>HOME PAGE
 
  • POLIZIA MUNICIPALE
  • » Comando e uffici
    » ZTL
    » Le nostre leggi
    » Regolamenti
    » Come fare per...
    » Rassegna stampa
     
  • SULMONA
  • » Notizie storiche
    » I monumenti
    » Manifestazioni anno 2001
    » Sagre, fiere, mercato
    » Musei e biblioteche
    » Lo stradario
     
  • CODICE DELLA STRADA
  • » Testo integrale
    » D.L.del nuovo CDS (Gennaio     2003)
    » Modifiche al CDS  (Agosto     2003)
     

     
    REGOLAMENTO ARMI


    COMUNE DI SULMONA


    REGOLAMENTO SPECIALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE IN ATTUAZIONE DEL D.M. DEL 4 MARZO 1987, N°145 E IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART.17, COMMA 134, DELLA L.127/97



    NORME GENERALI
    FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO
    TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI
    ADDESTRAMENTO
    DISPOSIZIONI FINALI


    TITOLO I

    NORME GENERALI

    Art. 1

    Oggetto del Regolamento

    Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Municipale, per i quali gli Addetti in possesso della qualità di Agenti di P.S. portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonchè i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

    Art. 2

    Tipo delle armi in dotazione

    Gli addetti alla P.M. aventi la qualità di Agenti di P.S. saranno dotati delle armi di cui al seguente prospetto:

    Pistola

    Semiautomatica Modello Calibro

    Beretta 98 FS 9 X 21

    Beretta 81 7,65

    Non si ritiene necessario dotare la Polizia Municipale di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila.

    TITOLO II

    FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

    Art. 3

    Acquisto delle armi e del munizionamento

    L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2 e nel numero determinato dal Dirigente della V^ Ripartizione Polizia Municipale ai sensi dell' art. 3 del Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, sarà disposto con determinazione dirigenziale.

    Copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservata dal Responsabile del servizio come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

    Art. 4

    Deposito delle armi-Consegnatario

    Tenuto conto che il numero delle armi da custodire non è superiore a 15 e che le munizioni, da custodire, non superano 2000 cartucce, in questo Comune non è istituita l'armeria e, pertanto:

    _ le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Responsabile del Servizio;

    _ le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi artt. 5, 7, 8.

    L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Dirigente della V^ Ripartizione, al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, se presente.

    Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo appositamente predisposto, diverso da quello in cui sono siti gli armadi contenenti le armi ed il munizionamento.

    Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza. L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

    Art. 5

    Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento

    Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale le assumerà in carico nell'apposito registro.

    Le armi di scorta o comunque non in dotazione agli Addetti di Polizia Municipale, saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, nell'ufficio del Responsabile del Servizio o Comandante in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni e le fondine sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche. Le chiavi di accesso al locale e agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore del servizio, dal Capo ufficio che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte dell'ufficio in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di se dal consegnatario.

    copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Servizio di P.M., in busta sigillata controfirmata da lui, in cassaforte o armadio corazzato.

    Art. 6

    Registro di carico delle armi e delle munizioni

    L'Ufficio di polizia è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento di armi o munizioni devone essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile di Polizia Municipale.

    Art. 7

    Consegna delle armi e munizionamento

    Gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale aventi la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, al momento di ricevere in dotazione le armi o il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 6 sul quale dovranno essere sempre registrate anche le riconsegne.

    Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso rispetto assoluto delle norme vigenti.

    Art. 8

    Doveri dell'assegnatario dell'arma

    L'Addetto alla Polizia Municipale a cui è assegnata l'arma deve:

    a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;

    b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;

    c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

    d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt. 20 e 21.

    E' fatto obbligo, inoltre, agli Addetti di Polizia Municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa come previsto dal successivo art. 13, di osservare per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

    a) l'arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essera riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa mai essere nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;

    b) in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

    Art. 9

    Doveri del Responsabile del Sevizio

    Il responsabile del servizio cura con la massima diligenza:

    a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;

    b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;

    c) la tenuta dei registri e della documentazione;

    d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

    Art. 10

    Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

    Dello smarrimento o del furto d'arma o di parti di essa nonchè delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza.

    Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Dirigente della V^ Ripartizione il quale, dopo un'attenta valutazione delle circostanze del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

    TITOLO III

    TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

    Art. 11

    Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa e dei servizi svolti senza armi.

