>HOME PAGE
 
  • POLIZIA MUNICIPALE
  • » Comando e uffici
    » ZTL
    » Le nostre leggi
    » Regolamenti
    » Come fare per...
    » Rassegna stampa
     
  • SULMONA
  • » Notizie storiche
    » I monumenti
    » Manifestazioni anno 2001
    » Sagre, fiere, mercato
    » Musei e biblioteche
    » Lo stradario
     
  • CODICE DELLA STRADA
  • » Testo integrale
    » D.L.del nuovo CDS (Gennaio     2003)
    » Modifiche al CDS  (Agosto     2003)
     

     
    DELIBERA COMUNALE SULLA ZTL PER RESIDENTI
     
     
    COMUNE DI SULMONA
    PROVINCIA DI L'AQUILA

    N° 352 Reg.Ord.

    IL SINDACO


              Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 1072 del 26 Agosto 1996, con la quale si decideva di istituire in via sperimentale e per mesi tre con inizio dal 30 Settembre 1996 la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) nel centro storico cittadino, dando mandato al Sindaco di adottare, con ordinanza, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, i provvedimenti connessi:
              Valutate tutte le prescirzioni contenute nella deliberazione citata;
              Ritenuto che le limitazioni che si andranno ad adottare influiranno sensibilmente sulla qualità della vita all'interno del centro storico con la riduzione, anche se parziale, del traffico veicolare;
              Sentito il parere dell'Assessore al Traffico;
              Sentito il parere del dirigente la Polizia Municipale;
              Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;
              Visto il regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strda approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495:

