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    » Modifiche al CDS  (Agosto     2003)
     

     
    ACCERTAMENTO TRIBUTI


    REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI, NONCHE’ NORME PER L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA

    AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SEGUENTE REGOLAMENTO
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


    TITOLO I

    Ambito di applicazione del presente regolamento

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    1. Il presente regolamento disciplina la materia dell’accertamento con adesione, nonchè l’annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

    Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti e successive disposizioni di legge.

     

    Articolo 2

    Identificazione dei tributi

    disciplinati dal presente regolamento

    1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, comprese le entrate di natura non tributaria, ancorchè abrogati alla data della sua entrata in vigore.

    2. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 13 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

    TITOLO II

    Disposizioni in materia di accertamento con adesione

     

    Articolo 3

    Accertamento con adesione

    1. L’accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

     

    Articolo 4

    Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

    1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l’adesione del contribuente, l’ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonchè il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.

     

    Articolo 5

    Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

    1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.

    2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 4, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

    3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l’iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all’istanza.

    4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’ufficio tributi, anche telefonicamente e telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire. All’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell’atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

     

    Articolo 6

    Atto di accertamento con adesione.

    Riduzione delle sanzioni.

    1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell’applicazione del tributo.

    2. Nell’atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

    3. Se l’accertamento è definito a norma dell’art. 4, o dell’art. 5, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l’accertamento è definito a norma dell’art. 5, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

    Articolo 7

    Adempimenti successivi

    1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’art. 6.

    2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa formale istanza diretta al funzionario responsabile, il quale, vagliata la necessità di prestare idonea garanzia in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 218 del 19 Giugno 1997, sulla base dei precedenti dell’autore della violazione, della sua condotta e delle condizioni economico-sociali nonchè esclusivamente per importi superiori a mezzo milione di lire, dispone l’eventuale accoglimento della stessa.

    3. La suddetta rateizzazione viene accolta nel rispetto dei seguenti criteri:

    • per importi, comprensivi di sanzioni ed interessi, superiori a lire cinquecentomila, fino ad un massimo di due rate trimestrali;
    • per importi superiori a lire due milioni, fino ad un massimo di quattro rate trimestrali;
    • per importi superiori a lire dieci milioni, fino ad un massimo di sei rate trimestrali;
    • per importi superiori a lire quaranta milioni, fino ad un massimo di otto rate trimestrali.

    4. E’ in facoltà del funzionario responsabile, vagliate le condizioni economico-sociali del contribuente, concedere in linea del tutto eccezionale la rateizzazione del pagamento anche in relazione a cifre inferiori a mezzo milione di lire.

    5. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

     

    Articolo 8

    Perfezionamento della definizione

    1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all’art. 7, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.

    2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all’art. 6. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

     

    Articolo 9

    Conciliazione giudiziale

    1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

    2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

     

    TITOLO III

    Disposizioni in materia d’autotutela

     

    Articolo 10

    Annullamento e rinuncia

    agli atti in via di autotutela

    1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all’imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali tra l’altro:

    a) errore di persona;

    b) evidente errore logico o di calcolo;

    c) errore sul presupposto dell’imposta;

    d) doppia imposizione;

    e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

    f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

    g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

    h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

    2. Il Comune provvede, altresì, alla sospensione degli effetti dell’atto che appaia, ad una sommaria delibazione, illegittimo o infondato dandone, al contempo, adeguata comunicazione agli organi competenti per la riscossione del relativo tributo.

    3. L’illegittimità o l’infondatezza dell’atto - originario, modificativo o confermativo - travolge necessariamente ed automaticamente tutti gli atti consequenziali.

     

    Articolo 11

    Circostanze non ostative all’annullamento

    1. Non ostano all’annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all’imposizione :

    a) la definitività dell’atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;

    b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, eccetera;

    c) la pendenza del giudizio;

    d) l’assenza di domande o istanze da parte dell’interessato.

    Articolo 12

    Procedimento

    1. Le eventuali domande d’annullamento inoltrate dagli interessati vanno indirizzate al Funzionario responsabile del tributo, il quale, ai fini dell’annullamento o sospensione, può avvalersi dell’istruttore addetto alla gestione di ciascun singolo tributo.

    2. Dell’annullamento o della rinuncia all’imposizione è data comunicazione da parte del Funzionario responsabile del tributo, all’interessato ed all’organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

    TITOLO IV

    Disposizioni transitorie e finali

     

    Articolo 13

    Rapporti esauriti

    1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l’applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento.

    Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.