LEGGE QUADRO
Legge quadro sull'ordinamento di Polizia Municipale
(Legge del 7 marzo 1986 N. 65)
ART. 1 SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale.
A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.
2. I comuni possono gestire il servizio di polizia
municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.
ART. 2 FUNZIONI DEL SINDACO
1. Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio
delle funzioni di cui al precedente articolo I, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e
adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
ART. 3 COMPITI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
1. Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di
competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di
polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
ART. 4 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
1. I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale,
che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
1) che le attività vengano svolte in uniforme: possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento
del servizio e venga autorizzato;
2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di
polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il
personale sia stato comandato;
4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di
rappresentanza;
b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse
esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio
di appartenenza;
c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e
servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni
interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.
ART. 5 FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DI POLIZIA STRADALE, DI PUBBLICA SICUREZZA
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria. rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli
operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del
Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'an. 221, 30 comma. del
Codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale approvato con DPR 15/6/59 n. 393;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al
suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza,
dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo non essere stato sottoposto
a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito
dai pubblici uffici.
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara
la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno
dei suddetti requisiti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia
giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal
sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel
rispetto di eventuali intese tra le dette autorità e il sindaco.
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa
deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi di cui possono
essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi
regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e
nei casi di cui all'art. 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito
regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione
e l'accesso ai poligono di tiro per l'addestramento al loro uso.
ART. 6 LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA MUNICIPALE
1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.
Le regioni provvedono con legge regionale a:
1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;
3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;
4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al
servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.
Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;
5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai
servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente art. 5.
ART. 7 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E REGOLAMENTO COMUNALE SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
1. I comuni nei quali il servizio di polizia
municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale,
disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi
contenuti nella Legge 29\3\83. n. 93. 2.
2. Il regolamento di cui al precedente comma I stabilisce:
1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di
economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla
estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità
locale;
2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e
temporanea. della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone
territoriali costituenti aree metropolitane.
3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e
l'organizzazione del Como di polizia municipale.
L'ordinamento si articola di norma in:
a) responsabile del Corpo (comandante);
b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (vigili).
4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del
decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole
qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza del Corpo.
5. Nel caso di costituzione di associazione,
ai sensi dell'art. I, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento
di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.
ART. 8 TITOLI DI STUDIO
1. I titoli di studio per l'accesso alle
qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i
dipendenti degli enti locali.
ART. 9 COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
1. Il comandante del Corpo di polizia
municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego
tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
2. Gli addetti alle attività di polizia
municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle
autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e
delle leggi.
ART. 10 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE
1. Gli addetti al servizio di polizia
municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle finzioni attribuite.
2. Le indennità attualmente previste
dall'art. 26, 40 comma, del DPR 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo
le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo
dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'art. 43, 3 comma, della legge P aprile 1981, n. 121, per
coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'art. 5 della presente
legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti
l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.
3. L'indennità di cui all'art. 26. 40 comma.
lettera I). del DPR 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.
ART. 11 COMUNICAZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI
1. I regolamenti comunali previsti dalla presente legge
debbono essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario di Governo.
ART. 12 APPLICAZIONE AD ALTRI ENTI LOCALI
1. Gli enti locali diversi dai comuni
svolgono te funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi,
a questi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 6, 8, lì, 13 e 14 della presente legge,
sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.
2. E' altresì applicabile il disposto
dell'art. 1O, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza,
in relazione alle funzioni di cui al precedente art. 5 effettivamente svolte.
ART. 13 DECORRENZA DELL'INDENNITA' PREVISTA DALL'ARTICOLO 10
1. L'indennità prevista dall'art.10 della
presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale
per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.
ART. 14 COPERTURA DELL'ONERE FINANZIARIO
1. All'onere finanziario derivante
dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle
disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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