’ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.

Art. 46 – Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare.

  1. I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così distribuiti:

  1. servizio prestato nella stessa area del posto a concorso:
  2. (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

    a.1 – stessa qualifica o superiore punti: 0,25

    a.2 – in qualifica inferiore punti: 0,15

  3. servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso:
  4. (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

    b.1 – stessa qualifica o superiore punti: 0,20

    b.2 – in qualifica inferiore punti: 0,10

  5. servizio militare:

in applicazione dell’art. 22, 7° comma, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate ed i vari Corpi (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc.), sono valutati come segue:

  • servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente lett. a.1);
  • servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).

 

 

  1. Il servizio civile, alternativo a quello militare, è valutato come segue:

d.1) le mansioni di concetto o superiori (diploma – laurea) vengono equiparate al servizio militare effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore e, pertanto, valutate come servizio specifico di cui alla precedente lettera a.1);

d.2) le mansioni inferiori a quelle di concetto (scuola dell’obbligo) vengono equiparate al servizio militare effettivo prestato con il grado inferiore a quello di sottufficiale e, pertanto, valutate come servizio non specifico di cui alla precedente lettera b.1).

 

2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.

3. 1 servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati, salvo quanto previsto al successivo art. 48.

Art. 47 - Valutazione del curriculum professionale.

1 Nel curriculum formativo professionale, sono valutate le attività professionali e di studio non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione funzionale da conferire. Il punto assegnato al curriculum formativo professionale è così suddiviso:

- 0,25 per attività di volontariato, tirocinio o praticantato a prescindere dal numero di tali attività. Perché possano, essere valutate, tuttavia, è necessario che abbiano avuto una durata non inferiore a mesi tre;

- 0,25 per incarichi di docenza effettivamente svolta in corsi organizzati sia da Enti pubblici che da privati, a prescindere dal numero degli incarichi di docenza svolti;

  • 0,25 per aver preso parte in progetti socialmente utili, lavori di pubblica utilità e borse di lavoro, purché attinenti al posto oggetto del concorso, a prescindere dal numero dei progetti di cui si è fatto parte;
  • 0,05 per partecipazione a convegni, congressi o seminari a prescindere dal numero delle partecipazioni;

  • 0,20, per servizi resi alle dipendenze di privati, e, per prestazioni in convenzione o per incarichi professionali, senza distinzione del numero di essi, purché attinenti al posto oggetto del concorso.

Art. 48 - Valutazione dei titoli vari.

l. Sono valutati in questa categoria, per un massimo. di punti 1 i seguenti altri titoli:

  • punti 0,15 a pubblicazione, o copubblicazione attinente le materie del concorso, per un massimo di due pubblicazione, (tot. max 0,30);
  • punti 0,15 a corso, di qualificazione, specializzazione o aggiornamento, purché attinente alle materie d'esame del concorso risultante da attestato con punteggio o giudizio finale, per un massimo di un corso (tot. max 0, 15);

  • punti 0,15 per abilitazione all’esercizio professionale, non specificatamente richiesta per l'ammissione al concorso, per un massimo di una abilitazione (tot. max 0,15);
  • punti 0,15 per la lode nel diploma di laurea, se specificatamente richiesto per l'accesso al concorso;
  • punti 0,25 per possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso ovvero ulteriore altro titolo di studio di grado pari a quello richiesto dal bando (max 1).

Totale massimo per titoli vari, punti l.

 

 

Art. 49 - Valutazione delle prove d'esame.

  1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30.
  2. Le prove di esame dovranno svolgersi nel seguente ordine:

  • prove scritte;
  • prova pratica; (se ricorre)
  • prova orale;

Capo IV - Prove concorsuali,

Art. 50 - Svolgimento delle prove.

  1. Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai singoli candidati, mediante raccomandata A.R., almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
  2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna, delle prove precedenti. L'avviso per la presentazione alla. prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, con le modalità di cui al precedente comma.
  3. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
  4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma, l’elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che sarà affisso nella sede degli esami.
  5. Il calendario di tutte le prove scritte - pratiche ed orali può formare oggetto di un'unica comunicazione rispettando i termini di cui ai precedenti commi.

