LEGGE QUADRO 2000
I^ COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 1118,
C. 1644, C. 3219, C. 3220, C. 3221, C. 3222, C23223, C. 3444, C. 3663, C.
3962, E. 4211, E. 4283, C. 4653, C. 4739
COMPITI DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
Art. 1
Esercizio delle funzioni di polizia locale
1. I Comuni e le Province
esercitano le funzioni di polizia locale di competenza propria o delegata
avvalendosi di appositi corpi.
2. I comuni che non istituiscono propri
corpi di polizia locale svolgono le relative attività in forma associata,
mediante corpi intercomunali.
3. Le regioni esercitano le funzioni di
polizia amministrativa regionale delegandole alle province e ai comuni ovvero
mediante i propri uffici.
Art. 2
Compiti dei corpi di polizia locale
1. I corpi di polizia
locale svolgono i compiti previsti dalla legge e dagli statuti e regolamenti
degli enti cui appartengono, in relazione alle materie di competenza dello
stesso ente, sia proprie che delegate dallo Stato o dalle regioni. Tali
competenze concernono: a) la polizia amministrativa
relativamente a tutte le materie di competenza degli enti locali, compresa
l’attività posta in essere per prevenire e reprimere tutti i comportamenti e le
situazioni concentrati sul territorio che possono pregiudicare la convivenza
civile, il decoro dell’ambiente, la qualità della vita locale e che non siano
riservate alla competenza esclusiva delle forze di polizia dello
Stato; b) la polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12
del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni; c) la polizia tributaria,
limitatamente alle attività ispettive e di vigilanza sull'osservanza delle
disposizioni relative ai tributi locali; d) la polizia
ambientale ed ittico-venatoria.
2. I corpi di polizia locale
concorrono altresì alla sicurezza pubblica e al mantenimento di un'ordinata
convivenza civile, collaborando con le forze di polizia dello Stato alla
prevenzione e repressione dei reati svolgendo le seguenti
attività: a) in caso di reati in materie diverse da quelle attribuite
o delegate all’ente di appartenenza, svolgono gli atti di polizia giudiziaria
previsti dalla legge e riferiscono, ai sensi dell’articolo 347 C.P.P.
all’autorità giudiziaria; b) nell’esercizio dei compiti di vigilanza
sul territorio, ferme restando le dipendenze funzionali previste dall’articolo
8, riferiscono all’autorità di pubblica sicurezza su qualunque fatto che possa
rilevare ai fini dell’ordine pubblico; c) svolgono le funzioni di
pubblica sicurezza proprie delle forze di polizia dello Stato eventualmente
concordate tra il Sindaco e il Prefetto; d) prestano soccorso in caso
di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione
civile.
Art. 3
Competenze regionali
1. La potestà legislativa
e amministrativa delle regioni in materia di polizia locale, fatte salve le
competenze delle regioni e statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, è esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge.
2. In particolare le regioni provvedono a: a)
fissare criteri generali per l'istituzione dei corpi, tenendo conto della
tipologia degli enti interessati e nel rispetto del potere regolamentare ad essi
attribuito; b) agevolare con idonee iniziative, incentivi e
sovvenzioni, la costituzione delle forme associative tra i comuni minori
prevedendo livelli ottimali di esercizio delle funzioni; c) disciplinare e incentivare le forme di collaborazione e coordinamento fra i
corpi di polizia locale di competenza comunale e provinciale anche predisponendo
idonei servizi informativi unificati su base regionale, nonché, in materia
ambientale le forme di raccordo necessarie alla unitarietà degli interventi dei
corpi di polizia provinciale e dei servizi delle comunità montane, degli enti
parco e degli altri enti aventi comunque funzioni di vigilanza; d) determinare le caratteristiche delle uniformi, che debbono essere diverse da
quelle in uso presso le forze di polizia dello Stato e presso le Forze armate e
dei relativi distintivi di grado, nonché dei mezzi e degli strumenti in
dotazione ai corpi di polizia locale; e) disciplinare il
sistema formativo per l'accesso ai corpi di polizia locale; programmare i cicli
formativi annuali di aggiornamento periodico degli operatori in servizio,
prevedendo, qualora le attività didattiche siano svolte anche dalla regione, che
le stesse siano organizzate d'intesa con gli enti locali; f) definire i parametri minimi di riferimento per la determinazione da parte
degli enti locali delle specifiche dotazioni organiche dei corpi di polizia
locale.