    Sono svolti in via continuativa con armi o con personale ad essi specificatamente destinato, avente la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, tutti i servizi di Polizia Municipale di cui al seguente prospetto:

    Num. d’ord. SERVIZI

    1 Tutti i servizi notturni (dal tramonto alla levata del sole);

    2 Tutti i servizi di assistenza per l’esecuzione di ordinanze;

    3 Servizi di polizia stradale, edilizia, commercio;

    4 Servizi di pattugliamento.

    Al personale di Polizia Municipale addetto ai servizi elencati l’arma è assegnata in via continuativa.

    Sono svolti di norma senza armi o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa, i servizi di cui al seguente prospetto:

    Num. d’ord. SERVIZI

    1 Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale;

    2 Cerimonie religiose;

    . 3 Personale di P.M. distaccato presso altri uffici dell’Ente in cui l’arma non sia elemento essenziale per lo svolgimento del servizio.

    Art. 12

    Servizi prestati con arma

    Gli addetti alla Polizia Municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna.

    Nei casi in cui, debitamente autorizzato (art. 4 Legge n° 65/1986), viene prestato servizio in abito civile, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

    Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

    Art. 13

    Modalità per l'assegnazione dell'arma

    1) Assegnazione in via continuativa.

    L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Dirigente della V^ Ripartizione, per un periodo non superiore a cinque anni, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:

    a) le generalità complete dell'Agente;

    b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;

    c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);

    d) la descrizione del munizionamento.

    Del provvedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l’addetto è tenuto a portare con sè.

    Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

    Un elenco delle assegnazioni sarà trasmesso al Prefetto.

    Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Dirigente, con apposito provvedimento, che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

    2) Assegnazione in via occasionale.

    L’assegnazione dell’arma dei servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Dirigente della V^ Ripartizione.

    Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente n. 1 lettere da a) a d), nonchè:

    - il servizio da espletare in armi;

    - la durata delservizio;

    - l’obbligo di riconsegnare l’arma appena ultimato il servizio.

    In ogni caso nessuna arma potrà essere assegnata, nè in via continuativa, nè in via occasionale, in assenza della relazione relativa all'addestramento di cui al successivo art. 18.

    Art. 14

    Prelevamento e versamento dell'arma

    L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente art. 13, nel registro di cui all'art. 6.

    L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.

    L'arma assegnata occasionalmente è prelevata, all'inizio del servizio, presso il deposito della Polizia Municipale e allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.

    L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, per accertata inidoneità fisica al servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal dirigente della V^ Ripartizione o dal Prefetto.

    Art. 15

    Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso e in supporto

    I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima, senza armi.

    Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto il servizio esterno può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da Addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, il quale effettui il Servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del Regolamento Comunale del Comune presso il cui Comando viene richiesto.

    Nei casi previsti dal precedente comma, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio comunale del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile missione.

    Art. 16

    Servizi di collegamento e di rappresentanza

    I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori del territorio del comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli addetti alla Polizia Municipale, cui l’arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

    Art. 17

    Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza e assegnazione dell’arma per difesa personale

    Gli addetti di P.M. che collaborano con le forze di Polizia di Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente Autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

    A prescindere dalla natura del servizio, con provvediemtno del Dirigente della V^ Ripartizione, specificatamente motivato, l’arma può essere assegnata, in via continuativa, anche in relazione alla necessità di uno o più addetti di essere costantemente armati per difesa personale.

    Per difesa personale l’arma potrà essere assegnata a condizione:

    a) che la necessità di difesa personale trovi fondamento in elementi attinenti al servizio;

    b) che l’autorizzazione trovi rigida limitazione territoriale con assoluto divieto di portarla fuori dal territorio comunale.

    TITOLO IV

    ADDESTRAMENTO

    Art. 18

    Addestramento

    Gli Addetti alla Polizia Municipale che rivestono la Qualità di Agenti di P.S. prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare almeno, ogni anno, un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono di Sulmona, abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

    Oltre quanto previsto dal primo comma di questo articolo, il Responsabile del Servizio può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli Addetti alla P.M. o per quelli che fra essi svolgono particolari servizi.

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 19

    Comunicazione del Regolamento

    Il presente Regolamento costituisce norma integrante del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonchè allegato del Regolamento di Polizia Municipale e sarà comunicato:

    - al Ministero dell’Interno per il tramite del Commissario del Governo così come disposto dall’art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

    - al Prefetto, così come disposto dall’art. 2, 2° comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

    Art. 20

    Leggi ed atti regolamentari

    Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

    - alla legge 7 marzo 1986, n. 65;

    - alle leggi regionali sulla Polizia Locale;

    - al T.U.L.C.P. vigente;

    - al D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

    Infine dovranno essere sempre "osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni".

    Art. 21

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la ripubblicazione per 15 giorni dalla relativa deliberazione di approvazione.