Art. 51 – Divieto di svolgimento delle prove d'esame nei giorni festivi.

  1. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività ebraiche e valdesi.

 

Art. 52- Prove concorsuali.

  1. Le prove concorsuali si distinguono in prove scritte, prova pratica (ove ricorra) e prova orale.

 

 

Art. 53 - Prova scritta.

  1. La prova scritta può essere teorica, teorico-pratica o pratica. Si intende:

a) per prova scritta teorica:

  • quella che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova';

b) per prova scritta teorico-pratica:

  • quella che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova tecnica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa, corrente mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate;

c) per prova scritta-pratica:

  • quella che si basa principalmente sull'analisi e risoluzione di problematiche di gestione attiva mediante l'uso di casi simulati e nella quale l'aspetto dottrinario e teorico è considerato meramente propedeutico.

Art. 54 - Prova pratica.

  1. La prova pratica tende ad accertare la capacità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

Art. 55 - Prova orale.

  1. Per prova orale si intende quella nella quale si tende, attraverso interrogazioni sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando, a conoscere la preparazione e la competenza dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto relazionale.

 

 

Capo V

Svolgimento e valutazione delle prove.

Formazione della graduatoria di merito.

 

Art. 56 - Criteri di valutazione delle prove d'esame.

  1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame.
  2. 'Qualora la valutazione delle prove d'esame non ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto, in modo segreto, e viene assegnato al concorrente, per ciascuna prova, il punteggio risultante dalla somma dei ,voti espressi da ciascun commissario.

Art. 57 - Durata e data delle prove.

 

  1. Per lo svolgimento delle prove scritte la Commissione assegna, in relazione all'importanza di ciascuna prova, il termine massimo che dovrà essere comunicato ai concorrenti prima dell'inizio della prova contestualmente alla dettatura del testo del tema o del questionario da svolgere.
  2. Per le prove orali o pratica la durata, di volta in volta, sarà fissata, a sua piena discrezione, dalla Commissione.
  3. I concorrenti dovranno presentarsi per sostenere la prima prova nella sede, nel giorno e nell'ora indicati.
  4. Per le prove successive alla prima è data facoltà alla Commissione di convocare i concorrenti occasione della prova precedente, procurandosi, dell'avvenuta comunicazione, prova sottoscritta dai singoli concorrenti.

Art. 58 - Accertamento dell'identità dei concorrenti.

1 La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna prova di esame, accerta, per conoscenza diretta l'identità personale dei concorrenti ovvero in base ad uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

  1. carta d'identità;
  2. tessera postale;
  3. porto d'armi;
  4. patente automobilistica;
  5. passaporto;
  6. fotografia (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante; autenticata dal Sindaco del Comune di residenza o da un notaio in data non anteriore a un anno;
  7. ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della Commissione esaminatrice.

 

Art. 59 - Adempimenti della Commissione - Adempimenti dei concorrenti.

l. Per le prove di esame trovano applicazione gli artt. 1, 12 e 13 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996,n. 693.

 

Art. 60 - Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte.

1. Gli adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove, scritte trovano disciplina nell’art. 14. del D.P.R. 9.maggib 1994, n. 487.

 

Art. 61 - Ammissione alle prove successive.

l. Sono ammessi alla prova successiva a: quelle scritte i concorrenti che abbiano riportato, in ogni singola prova, una votazione non inferiore a quella prevista dal precedente art. 49, comma l.

2. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

3. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, mediante raccomandata A.R..

Art. 62 - Prova pratica - Modalità di svolgimento.

1 L'ammissione alla eventuale prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 21/30 nella prova precedente.

2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la Commissione stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la Commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre un numero non inferiore a tre prove e, con le medesime modalità previste per la prova scritta, far procedere alla scelta della prova oggetto di esame.

3, La Commissione, procura di mettere a disposizione dei. concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova, e può autorizzare i concorrenti ad utilizzare materiale proprio.

