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    CONSULTA GIOVANI


    REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANI

    DEL COMUNE DI SULMONA

     

     

    Art. 1

    La consulta giovanile di Sulmona è l’organo consultivo dell’amministrazione comunale in materia di politiche giovanili. Rappresenta le esigenze dei giovani, elabora proposte, organizza convegni e manifestazioni tesi a migliorare la condizione delle nuove generazioni, esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell’amministrazione comunale in relazione alle tematiche di pertinenza della consulta.

    Si riunisce almeno una volta al mese, ovvero ogni qual volta lo ritengano necessario il presidente o un terzo dei suoi componenti.

    Le convocazioni devono essere recapitate via posta a cura del Comune di Sulmona con almeno cinque giorni feriali di anticipo rispetto alla data fissata, e devono contenere l’ordine del giorno delle sedute, che si svolgono, di norma presso l’aula consiliare del Comune di Sulmona.

     

    Art. 2

    Il Presidente della Consulta rappresenta l’organo in tutti i consessi istituzionali; convoca, modera, apre, sospende e chiude le riunioni, formula proposte; propone la nomina di commissioni o gruppi di lavoro, assegna alle commissioni le proposte formulate dai singoli membri.

    E’ eletto nella prima seduta utile, comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni dall’insediamento della Consulta, con la maggioranza dei due terzi al primo scrutinio, con la maggioranza della metà più uno nei successivi quattro scrutini. Quando dopo cinque scrutini la consulta non riesce ad eleggere il presidente, accedono ad un sesto scrutinio solo i due componenti che hanno ricevuto più voti nel quinto scrutinio.

    Il Vicepresidente, eletto con le stesse modalità del presidente ne svolge le funzioni in caso di impedimento, assenza o delega da parte del presidente stesso.

    Il Presidente può essere sfiduciato mediante l’approvazione di una mozione di sfiducia, firmata da un quarto dei consiglieri ed approvata con la maggioranza dei due terzi se il presidente è stato eletto al primo scrutinio, con la maggioranza più uno se è stato eletto negli scrutini successivi.

    In caso di sfiducia, dimissioni o decadenza del Presidente, si ritiene sfiduciato, dimesso ovvero decaduto anche il Vice Presidente, pertanto le funzioni di presidente vengono svolte dal componente più anziano d’età, quelle di vice presidente dal componente più giovane.

    La carica di Presidente e di Vice Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di una legislatura, a meno che l’esercizio delle suddette funzioni non sia durato meno di due anni solari.

     

    Art. 3

    La Consulta nomina al suo interno commissioni e gruppi di lavoro su tematiche specifiche. In veste permanente sono istituite le commissioni:

    Bilancio;

    Scuola e università;

    Cultura;

    Sport e tempo libero;

    Lavoro e occupazione;

    Affari sociali e ambiente.

    Possono essere inoltre istituite commissioni e gruppi di lavoro speciali o non permanenti, con il compito di esaminare problemi singoli, che meritino uno studio ed un dibattito più particolareggiato.

    Le Commissioni sono composte da sei membri della consulta, di cui uno svolge le funzioni di Presidente, uno di Vice Presidente ed un altro di Segretario.

    Le Commissioni predispongono il lavoro della consulta, esaminano e formulano le proposte alla riunione plenaria, riferiscono annualmente sulla loro attività.

     

    Art. 4

    La Consulta delibera a maggioranza dei presenti, essendo considerato presente chi esprime voto favorevole o contrario.

    Le proposte vanno presentate in forma scritta al Presidente che le assegna alla competente commissione la quale, dopo aver ascoltato il proponente, può approvarla, eventualmente emendandola.

    Le proposte approvate dalle commissioni passano al vaglio della consulta che esprime il voto.

    In caso di voto favorevole la proposta passa al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, a cura del Presidente della consulta giovanile.

    Quando le proposte siano sottoscritte da un terzo dei membri ovvero dal portavoce di un gruppo che comprenda almeno 2 membri ovvero direttamente dal Presidente, possono, qualora questi ne facessero richiesta, passare all’esame della consulta senza l’esame preliminare delle commissioni, sempre che siano state poste all’o.d.g. delle sedute.

     

    Art. 5

    I membri della consulta giovanile che si richiamano ad una stessa associazione, scuola, gruppo o movimento possono costituire dei raggruppamenti, con l’obiettivo di aggregare i componenti di medesima ispirazione.

    Ciascun membro della Consulta può costituire un raggruppamento e, quelli che superano l’unità, possono eleggere al loro interno un portavoce ed un vice portavoce.

    I raggruppamenti si costituiscono mediante comunicazione al presidente, corredata dalle firme autografe dei componenti il raggruppamento, indicando il nome del raggruppamento e l’organigramma.

     

    Norma finale

    Il presente regolamento entra in vigore dalla sua approvazione e può essere modificato dalla maggioranza dei due terzi della consulta giovanile.

    Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quello del Consiglio Comunale.