Art. 4
Regolamento del corpo di polizia
locale
1. Con delibera della
giunta dell'ente di appartenenza è approvato il regolamento di organizzazione
del corpo di polizia locale che disciplina in particolare: a) i
rapporti tra il corpo di polizia locale e gli altri uffici e servizi
dell'ente; b) l'ordinamento del corpo; c) le
modalità generali di esecuzione dei servizi e di svolgimento delle funzioni
all'esterno del territorio di riferimento; d) l'accesso al
corpo; e) le regole di comportamento durante lo svolgimento del
servizio.
1. Il regolamento può prevedere che al corpo sia addetto
anche personale non in possesso della qualifica di operatore di polizia locale
di cui all'articolo 9.
2. Nel caso in cui il servizio di polizia
locale sia svolto da corpi intercomunali, il regolamento viene approvato dal
competente organo esecutivo della forma associativa.
Art. 5
Programmazione annuale dei servizi di
polizia locale
1. I consigli comunali e
provinciali approvano annualmente, di norma nel contesto della relazione
previsionale e programmatica, un documento di programmazione ed indirizzo dei
servizi di polizia locale, raccordati con le attività di accertamento e
controllo cui debbono provvedere gli uffici dei rispettivi enti, ciascuno per la
parte di propria competenza. Il documento è presentato dalla giunta e comprende
anche una relazione sui risultati raggiunti in rapporto al corrispondente
documento dell'anno precedente.
2. Nel caso in cui il servizio sia
esercitato in forma associata, il documento di programmazione e indirizzo degli
interventi di polizia locale è approvato dal competente organo della forma
associativa.
3. All'articolo 32, comma 2, della legge 9 giugno 1990,
n. 142, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) i documenti annuali
di programmazione ed indirizzo dei servizi di polizia locale".
Art. 6
Corpo di polizia locale
1. I corpi di polizia
locale sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di addetti, in
servizio a tempo indeterminato, stabilito da ciascuna regione secondo quanto
previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive modificazioni, e comunque non inferiore a sette.
2. Nel caso in cui i corpi siano costituiti in forma associata, gli enti locali
debbono prevedere nella convenzione o negli statuti dell'associazione
intercomunale la costituzione dell'assemblea dei sindaci, cui compete nelle
forme stabilite dal proprio regolamento l'indirizzo, la direzione e la vigilanza
del corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale.
CONCORSO NELLE ATTIVITA' DI SICUREZZA
PUBBLICA
Art. 7
Collaborazione con le Forze di polizia
dello Stato e controllo del territorio
S O P P R E S S O
FUNZIONI DEI CORPI DI POLIZIA LOCALE
Art. 8
Direzione e vigilanza dei servizi di
polizia locale
1. Nel rispetto del
principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e
funzioni attinenti alla gestione amministrativa, nonché nel quadro degli
obiettivi stabiliti dal documento di programmazione annuale degli interventi di
polizia locale di cui all'articolo 5, il sindaco o l'assessore delegato, ovvero
un rappresentante dell'assemblea dei sindaci di cui all’articolo 6, comma 2, il
presidente della provincia o l'assessore delegato impartiscono le direttive al
comandante del Corpo, vigilano sull'espletamento dei servizi ed adottano i
provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 9
Attribuzioni degli operatori di polizia
locale
1. Alle attività di
polizia locale è addetto il personale del Corpo cui sia stata attribuita la
qualifica di operatore di polizia locale. Tale personale, nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui è comandato,
esercita il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle
materie di cui all'articolo 2, comma 1, e procede all'accertamento delle
relative violazioni, e svolge i compiti previsti dal comma 2 dell’articolo
2. A tali fini all’operatore sono attribuite le qualifiche di: a)
agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti, o di ufficiale di polizia
giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e controllo e al comandante
del corpo; b) agente di pubblica sicurezza.