    ORDINA


              A decorrere dal 30 Settembre 1996 il transito e la sosta veicolare in tutte le aree comprese all'interno del centro storico sono regolate dalla presente ordinanza e da quelle precedenti non in contrasto con la stessa.
              L'interno centro storico (diviso, per comodità di procedure connesse, in Zona 1 comprendente l'area fra Porta Napoli e Piazza del Carmine, Zona 2 comprendente l'area fra Piazza del carmine e Via A. De Nino e Zona 3 comprendente l'area fra Piazza SS. Annunziata e Piazza C. Tresca) delimitato dalle due Vie di Circonvallazione, compreso fra Piazza V. Veneto e Piazza C. Tresca, con esclusione di Via L. Dorrucci, dell'intero anello stradale di Piazza Garibaldi, di Via Morselli, di Via Federico II, del tratto di strada compreso fra Piazza Capograssi e l'inizio di Via G. Pansa, del tratto di strada compreso fra Piazza Garibaldi e l'inizio di Via M. D'Eramo, dell'intera Via M. D'Eramo è
              Zona a Traffico Limitato.
              L'anello stradale di Piazza Garibaldi nei giorni di Mercoledì e Sabato dalle ore 6,00 alle ore 15,00 resta chiuso al transito dei veicoli.
              Via M. D'Eramo nei giorni di Mercoledì e Sabato dalle ore 10,30 alle ore 13,30 resta chiusa al transito dei veicoli.
              Tutte le vie di accesso al centro storico saranno dotate degli appositi cartelli stradali come da Figura II 322 ART. 135 del regolamento di esecuzione del Muovo Codice della Strada.
              La Zona a Traffico Limitato vigerà per fasce orarie e precisamente dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 17,30 alle ore 21,30 di tutti i giorni per un periodo di mesi 3 (tre) a decorerre dal 30 Settembre 1996, nelle quali fasce orarie il transito e la sosta sono vietati.
              Le eccezioni al divieto di transito e sosta come da deliberazione n° 1072 della Giunta Comunale, riguardano i seguenti casi:
              a)-velocipedi;
              b)-veicoli impiegati per l'espletamento di un servizio attuale di soccorso o di emergenza;
              c)- veicoli al servizio delle persone invalide;
              d)-veidoli di medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'Ordine dei Medici;
              e)-veicoli adibiti a servizi di Polizia, Vigili del Fuoco, veicoli con targa militare, veicoli di servizi autorizzati e di vigilanza privata;
              f)-veicoli del trasporto urbano ai quali è consentito l'attraversamento di tutto il Corso ovidio nei due sensi;
              g)-taxi e veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa e mezzi del Comune di Sulmona;
              h)-autofunebri;
              i)-veicoli adibiti al trasporto dei soli sposi per cerimonie nuziali.
              A domanda degli interessati (lo stampato, da completare in ogni sua parte, per la domanda stessa sarà disponibile presso ilComando di Polizia Municipale) le eccezioni riguardano anche i residenti ai quali è consentita la circolazione nelle sole zone di sede residenziale e la sosta negli spazi consentiti o in quelle aree non espressamente vietate a titolo gratuito.
              Sempre a domanda degli interessati, e con le stesse modalità sopra specificate, le eccezioni riguardano i seguenti casi:
              1)-possessori di garage o posto macchina all'interno della Z.T.L.;
              2)-veicoli per l'esecuzione di interventi di emergenza sulla sede stradale o su impianti di pubblici servizi presenti nella Zona, per il tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni;
              3)-veicoli adibiti esclusivamente a trasporto merci o promiscuo e comunque di posto non superiore a 50 quintali a pieno carico che hanno necessità di operazioni di carico e scarico e di consegna a domicilio all'interno della Zona a Traffico Limitato;
              4)-veicoli dei venditori ambulanti operatori nel mercato di Piazza Garibaldi: il permesso conterrà l'indicazione dei giorni in cui è utilizzabile in relazione all'attività di riferimento;
              5)-veicoli di aziende artigiane di produzione di servizi (installazione, assistenza tecnica e manutenzione impiantistica) che movimentano merci er attrezzature, con sede nella Z.T.L., oppure con sede all'esterno ma operanti in settori di attività interne alla Z.T.L. che richiedono interventi di urgenza. La sosta è consentita in prossimità dle luogo di lavoro o neglio spazi ove non sia espressamente vietata dalla segnaletica o dalle norme del Nuovo Codice della Strada;
              6)-veicoli di rappresentanti di commercio operanti con campionario ingombrante;
              7)-veicoli destinati al trasporto valori presso gli Istituti di Credito o l'Ufficio Postale;
              8)-veicoli destinati al trasporto corrispondenza per conto dell'Ufficio Postale;
              9)-veicoli destinati al trasporto di attrezzature per riprese TV e di giornalisti iscritti all'Albo della categoria per un massimo di tre veicoli per ogni testata giornalistica o televisiva locale;
              10)-veicoli dei medici che hanno ambulatorio all'interno della Z.T.L. possono anche essere autorizzati alla sosta, previa richiesta, nelle immediate vicinanze in relazione alla disponibilità di spazio ed esigenza di viabilità;
              11)-veicoli di rappresentanti di preziosi per i quali è consentita anche la sosta durante le contrattazioni in prossimità dell'esercizio commerciale come misura preventiva atta a salvaguardare persone e valori.
              Tutte le autorizzazioni saranno rilasciate dal sindaco previa istruttoria del Comando di Polizia Municipale, e saranno valide un anno solare dalla data del rilascio.
              Le autorizzazioni temporanee alla circolazione e sosta negli spazi consentiti, a richiesta degli interessati e motivate da esigenze improvvise, saranno rilasciate su strada da personale della Polizia Municipale munito di appositi tagliandi, o presso l'Ufficio Comando.
              L'utilizzo dell'autorizzazione da parte del titolare, per la circolazione e sosta al di fuori dei tempi, delle zone e dei casi prescritti comporta l'inefficacia della autorizzazione stessa e la conseguente applicazione delle sanzioni.
              All'accertamento di abusi reiterati consegue la revoca e il diniego della autorizzazione.
              Tutte le precedenti ordinanze in contrasto con la presente sono abrogate.
              I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni stabilite dal Nuovo Codice della Strada.
              L'esecuzione del servizio di Polizia è demandata ai Funzionari, Ufficiali ed Agenti previsti dall'art.12 del Nuovo Codice della Strada.

              Dal Municipio, lì 17 settembre 1996.

    Clicca qui per scaricare la domanda per la Z.T.L. per residenti


    Vai all sezione ZTL per non residenti