4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera Commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.

Art. 63 - Prova orale. Modalità di svolgimento.

  1. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione minima di 21/30 prescritta per ciascuna delle prove precedenti.

2. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione.

3. La Commissione prima dell'inizio della prova orale determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna, delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

 

Art. 64 - Formazione della graduatoria di merito.

  1. Ultimate le operazioni d'esame la Commissione tenute presenti le norme di cui all'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n.482, e all'art. 5 "Categoria riservatarie e preferenze" del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e dall'art. 2 - comma 9, della legge 16.6.1998, n. 191, formula un'unica graduatoria di merito che rassegna all'Amministrazione comunale per i conseguenti provvedimenti.
  2. Nei concorsi per titoli ed esami, di cui all'art. 8 del D.P.R. 487/94, la somma matematica dei punteggi delle tre prove determina il punteggio complessivo delle prove d'esame.
  3. La graduatoria di cui al precedente comma l° è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

 

Capo VI - Approvazione degli atti concorsuali.

Art. 65 - Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali.

l. La Giunta Comunale provvede all'approvazione delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso. Qualora non venga riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale la graduatoria presentata e autorizza la stipulazione del contratto individuale di lavoro.

2. Qualora la Giunta Comunale riscontri irregolarità, procede come segue:

a) se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla Commissione tale cioè da apparire, ad evidenza, errore di esecuzione, procede direttamente con apposita deliberazione alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito;

b) se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento ovvero, rilevata la palese incongruenza o contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione con invito al Presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni, alla eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito.

Art. 66 - Presentazione dei documenti.

l. Il funzionario responsabile prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la seguente documentazione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere eccezionalmente prorogato in casi particolari:

- accettazione scritta, della nomina, in carta semplice;

- dichiarazione in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.LGS. 29/93. In caso contrario deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione ;

- certificato, in bollo, dell'idoneità fisica al servizio, rilasciato dall'Azienda U.S.L. o dal Medico competente dell’ente, di cui all'art. 16 del D.LGS. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la normale certificazione e documentazione, in bollo, in originale o copia autentica, relativa agli stati, fatti e qualità che siano stati dichiarati nella domanda ma che non siano state allegate;

- la regolarizzazione dei bolli relativi a tutti i documenti già presentati, compresa la domanda di partecipazione al concorso.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

3. L'assunzione in servizio deve aver luogo, salvo giustificato motivo, entro venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Decorso detto termine inutilmente, eventualmente prorogato per un massimo di altri venti giorni per giustificati motivi, il vincitore sarà dichiarato rinunciatario al posto e si procederà secondo l’ordine della graduatoria.

Art. 67 - Accertamenti sanitari.

l. Se il giudizio di idoneità fisica al servizio è sfavorevole, l'interessato può chiedere, entro il termine di giorni dieci dal ricevimento della relativa comunicazione, una visita collegiale di controllo.

2. Il collegio sanitario di controllo è composto da un sanitario della U.S.L., da un medico designato dall'Amministrazione e da un medico designato dall'interessato.

3. Le spese e le indennità relative sono a carico dell'interessato.

4. Se il candidato non si presenta o rifiuta di sottoporsi alla visita sanitaria, ovvero se anche il giudizio sanitario collegiale sia sfavorevole, decade dall'impiego. In tal caso l'amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria.

Art. 68 - Contratto individuale di lavoro. Periodo di prova.

l. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L..

2. Nel contratto di lavoro individuale, per, il quale è richiesta la forma scritta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 26.5.1997, n. 152, sono comunque indicati:

  1. l'identità delle parti;
  2. il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  3. la data di inizio del rapporto di lavoro;
  4. la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
  5. la durata del periodo di prova;
  6. l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
  7. l'importo iniziale della retribuzione ed i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
  8. la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
  9. l'orario di lavoro;

  1. termini del preavviso in caso di recesso.