2. In relazione ai
compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), gli uffici
dell'amministrazione finanziaria ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza
cooperano per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili per
l'accertamento dei tributi locali e la repressione delle relative violazioni,
procedendo anche di propria iniziativa, secondo le norme e le facoltà loro
attribuite dalla normativa tributaria statale. Agli operatori dei Corpi di
polizia locale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Art. 10
Accesso alla banche dati del
Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della direzione
generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
1. Il primo comma
dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente: "Gli operatori di
polizia locale possono accedere ai sistemi informativi automatizzati del
pubblico registro automobilistico e della direzione generale della
motorizzazione civile, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché agli schedari del centro elaborazione dati del Ministero
dell'interno di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
specificatamente individuati in relazione alle funzioni attribuite ai Corpi
medesimi dalla legge, nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
2. Il
decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 16-quater, primo comma,
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68, come modificato dal presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO
Art. 11
Abilitazione alla funzione di operatore di
polizia locale
1. L'attribuzione della
qualifica di operatore di polizia locale è subordinato al superamento di un
esame di idoneità al termine di un corso di formazione teorica e pratica della
durata da sei a nove mesi, istituito ed organizzato a livello regionale o
interregionale, e al superamento di una prova conclusiva
psico-attitudinale.
2. L'accesso al corso di formazione è riservato ai
candidati vincitori dei concorsi indetti dalle amministrazioni locali. Il
periodo di prova si conclude 30 giorni dopo l’avvenuto superamento della prova
conclusiva. Il non superamento della prova conclusiva produce l’interruzione del
rapporto di lavoro.
3. L'attività formativa è svolta presso scuole
gestite, in forma singola o associata, dalle amministrazioni comunali o
provinciali, dalle amministrazioni regionali, da soggetti pubblici o privati. Le
regioni stabiliscono i criteri per l'abilitazione delle scuole allo svolgimento
delle attività formative. I programmi formativi sono approvati da una
commissione tecnica, istituita dalla regione, di cui fanno parte anche i
rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali. Gli esami di idoneità
al termine dell'attività formativa sono effettuati da commissioni
regionali.
4. Le regioni possono prevedere la costituzione di
commissioni e la elaborazione di programmi formativi a valenza
interregionale.
5. I programmi-tipo predisposti dalle regioni sono
approvati sentita la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di consentire agli aspiranti
operatori di polizia locale una adeguata conoscenza dell'organizzazione delle
modalità di intervento dei Corpi di polizia dello Stato in materia di sicurezza
pubblica, le regioni operano d'intesa con i Ministeri competenti per favorire
l'interscambio delle attività formative e l'organizzazione dei corsi
formativi.
6. Le somme erogate dai singoli enti locali al personale di
cui al comma 2 a titolo di stipendio, comprensive degli oneri fiscali e
contributivi, nonché le rette di iscrizione versate dagli enti locali agli
istituti formativi, sono ad essi rimborsate a valere sul capitolo di entrata di
cui all'articolo 208, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
numero 285, come introdotto dall’art. 12 della presente legge.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni devono provvedere ad emanare la normativa relativa all'abilitazione
delle scuole e alla predisposizione dei programmi formativi-tipo. Qualora le
regioni non provvedano, le amministrazioni comunali possono far svolgere
l'attività formativa per il conseguimento dell'abilitazione alla funzione di
operatore di polizia locale presso scuole abilitate da altre regioni. In tal
caso, le amministrazioni comunali possono richiedere alle regioni di
appartenenza il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per la formazione del
personale interessato.
8. Il personale dei Corpi o dei servizi di
polizia municipale o provinciale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero assunto entro i sei mesi successivi in base a
concorsi banditi entro il 31 dicembre 1998 e comunque conclusi prima della sua
entrata in vigore, si intende abilitato alla funzione di operatore di polizia
locale anche in carenza del corso e dell'esame di idoneità finale.
Art. 12
Modifiche ed integrazioni all'articolo
208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. All'articolo 208 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1992, n. 360, sono apportate le modificazioni e
integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. Al comma 2, lettera a), le
parole: "dell'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del
settantacinque per cento".
3. Al comma 4, dopo le parole: "I proventi
spettanti agli altri enti indicati al comma 1 sono devoluti" sono inserite le
seguenti: "nella misura del 95 per cento del loro ammontare".
4. Dopo
il comma 4 è inserito il seguente: " 4-bis. I proventi di cui al comma 1,
spettanti allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni sono destinati,
nella misura del 5 per cento del totale annuo complessivo, al Ministero
dell'interno per la formazione professionale degli operatori di polizia locale.
