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    ORDINANZA SUI CANI


    COMUNE DI SULMONA

    Provincia dell'Aquila
    ___________

    Ripartizione V^ - Polizia Municipale e Attività Produttive.

    N. 60 Reg. Ord.



    IL SINDACO

    Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico ( strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per i bambini) con i conseguenti rischi per la salute dei cittadini con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali quelle dei bambini;

    Rilevata la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico e il decoro dell’ambiente urbano e la detenzione di detti animali;

    Ritenuto opportuno intervenire con provvedimento atto a prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sull’aspetto igienico ambientale derivate dalle deiezioni dei cani nel territorio urbano;

    Vista la legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

    Visto l’ art. 50 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;

    Visto l’art. 7-bis del D.L.gs 18/08/2000, n. 267;

    Visto il parere favorevole del Corpo di Polizia municipale;

    ORDINA

    A tutti i proprietari o conduttori di cani nell’accompagnamento degli stessi su aree pubbliche ed in particolare su marciapiedi, sedimi stradali e nelle aree attrezzate per bambini:

    1) di munirsi di apposite palette o prodotto similare e sacchetti di plastica per l’eventuale raccolta delle deiezioni depositate dagli animali, che dovranno sempre essere portati al seguito dell’animale e con l’obbligo di essere esibiti dietro esplicita richiesta degli agenti di Polizia Municipale e degli altri organi di vigilanza competenti;

    2) di provvedere immediatamente alla rimozione delle deiezioni del cane facendo uso delle suddette attrezzature;

    3) di depositare le feci, introdotte in idoneo sacchetto o involucro integro, negli appositi contenitori o in mancanza nei cassonetti per la raccolta RSU collocati nelle strade della città ;

    AVVERTE

    che ai trasgressori della presente ordinanza, punti 1), 2), 3), verrà comminata una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

    Le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza saranno applicate con la procedura prevista dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni.

    Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell’attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

    Dall’osservanza della presente ordinanza sono esenti i non vedenti che utilizzino cani da accompagnamento appositamente addestrati.

    La esecuzione della presente ordinanza è demandata al Comando di Polizia Municipale e ad ogni altro organo di vigilanza competente.

    Copia della presente ordinanza viene affissa all’albo pretorio del Comune per 15 giorni e, inoltre, nel territorio del Comune, in luoghi di visibilità pubblica.

    Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

    Sulmona lì, 8 agosto 2003.

    IL SINDACO

    Pietro Centofanti