  1. Copia del contratto, con le informazioni, di cui al comma 2, va consegnata al lavoratore entro, 30 giorni dalla data di assunzione,
  2. L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g) h), i) ed l) del comma 2, può, essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.
  3. Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui al comma 2 che non derivi direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
  4. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E' in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
  5. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo non trovano applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali.
  6. Anche ai fini dell'eventuale recesso disciplinato dall'art. 14-bis del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro sottoscritto il 6 luglio 1995, il responsabile del servizio, decorsa la metà del periodo di prove, invierà, alla Giunta Comunale entro i 10 giorni successivi, una dettagliata relazione circa lo svolgimento del servizio.
  7. L'eventuale recesso sarà pronunciato con deliberazione motivata dalla Giunta Comunale, notificata all'interessato prima della scadenza del periodo di prova.
  8. La mancata presentazione della relazione nei termini di cui al precedente comma 8 equivale a giudizio favorevole.

Art. 69 - Remunerazioni delle prestazioni rese dopo la stipulazione del contratto.

l. Le prestazioni di servizio rese fino al giorno della risoluzione del contratto devono essere comunque compensate.

 

Art. 70 - Concorsi a posti di qualifica dirigenziale.

  1. Per l'accesso, a tempo indeterminato, alle qualifiche dirigenziali d'organico si provvede mediante pubblico concorso per esami. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1 dell'art.28 del D.L.vo 29/93, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionari corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea previsto nell'allegato 'B' al presente regolamento. Possono essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private che siano muniti del prescritto titolo di studio.
  2. La Commissione dispone di 30 punti per ciascuna prova scritta e di 30 punti per il colloquio.
  3. Le prove, tanto per quelle a contenuto teorico e pratico che per il colloquio, si intendono superate se il concorrente consegue la votazione minima prevista dal precedente art.49.
  4. La procedura concorsuale per la copertura di posti di qualifica dirigenziale è regolata dalle norme del presente titolo.

 

Capo VII - Assunzione mediante selezione

Art. 71 - Procedure per l'assunzione mediante selezione.

l. Le assunzioni mediante selezione per le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo sono disposte con l'osservanza delle disposizioni del capo. III del. D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. del 30 ottobre 1996, n. 693, mediante bando di offerta di lavoro conforme allo schema allegato al presente regolamento sotto la lettera, 'E', fatte salve le riserve dei posti in favore delle categorie, protette dalla legge 482/68 e successive modificazioni e integrazioni.

  1. In presenza di posti da riservare a dipendenti in servizio, in base al programma annuale delle assunzioni l'amministrazione inoltra la richiesta di avviamento per gli ulteriori posti da coprire solo dopo che, a seguito di apposito bando e seguendo la procedura dei concorsi pubblici ad eccezione della pubblicità del bando abbia acquisito le domande dei dipendenti interessati e la Commissione selezionatrice abbia deciso in merito all'ammissione degli stessi alla selezione, la quale deve poi avvenire unitariamente con gli avviati dal collocamento.
  2. Nel caso di unico posto da ricoprire con riserva dei dipendenti interni, la procedura di avviamento dal collocamento viene attivata, solo nel caso di esito infruttuoso della selezione agli stessi riservata, da effettuarsi con la procedura del concorso pubblico ad eccezione della pubblicità del bando il quale verrà affisso soltanto all'Albo Pretorio e sempre operando la Commissione costituita ai sensi del successivo art. 72.
  3. Data la finalità della selezione, che tende all'accertamento dell'idoneità, la Commissione deve seguire costantemente l'esecuzione delle prove pratiche o sperimentazioni con la permanente presenza di tutti i suoi componenti.
  4. La Commissione decide a maggioranza con la presenza di tutti i suoi componenti.

Art. 72 - Composizione delle Commissioni di selezione.

  1. Ciascuna Commissione di selezione. è composta da:

  • dirigente della Ripartizione, Presidente;
  • due esperti nelle materie oggetto della selezione, componenti;
  • un dipendente del Comune, di norma appartenente alla Ripartizione di cui fa parte il posto messo a selezione con qualifica non inferiore alla sesta, segretario.

Per quant'altro non previsto dal presente articolo, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 27, e 28 del presente Regolamento.