A tal fine le somme relative sono versate in apposito capitolo di entrata da
istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica ed affluiscono in apposito capitolo da istituire
nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.2 dello stato di previsione
del Ministero dell'interno".
5. I fondi di cui al comma 4-bis
dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
introdotto dal comma 4, sono destinati al finanziamento integrale degli oneri
retributivi e previdenziali e delle rette di iscrizione e partecipazione ai
corsi di formazione professionale degli operatori di polizia locale, nonché per
il finanziamento degli oneri di natura organizzativa sostenuti direttamente
dalle regioni o dagli enti locali per l'attività di aggiornamento professionale
degli operatori di polizia locale di cui all'articolo 13, nel limite massimo del
cinquanta per cento della spesa sostenuta. Per quanto attiene agli oneri
derivanti dalla formazione professionale obbligatoria per l'idoneità alla
funzione, si provvede a rimborsarli direttamente ai comuni entro sessanta giorni
dalla richiesta previa verifica della documentazione prodotta. Per quanto
attiene alle attività di aggiornamento professionale si provvede a ripartire tra
le regioni e gli enti locali le risorse disponibili, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in base all'entità delle attività previste nei programmi annuali di
aggiornamento professionale approvati dalle regioni.
Art. 13
Riqualificazione professionale
straordinaria del personale in servizio
1. Al fine di adeguare ai
princìpi introdotti dalla presente legge la formazione professionale del
personale con qualifica di operatore di polizia locale che sia in servizio alla
data di entrata in vigore della stessa, le regioni e gli enti locali, singoli o
associati, provvedono ad organizzare le attività di riqualificazione, secondo le
modalità stabilite dalle regioni.
2. La riqualificazione professionale
per ciascuna unità di personale deve aver luogo entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. A tal fine, per un periodo di cinque
anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
percentuale di cui all'articolo 208, comma 4-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'articolo 12 della presente
legge, è elevata al sette per cento, con una corrispondente riduzione della
percentuale prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera a), e comma 4 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 14
Modalità di svolgimento dei concorsi e
requisiti per la partecipazione
1. Le regioni
stabiliscono, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al Capo III del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i requisiti minimi necessari per
l'ammissione ai concorsi banditi a livello locale per l'accesso alla qualifica
di operatore di polizia locale.
2. Non sono ammessi ai concorsi coloro
che non risultino in possesso dei seguenti requisiti: a)
godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere sottoposto a
misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze
armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici
uffici.
3. S O P P R E S S O.
4. Per fronteggiare esigenze
urgenti del servizio, le amministrazioni locali possono provvedere alla
copertura dei posti disponibili nell'organico del personale dei rispettivi Corpi
di polizia locale attingendo alle graduatorie in corso di validità relative ai
corrispondenti concorsi banditi da altre amministrazioni locali.
5. In
applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, gli enti locali possono altresì ricoprire posti
vacanti negli organici dei rispettivi Corpi di polizia locale mediante passaggio
diretto di dipendenti in servizio presso i Corpi di polizia locale di altre
amministrazioni, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza e purché
le domande di trasferimento siano avanzate da dipendenti che abbiano compiuto
almeno un biennio di servizio presso le rispettive amministrazioni. Non è
richiesto il consenso dell'amministrazione di appartenenza nei casi di
assunzione diretta di cui al comma 4 qualora l'amministrazione di destinazione
sia quella che aveva bandito il concorso.
Art. 15
Figure professionali della polizia
locale
1. La qualifica di
operatore di polizia locale è articolata nelle seguenti figure
professionali: a) agente; b) addetto al coordinamento e controllo; c)
comandante del corpo.
Art. 16
Addetti al coordinamento e al
controllo
1. Lo svolgimento dell'attività di coordinamento e
controllo è subordinato al conseguimento dell'idoneità, al termine di un
apposito corso di formazione organizzato nei modi stabiliti dalle
regioni.
2. Il conferimento delle funzioni di coordinamento
e controllo avviene secondo le norme stabilite dal regolamento di cui
all’articolo 4. I relativi inquadramenti, nonché le eventuali indennità di
funzione, sono definiti in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
Art. 17
Comandante del Corpo di polizia
locale
1. Il comandante del Corpo
di polizia locale svolge le funzioni gestionali e organizzative previste dalla
presente legge, dai regolamenti dei servizi di polizia locale e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro ed occupa la qualifica funzionale apicale
prevista nell'ente locale di appartenenza, ovvero, per le unioni intercomunali,
la qualifica funzionale equivalente in un comune di dimensioni demografiche pari
alla sommatoria della popolazione dei comuni associati.
