| ORDINANZA SUI CANI
COMUNE
DI SULMONA
Provincia
dell'Aquila
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Ripartizione
V^ - Polizia Municipale e Attività Produttive.
N. 60 Reg. Ord.
IL SINDACO
Preso
atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in
materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo
pubblico ( strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere
e nelle zone attrezzate per i bambini) con i conseguenti rischi
per la salute dei cittadini con particolare riferimento alle
fasce più esposte, quali quelle dei bambini;
Rilevata
la necessità di garantire una pronta e più adeguata
compatibilità tra il mantenimento delligiene
del suolo pubblico e il decoro dellambiente urbano e
la detenzione di detti animali;
Ritenuto
opportuno intervenire con provvedimento atto a prevenire e
reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sullaspetto
igienico ambientale derivate dalle deiezioni dei cani nel
territorio urbano;
Vista
la legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto
l art. 50 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;
Visto
lart. 7-bis del D.L.gs 18/08/2000, n. 267;
Visto
il parere favorevole del Corpo di Polizia municipale;
ORDINA
A tutti
i proprietari o conduttori di cani nellaccompagnamento
degli stessi su aree pubbliche ed in particolare su marciapiedi,
sedimi stradali e nelle aree attrezzate per bambini:
1) di
munirsi di apposite palette o prodotto similare e sacchetti
di plastica per leventuale raccolta delle deiezioni
depositate dagli animali, che dovranno sempre essere portati
al seguito dellanimale e con lobbligo di essere
esibiti dietro esplicita richiesta degli agenti di Polizia
Municipale e degli altri organi di vigilanza competenti;
2) di
provvedere immediatamente alla rimozione delle deiezioni del
cane facendo uso delle suddette attrezzature;
3) di
depositare le feci, introdotte in idoneo sacchetto o involucro
integro, negli appositi contenitori o in mancanza nei cassonetti
per la raccolta RSU collocati nelle strade della città
;
AVVERTE
che ai
trasgressori della presente ordinanza, punti 1), 2), 3), verrà
comminata una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro
500,00.
Le sanzioni
amministrative previste dalla presente ordinanza saranno applicate
con la procedura prevista dalla legge 24/11/1981, n. 689 e
successive modificazioni e integrazioni.
Gli organi
di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del
possesso dellattrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori
degli animali.
Dallosservanza
della presente ordinanza sono esenti i non vedenti che utilizzino
cani da accompagnamento appositamente addestrati.
La esecuzione
della presente ordinanza è demandata al Comando di
Polizia Municipale e ad ogni altro organo di vigilanza competente.
Copia
della presente ordinanza viene affissa allalbo pretorio
del Comune per 15 giorni e, inoltre, nel territorio del Comune,
in luoghi di visibilità pubblica.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R.
entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Sulmona
lì, 8 agosto 2003.
IL SINDACO
Pietro Centofanti
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