Art. 73 - Finalità della selezione. Contenuto delle prove.

  1. Il giudizio reso dalla Commissione nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.
  2. Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratico-attitudinali ovvero nell'esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante test specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o aperta; le seconde possono riguardare l'effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o della professionalità non altamente specializzata, se richiesta.
  3. I contenuti delle prove pratico-attitudinali , delle sperimentazioni lavorative, secondo quanto stabilito dall'allegato "F" al presente Regolamento, sono determinati dalla Commissione subito prima l'inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o nella giornata precedente qualora sia necessario l'approntamento di materiale e mezzi.
  4. La determinazione del contenuto tiene presenti le declaratorie funzionari .di cui all'allegato A) del D.P.R. 25.6.1983, n. 347.

Art. 74 - Indici di riscontro.

l. Per il riscontro dell'idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano rigorosamente specifici indici di valutazione.

2. Gli indici di valutazione sono riferibili a ciascuna qualifica di livello funzionale e sono definiti sulla base di elementi fissi.

3. La Commissione stabilisce, tenuto conto di detti elementi fissi, una o più prove pratiche attitudinali o di sperimentazioni lavorative per la figura professionale interessata alla procedura.

4. Per ogni qualifica funzionale gli elementi fissi sono rappresentati dagli indicatori di valore previsti e cioè: complessità delle prestazioni, professionalità, autonomia operativa, responsabilità e complessità organizzativa ove considerata, ciascuno dei quali per il contenuto contrattualmente attribuito.

5. Per gli indici di riscontro si fa riferimento all’allegato "G" al presente Regolamento.

Art. 75 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione.

l. Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa Commissione fino alla individuazione dei soggetti idonei, nella quantità indicata dalla richiesta di avviamento.

2. Ove la procedura avviata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato partecipino anche dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservati, la Commissione forma soltanto per essi la graduatoria di merito, costituita dalla valutazione dei titoli e dall'esito della prova selettiva.

3. Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione ovvero non abbiano superato le prove, il responsabile del procedimento, su segnalazione dell'organo selezionatone, comunica alla competente sezione ,circoscrizionale l'esito dell'avviamento e chiede un successivo avviamento di lavoratori in numero doppio rispetto ai posti ancora da ricoprire. Alla ricezione, della nuova comunicazione di avviamento lo stesso organo selezionatone rinnova le operazioni di selezione.

 

Art. 76 - Tempi di effettuazione della selezione e modalità.

1 - La Commissione esaminatrice, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avviamento, convoca i lavoratori interessati alle prove selettive indicando:

a) il giorno e l'ora di svolgimento delle prove;

b) il luogo, aperto al pubblico, ove saranno effettuate le prove.

  1. Gli elementi di cui sopra sono comunicati al pubblico mediante un apposito avviso da affiggersi all'Albo dell'Ente il giorno stesso della diramazione degli, inviti e fino a prove avvenute.
  2. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, nel luogo aperto al pubblico indicato nell'avviso.
  3. La selezione è effettuata seguendo l'ordine di avvio indicato dalla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego.
  4. Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la Commissione ne verifica l'identità.
  5. Per l'effettuazione delle prove di selezione la Commissione stabilisce un termine congruo in rapporto al contenuto della prova.
  6. Per le sperimentazioni lavorative il tempo è fissato in relazione alle loro caratteristiche.
  7. Allo scadere del termine dato, la Commissione provvede immediatamente a valutare gli elaborati nel caso che la prova sia consistita nella compilazione di un apposito questionario, o a giudicare il risultato della sperimentazione nel caso in cui la prova sia consistita nell'esecuzione di un lavoro di mestiere.
  8. Il giudizio della Commissione è reso con il giudizio complessivo di "idoneo" o "non idoneo", applicando i punteggi riportati nell’allegato G.

 

Capo VIII - Rapporti di lavoro a tempo determinato.

 

Art. 77 - Modalità di costituzione del rapporto di lavoro, a tempo determinato.

l. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, avviene nell'ambito delle previsioni di legge, con le, modalità di seguito indicate.