2. Al
comandante del Corpo di polizia locale sono attribuite le funzioni dirigenziali
di cui all'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nei
Corpi di polizia locale aventi particolare complessità, il comandante può
delegare ad altri ufficiali lo svolgimento dei predetti compiti, nei casi e
secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 4.
3. I comuni, le province e le forme associative di cui all'articolo 6, comma 2,
procedono alla nomina del comandante del rispettivo Corpo mediante concorso
pubblico, ovvero mediante conferimento di incarico temporaneo con contratto a
tempo determinato.
4. Sono ammessi al concorso pubblico i candidati in
possesso del diploma di laurea nonché degli altri requisiti generali richiesti
dal bando di concorso. Possono, altresì, partecipare al concorso coloro che
risultano in possesso dell'idoneità al comando di cui all'articolo 19 anche in
assenza del titolo di studio richiesto. I vincitori del concorso pubblico che
non siano in possesso della predetta idoneità possono assumere le relative
funzioni a tempo indeterminato soltanto dopo il conseguimento della stessa. In
tal caso gli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dei corsi di
formazione di cui all'articolo 16 sono posti a carico degli enti che hanno
bandito il concorso, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
5. L'incarico temporaneo di comandante del Corpo di polizia
municipale, con contratto a tempo determinato di cui al comma 3, può essere
conferito ad esperti in possesso dell'idoneità al comando di cui all'articolo
19. L'incarico di comandante del Corpo può essere altresì assegnato dal capo
dell'amministrazione ad un dirigente dell'ente. Qualora il dirigente incaricato
non risulti in possesso dell'idoneità al comando di cui all'articolo 19, può
assumere le relative funzioni dirigenziali soltanto dopo lo svolgimento del
prescritto periodo formativo concluso con esito favorevole.
6. In
attesa dell'espletamento delle procedure di assunzione delle funzioni di
comandante del Corpo con le modalità di cui al comma 3, temporaneamente e per un
periodo comunque non superiore ai diciotto mesi, non rinnovabile, può essere
incaricato dello svolgimento delle relative funzioni, a scavalco, il comandante
del Corpo di un altro ente locale ovvero un addetto al coordinamento e controllo
anche in servizio presso altri Corpi, purché in possesso dell'idoneità al
comando di cui all'articolo 19.
Art. 18
Scuola superiore per la formazione e
la specializzazione dei comandanti dei Corpi di polizia locale
1. Nell'ambito della
Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale di cui all'articolo 17, comma 77, della legge 15
maggio 1997, n. 127, è istituita la sezione per la formazione dei comandanti dei
Corpi di polizia locale.
2. Le norme per l'organizzazione, il
funzionamento e l'ordinamento contabile della sezione di cui al comma 1,
integrative di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 396, sono approvate con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per
gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e la Conferenza
unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Gli esperti che compongono l’apposito comitato
tecnico-scientifico, da istituirsi per la sezione di cui al comma 1, sono
nominati dal Presidente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, su designazione del Ministro dell'interno, del
Ministro per la funzione pubblica, della Conferenza dei Presidenti delle
regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione
delle province italiane (UPI), dell'Unione nazionale dei comuni, comunità ed
enti montani (UNCEM) e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del
comparto delle autonomie locali che abbiano sottoscritto il contratto collettivo
nazionale di lavoro.
4. La sezione di cui al comma 1 può avvalersi,
per la formazione dei comandanti dei Corpi di polizia locale, delle scuole
regionali e interregionali istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 79, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, determinando i criteri per l'eventuale stipula di
convenzioni, anche in sede decentrata, con istituti, enti e società di
formazione e cultura.
5. La Conferenza unificata di cui al Capo III
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 stabilisce annualmente, sulla
base dei programmi formativi delle regioni e degli enti locali, il numero dei
posti complessivamente disponibili per il corso di formazione, anche in base
alle risorse finanziarie risultanti dalla ripartizione dei proventi di cui
all'articolo 208, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come introdotto dall'articolo 12. A tale numero vengono aggiunti i posti
richiesti dai singoli comuni per il personale da questi indicato e finanziati
direttamente dagli stessi nonché i posti riservati a coloro che ne facciano
richiesta con spese a carico dei partecipanti.
6. I posti disponibili
per il corso di formazione sono ripartiti tra le regioni dalla Conferenza
unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
sono assegnati dalle regioni stesse, secondo propri criteri, ad addetti al
coordinamento e controllo.
7. I posti disponibili per il corso di
formazione da destinare agli estranei ai Corpi di polizia locale, sono assegnati
mediante prova selettiva, disciplinata con apposito regolamento adottato da
ciascuna regione e riservata a candidati in possesso del diploma di laurea e
degli altri requisiti previsti ai fini dell'accesso per pubblico concorso, di
cui all'articolo 17, comma 4. La dipendenza da enti locali in posizione apicale
costituisce titolo preferenziale.
Art. 19
Idoneità al comando
1. L'idoneità al comando
di cui all'articolo 17, comma 4, si consegue previo superamento del corso di
formazione presso la sezione per la formazione dei comandanti dei Corpi di
polizia locale di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Presso la sezione
di cui all'articolo 18, comma 1, è istituito un elenco degli abilitati alla
funzione di comando.
3. In sede di prima applicazione della presente
legge, sono iscritti di diritto, a richiesta degli interessati, nell'elenco di
cui al comma 2 i seguenti soggetti: a) i comandanti dei Corpi
di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge; b) coloro che abbiano svolto la funzione di comandante
di Corpo di polizia locale ovvero di responsabile di servizio composto da almeno
sette operatori, per almeno tre anni; c) gli addetti al
coordinamento e al controllo in possesso di qualifica dirigenziale alla data di
entrata in vigore della presente legge e che svolgano tale funzione da almeno
tre anni; d) i vice comandanti dei Corpi di polizia municipale,
i cui posti risultino regolarmente istituiti e coperti mediante concorso
pubblico da almeno tre anni; e) i vincitori dei concorsi
riservati di cui al comma 4.
4. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge l'amministrazione interessata può bandire un
concorso per titoli ed esami per l'individuazione del comandante del Corpo di
polizia locale dell'associazione intercomunale di cui all'articolo 6, comma 2,
riservato a coloro che abbiano ricoperto, alla data del bando di concorso,
l'incarico di comandante del servizio di polizia locale nei comuni associati per
un periodo non inferiore ad un anno.
Art. 20
Disciplina dell'armamento
1. I regolamenti approvati
dall'organo consiliare di ciascun ente locale individuano i servizi di polizia
locale che possono essere espletati con l'impiego di armi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal regolamento di cui al comma 2.
2. Con
regolamento adottato dal Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata
di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti i criteri generali ai quali debbono uniformarsi i regolamenti di cui
al comma 1, concernenti: a) la determinazione dei requisiti
soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi; b)
l'individuazione dei servizi da svolgere con l'impiego delle
armi; c) le modalità di espletamento dei servizi di cui alla
lettera b); d) la determinazione dei casi in cui non è
consentito assegnare singoli appartenenti al Corpo a servizi che richiedono
l'impiego delle armi; e) gli obblighi degli enti locali e del
personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e
delle relative munizioni; f) le tipologie delle armi in
dotazione; g) l'addestramento al tiro e l'accesso del personale
ai poligoni.
3. Il personale porta senza licenza le armi in dotazione
qualora i servizi ai quali è assegnato ne prevedano l'impiego.
4. Il porto
delle armi in dotazione è ammesso in via continuativa anche fuori dal territorio
dell'ente di appartenenza laddove previsto dal regolamento di cui al comma
1.
5. Il regolamento di cui al comma 2 elenca, altresì, i casi in cui
l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto.
Art. 21
Veicoli di servizio
1. I veicoli di servizio
in dotazione ai Corpi di polizia locale sono esenti dalla tassa automobilistica
e da tributi straordinari. Gli apparati di trasmissione radio e fonìa utilizzati
a fini istituzionali operano in regime di esenzione fiscale.
2. È
vietato l'uso di veicoli di servizio per scopi diversi da quelli indicati nei
regolamenti locali.
3. La conduzione dei veicoli di servizio è
riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal
prefetto della provincia nella quale il dipendente esplica il servizio, previo
superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare durante la
formazione di cui all'articolo 11.
4. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, nel caso di incidenti verificatisi in occasione dello svolgimento
del servizio, la patente di guida di cui al comma 3 è sospesa dal prefetto. La
sospensione non produce effetti sulla validità della patente di guida
personale.
STATUS DEGLI OPERATORI DI POLIZIA
LOCALE
Art. 22
Norme in materia di contrattazione
collettiva
1. Il rapporto di lavoro
degli addetti ai corpi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
2. Ferma restando l'appartenenza al comparto di
contrattazione collettiva stabilito in conformità alla procedura prevista
dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono adottate
in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia
locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e
della specificità del personale dei corpi di polizia locale.
Art. 23
Norme in materia previdenziale e di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
1. A decorrere dall’anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge agli addetti ai
corpi di polizia locale provvisti della qualifica di cui all'articolo 9 si
applicano le stesse disposizioni legislative e regolamentari previste per gli
appartenenti alla polizia di Stato in materia di prevenzione e assistenza,
assicurazione e prevenzione degli infortuni, malattie professionali, attività
usuranti, tutela legale, speciali elargizioni o riconoscimenti per le vittime
del dovere e per i loro familiari.
2. Al personale dei corpi di
polizia locale è corrisposta una indennità di polizia locale pensionabile nella
misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione al
sistema di classificazione, al grado di responsabilità attribuita e alla natura
delle funzioni svolte.
3. Le indennità di vigilanza previste alla data
di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia
locale di cui al comma 2.
4. Gli oneri finanziari derivanti dagli
incrementi dovuti in conseguenza della rideterminazione contrattuale
dell'indennità di cui al comma 2 sono posti a carico del fondo nazionale di cui
all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall'articolo 12.
5. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico
concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale è tenuto, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le opportune
modifiche al decreto ministeriale 18 giugno 1988, recante nuova tariffa dei
premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali per il settore industriale, e relative modalità di applicazione,
al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale dei corpi
di polizia locale adeguata ai compiti di istituto da esso assolti ed equivalente
alla classe di rischio prevista per gli appartenenti alle forze di polizia di
Stato.
6. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
"del personale della polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "dei corpi di
polizia locale,".
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 24
Interventi straordinari per
investimenti
1. S O P P R I M E R L O
Art. 25
Disposizioni transitorie e
attuative
1. Le unità di personale
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgano
funzioni di coordinamento e controllo, sono considerate a tutti gli effetti
idonee per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 16. Sono, altresì,
considerati idonei i comandanti dei servizi, cessati dall'incarico in seguito
all'accorpamento di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Agli operatori in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la
conduzione dei veicoli di servizio anche senza il conseguimento dell'apposita
patente di guida di cui all'articolo 21, comma 3.
3. Sino alla
scadenza del termine fissato dalle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera b), per la costituzione dei Corpi intercomunali di cui
all'articolo 1, comma 2, le funzioni di polizia locale sono svolte dai servizi
comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso
non vi provveda la legge regionale, il termine per la costituzione dei Corpi
intercomunali è di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, decorsi inutilmente i quali gli operatori in servizio perdono, sino ad un
successivo inquadramento in un Corpo, la qualifica di cui all'articolo 9,
salvaguardando per detti operatori il posto e la retribuzione.
4. Per i comandanti dei servizi municipali di polizia locale non si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, relativa alla attribuzione della
qualifica funzionale apicale.
4-bis. All’articolo 16,
secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine il
seguente periodo: " Nei limiti e con le modalità previsti dal relativo
ordinamento possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di
sicurezza pubblica i corpi di polizia locale ".
4-ter. All’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, dopo le parole: "dei servizi di protezione civile" sono inserite
le seguenti: "e dei corpi di polizia locale".
4-quater. All’articolo 1, comma
57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole "del corpo nazionale
dei vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "nonché del personale dei corpi
di polizia locale dotato della qualifica di operatore di polizia
locale".
Art. 26
Adeguamento della legislazione
regionale
1. Le regioni adeguano la
loro legislazione in materia di polizia urbana e rurale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inerzia, dopo tale
periodo le norme in contrasto con i princìpi della presente legge cessano di
avere efficacia.
Art. 27
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi annui a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
all'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 28
Abrogazioni
1. E' abrogata la legge 7
marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni.
2. All'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 134 è abrogato.
NOTA: In grassetto le modifiche
apportate rispetto alla riforma dell'anno 1999
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