2. Le assunzioni di personale a tempo determinato ascrivibili a figure professionali per le quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo sono effettuate mediante ricorso al competente ufficio di collocamento, secondo le procedure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/12/1988 (G.U. 31.12.1988, n. 306).

3. In caso di ricorso ad assunzioni a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste. dalle norme di legge e contrattuali vigenti per il personale non dirigenziale degli Enti Locali, per mansioni corrispondenti a quelle di qualifiche dalla quinta in poi, nonché di personale dirigenziale in corrispondenza di posti di dotazione organica, nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi e nei casi di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto (tranne che per il caso di assenza per congedo ordinario), il reclutamento avverrà o mediante utilizzazione di graduatorie ancora valide e disponibili nell’ente, approvate a seguito di procedura concorsuale per posti di qualifica identica a quella da conferire a tempo determinato, oppure mediante avviso pubblico nel caso il Comune non disponesse di graduatorie del caso, temporalmente valide.

4. Nel caso di ricorso ad avviso pubblico, da redigere e pubblicare con le stesse modalità contemplate per i concorsi a posti di ruolo dal presente Regolamento, in esso dovrà essere prevista esclusivamente la valutazione dei titoli degli, aspiranti all'assunzione a termine, da effettuare con i punteggi prescritti dal precedente art. 44 e seguenti.

5. La pubblicazione dell'avviso, per assunzioni impiegatizie e dirigenziali a tempo determinato, di cui ai precedenti commi 3 e 4, dovrà avvenire esclusivamente all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

 

 

 

Art. 78 - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

1 . Nel caso di conferimento di incarichi da dirigente o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica, in misura non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, pari ad un'unità, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge 127/97, si provvede mediante avviso pubblico da affiggere per giorni 15 esclusivamente all'albo pretorio comunale e mediante graduatoria tra i richiedenti, da redigere a seguito di valutazione di soli titoli come precisato all’art. 44 e seguenti.

2. 1 richiedenti, per poter essere ammessi a valutazione, dovranno possedere i requisiti richiesti per accedere alla qualifica con riferimento all'allegato "B" al presente Regolamento, oltre al diploma di laurea (ed eventuali specializzazioni o iscrizioni ad albi professionali) attinenti all'incarico da ricoprire.

3. L'incarico non può avere durata superiore a quello del mandato del Sindaco in carica al momento della firma del contratto di conferimento ed il relativo trattamento economico è regolato dall’art. 51, comma 5 bis, della legge 142/90.

4. Il conferimento di incarichi di cui al presente articolo può avere luogo al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo-funzionali di specifiche aree di attività, tali da non poter essere risolte mediante interventi amministrativo-gestionali normali posti in essere dall'interno dell’ente con l'ausilio delle figure professionali già presenti;

b) quando le necessità esposte al punto precedente corrispondano a specifica ed urgente domanda di servizi qualificati da parte della cittadinanza o, di una rappresentanza istituzionale, tale da non poter essere soddisfatta in tempi accettabili mediante assunzione operata previo espletamento di ordinario pubblico concorso per titoli e per esami, a seguito della modifica della dotazione organica.

5. La Commissione per la valutazione dei titoli per il conferimento di incarichi di cui al presente articolo è presieduta dal Segretario Generale dell’Ente.

6. Ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei titoli dei candidati, nelle fattispecie previste dal precedente art. 77 ed al presente articolo, compete il compenso ridotto previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 per le selezioni per soli titoli.

Art.79 - Conferimento di incarichi a dipendenti da amministrazione pubblica.

  1. Nel caso in cui l'incarico venga conferito a soggetti che provengono da una pubblica Amministrazione, trova applicazione l'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Capo IX - Concorsi interni.

Art. 80 - Individuazione dei posti.

  1. In relazione al disposto dell'art. 6, comma, 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per i posti individuati nell'allegato "H", non versando questo Ente in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, si procederà alla loro copertura mediante concorso interno, in quanto caratterizzati. da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell’Ente.

 

Art. 81 - Procedure dei concorsi interni.

  1. I concorsi interni seguono le stesse modalità e i criteri di valutazione previsti per i concorsi pubblici, ad eccezione:

a) della pubblicità del bando, che è fatta con affissione all'albo pretorio e diffusione dello stesso alle diverse Ripartizioni e del termine di scadenza del bando che è ridotto a giorni quindici;

b) del contenuto della domanda che può essere limitato alle sole dichiarazioni seguenti:

  1. l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare;
  2. il cognome, nome e luogo di nascita, nonché la residenza e l'eventuale recapito;
  3. il titolo di studio richiesto, specificando in quale data e presso quale istituto è stato conseguito e la valutazione riportata, nonché eventuali altri titoli di studio dei quali il concorrente sia in possesso;
  4. la figura professionale, l'area di attività e la qualifica funzionale di appartenenza;
  5. il possesso dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso.

 


Titolo VI - Disposizioni diverse, transitorie e finali

Art. 82 - Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori.

l. In relazione all'ultimo periodo del comma 7, dell'art. 51 della legge n.142/1990, aggiunto dall'art. 6, comma 8, della legge n. 127/1997, è demandata alla Giunta comunale la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. Detti uffici possono essere costituiti da dipendenti interni e con collaboratori assunti mediante contratto a tempo determinato, permanendo la condizione che questo Ente non sia strutturalmente deficitario o in dissesto dichiarato.

3. Nel caso in cui la Giunta si avvalga di collaboratori esterni, si applicano, per la costituzione e la disciplina del rapporto, gli articoli da 77 a 79 del presente regolamento.

Art. 83 - Programma delle assunzioni.

l. Il programma annuale e triennale costituisce l'atto fondamentale per la determinazione del fabbisogno di risorse umane sulla scorta della dotazione organica dell'Ente ed in funzione dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno la conferenza dei servizi elabora il programma delle assunzioni, che comprende sia il fabbisogno di personale a tempo indeterminato che a termine del quale viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali.

3. La sua approvazione e le relative variazioni sono di competenza della Giunta Comunale su proposta della conferenza dei servizi dei dirigenti.

 

Art. 84 - Criteri di gestione delle risorse umane.

1 . La gestione delle risorse umane deve essere finalizzata alla valorizzazione delle attitudini e delle competenze professionali individuali ed improntata alla massima flessibilità ed al pieno coinvolgimento dei dipendenti.

2. La posizione di lavoro nell'ambito della struttura di assegnazione, gli obiettivi assegnati nonché le responsabilità attribuite devono tendere a costituire fattore di motivazione individuale ed a garantire maggiore produttività.

Art. 85 - Incentivazione e valutazione del personale.

l. La partecipazione a programmi, piani di lavoro e progetti speciali nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la qualità delle prestazioni sono connessi ad un sistema di incentivazione diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale delle strutture dell’Ente.

2. I compensi incentivanti, quali strumenti di gestione delle risorse umane, sono improntati ai principi di trasparenza e pubblicità.

Art. 86 - Formazione del personale.

l. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti costituiscono strumenti di carattere permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti nell'Amministrazione.

 

Art. 87 - Collocamenti a riposo.

Nel rispetto delle norme in materia, attuali e future, il personale viene collocato a riposo quando:

  1. sia divenuto e sia stato riconosciuto fisicamente inabile, totalmente e permanentemente, ad ogni proficuo lavoro, a prescindere dal conseguimento o meno del diritto a pensione;
  2. abbia prestato 40 anni di servizio coperto da contribuzione utile o abbia compiuto il 65° anno di età, se non presenti domanda di trattenimento in servizio ai sensi delle norme vigenti;
  3. abbia compiuto il 70° anno di età, qualunque sia il servizio prestato, dopo essere stato trattenuto a domanda per il conseguimento del minimo di anzianità utile a pensione.

Art. 88. - Uniformi di servizio.

  1. Al seguente personale, tenuto, per esigenze di servizio ad indossare l'uniforme o vestiario, l’Amministrazione fornisce i detti capi di vestiario, con rinnovo periodico, sostenendone la spesa:

  • appartenenti al Corpo di Polizia Municipale;
  • appartenenti al servizio Nettezza Urbana;
  • appartenenti al servizio dei Trasporti Urbani;
  • operatori - messi;
  • operai addetti ai servizi della squadra lavori.

Art. 89 - Patrocinio legale.

  1. L’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o contabile nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
  2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per letti commessi con dolo o con colpa grave, l’Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
  3. Per il patrocinio legale trovano applicazione, in ogni caso, le norme di cui:

  • all'art. 16 del contratto approvato con D.P.R. n. 191/1979;
  • all'art. 22 del contratto approvato con D.P.R. n. 347/1983;
  • all'art. 67 del contratto approvato con D.P.R. n. 268/1987;

nonché all'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

 

Art. 90 - Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi.

l. I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l'utenza e migliorare la qualità dei servizi.

2. L'attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte dei Dirigenti delle Ripartizioni.

Art. 91 - Relazioni sindacali.

1 . Il sistema delle relazioni sindacali si conforta ai principi normativi in vigore, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità, si esplica in modo da contemperare gli interessi dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati.

2. Le relazioni sindacali sono ispirate alla collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti.

3. 1 Dirigenti delle Ripartizioni, nell'ambito delle competenze loro assegnate, curano le relazioni sindacali, informano e coinvolgono le Organizzazioni sindacali, in base a quanto previsto in materia dalle norme contrattuali e quando lo ritengano opportuno, in base alla specificità della materia.

 

Art. 92 - Delegazione trattante.

l. Ai fini della stipulazione di contratti integrativi, la delegazione di parte pubblica è composta dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario Generale, dai dirigenti delle Ripartizioni e dal funzionario responsabile del servizio Personale.

Art. 93 - Orario di lavoro.

  1. E' riservata al Sindaco la individuazione degli uffici e dei servizi da escludere dall'articolazione dell'orario in cinque giorni lavorativi prevista dall'art. 6, comma 5, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché la disciplina generale dell'orario di servizio, dell'orario di lavoro e dell'orario di apertura degli uffici al pubblico.
  2. E' demandata ai dirigenti delle Ripartizioni:

- la determinazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico;

- la determinazione dell'orario di lavoro;

- gli eventuali turni di servizio.

 

Art. 94 - Responsabilità.

  1. Tutti i dipendenti sono responsabili della regolarità e della legalità dei loro atti nell'ambito delle funzioni loro attribuite, nonché dell’attività gestionale di loro competenza.
  2. I dirigenti delle Ripartizioni rispondono anche del buon andamento e dell'imparzialità, oltreché del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti e, inoltre, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidata. Essi, inoltre assicurano l'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale assegnato al servizio di competenza, l'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed esercitano sul personale dipendente un potere di disposizione per l'ordinario svolgimento delle attività nel luogo di lavoro.
  3. Le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento sono stabiliti nell'apposito regolamento comunale.

 

Art. 95 - Norme finali.

  1. Le disposizioni del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili e per quanto non diversamente disciplinato da altri specifici regolamenti, alle istituzioni e ad altri organismi in cui l'ordinamento e funzionamento debbano, per legge, essere disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.
  2. Il presente regolamento abroga ogni i altra precedente disposizione regolamentare in materia di organizzazione, nonché ogni altra precedente disposizione in materia di personale, confliggente con le norme in esso contenuto.
  3. Sono fatte salve le norme dei regolamenti comunali non incompatibili e non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

 

Art. 96 - Pubblicità del Regolamento.

  1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
  2. Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili delle Ripartizioni e alle rappresentanze sindacali.

Art. 97 - Entrata in vigore.

  1. Il presente regolamento entrerà in vigore, dopo il conseguimento dell'esecutività della deliberazione di approvazione, con la sua pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello Statuto Comunale.

SI ALLEGA IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI, DEI REQUISITI DI ACCESSO E DELLE MODALITA' CONCORSUALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 887 DELL'11.12.1997 - (ALLEGATO "C").